Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 21 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11.08.2023

Impugnazione – istanza Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale/omissis

Massima: Fondata è l’eccezione di improcedibilità dell’azione, disciplianare per il superamento del termine ex artt. 125, comma 2, e 123, comma, comma 1, CGS; termine che ha natura perentoria (CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; Id., Sez. I, n. 64/2020-2021; Id., Sez. I, n. 53 CFA/2020/2021; Id., SS.UU, n. 32/2020-2021). E infatti:  - la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è avvenuta il 24 marzo 2023; - il termine di 15 giorni per la presentazione della memoria difensiva è scaduto il successivo 8 aprile; - il deferimento avrebbe dovuto essere disposto entro i 30 giorni successivi, cioè entro il giorno 8 maggio (o tutt’al più il 10, come sostiene il resistente alla pag. 17 della sua memoria). - parrebbe dunque tardivo il deferimento del 7 giugno 2023, come peraltro ha osservato anche la Procura federale nella nota del 22 maggio scorso.  Il punto non è stato discusso dalle parti in udienza. Non occorre tuttavia approfondire questo profilo processuale poiché il reclamo è infondato nel merito.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 2 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0207 del 22.6.2023

Impugnazione – istanzaG.D.B./Procura Federale Interregionale

Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento per tardività ex art. 119, comma 4 CGS….Occorre infatti rammentare il costante orientamento interpretativo di questa Corte Federale d’Appello, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui “Dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento, occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23/2020-2021). La disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine, l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Pertanto la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119, comma 4, CGS. La previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione è estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 CPP nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 CPP, Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.” (Corte Federale d’Appello, n. 29/CFA/2021-2022/E) Orbene, affermato che in caso di violazione del termine di compimento di atti d’indagine la sanzione dell’inutilizzabilità potrebbe, a tutto voler concedere, colpire esclusivamente gli specifici atti compiuti oltre il termine entro cui le indagini devono essere compiute, nel caso di specie l’eventuale effetto paralizzante non avrebbe comunque potuto impedire la valida acquisizione da parte della Procura Federale dell’unico elemento conoscitivo necessario e sufficiente a suffragare la conclusione in termini di responsabilità del reclamante Sig. …Ed infatti, per le ragioni che troveranno più specifica puntualizzazione nel prosieguo della presente decisione, la fondatezza dei rilievi sanzionatori mossi nei confronti del reclamante è stata determinata esclusivamente dall’acquisita consapevolezza del ruolo da questi svolto nell’ambito della compagine calcistico-societaria quale legale rappresentante della società calcistica SSDARL Manfredonia Calcio 1932. Ed infatti, il Sig. … è stato sanzionato per aver egli violato il disposto dell’art. 4, comma 1 CGS, per aver omesso, e ciò appunto in violazione degli obblighi sullo stesso gravanti in forza del suo ruolo di Presidente e legale rappresentante della compagine calcistica, di tesserare il Sig. C…. Stante quanto precede, risulta evidente come il predetto elemento conoscitivo (i.e. la qualificazione del Sig. …. quale Presidente del SSDARL Manfredonia Calcio 1932) sia elemento che la Procura Federale ha potuto ben desumere esclusivamente dalla verifica dell’anagrafica societaria, documento che essa ha richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Puglia LND già nei primissimi giorni dall’avvio dell’attività di indagine (principiata nel gennaio del 2023). Con il che il rilievo di inutilizzabilità formulato dal reclamante non può essere considerato fondato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 178/TFN - SD del 17 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25695/681 pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023 nei confronti del sig. M.S. - Reg. Prot. 167/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile per tardività il deferimento in quanto all’esito della comunicazione della conclusione delle indagini, notificata in data 9 marzo 2023 - con la quale l’indagato era invitato a presentare memorie o a chiedere di essere sentito entro il termine di 7 giorni dalla notifica dell’avviso, audizione che effettivamente avveniva in data il 15 marzo 2023 – lo stesso veniva notificato oltre i 30 giorni ovvero in data 26 aprile 2023 a seguito di diniego del Procuratore Generale di disporre l’archiviazione…A tutela e presidio della celerità del procedimento ed a garanzia dei diritti dei soggetti individuati dall’art. 2, CGS, in quanto tali tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne nonché delle altre norme federali (art. 4, co. 1, CGS), il legislatore sportivo, quale corollario dei principi fondanti il giusto processo, richiamato, sì, dall’art. 44, co.1, CGS, ma diritto di rango costituzionale (art. 111 Cost.), ha previsto la perentorietà dei termini contenuti nel Codice, “salvo che non sia diversamente indicato” (art. 44, co. 6, CGS). Tanto, evidentemente, con riferimento a tutte le fasi in cui si articola il procedimento sportivo, vale a dire dal momento della acquisizione della notizia dell’illecito, cui seguono l’attività di indagine, l’avviso di conclusione delle indagini, l’eventuale comunicazione alla Procura Generale dello Sport dell’intendimento di procedere all’archiviazione e/o l’atto di deferimento e sino alla conclusione della fase decisoria di primo e/o secondo grado. In particolare, il Procuratore Federale, quale titolare dell’azione disciplinare (art. 118, co. 1, CGS), acquisita la notizia dell’illecito ed iscrittala nel registro di cui al comma 2 previsto dall’art. 53, CGS - CONI entro trenta giorni dalla sua acquisizione (art. 119, co. 3, CGS), procede allo svolgimento delle indagini, la cui durata non può superare i sessanta giorni (co. 4, art. cit.), salvo eventuali due proroghe autorizzate dalla Procura Generale dello Sport ex co. 5, art. cit. (la prima di quaranta e la seconda di venti giorni). Entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, il Procuratore Federale deve dare avviso all’indagato della loro conclusione ed assegnargli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (art. 123, co. 1, CGS). L’atto di deferimento, alfine, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine da ultimo concesso all’indagato (art. 125, co. 2, CGS). Come sopra delineato il quadro normativo, nella fattispecie in esame il Procuratore Federale, prontamente iscritta in data 1° marzo 2023 nel registro di cui all’art. 53, CGS - CONI la notizia dell’illecito ed esperita l’indagine, già in data 9 marzo 2023 inviava all’indagato la CCI, nel contempo assegnandogli termine di sette giorni “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria” (art. 123, co. 1, CGS). La suddetta nota era inviata in copia anche alla Procura Generale dello Sport. L’indagato chiedeva di essere sentito e la sua audizione aveva luogo il 15 marzo 2023. All’esito dell’audizione dell’indagato che, come visto, al termine della stessa depositava una memoria con relativi allegati, tra cui anche una relazione logopedica, il Procuratore Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport l’intendimento di procedere all’archiviazione. Tanto, avveniva in data 6 aprile 2023. La Procura Generale dello Sport non condivideva l’intendimento di archiviazione e, con provvedimento del 17 aprile 2023, invitava il Procuratore Federale a procedere con il deferimento, invito che reiterava con nota del 21 aprile 2023 allorché, rappresentatagli dal Procuratore Federale l’intervenuta scadenza del termine di cui all’art. 125, co. 2, CGS e la necessità di essere rimesso in termini, escludeva siffatta possibilità perché esulante “da quanto previsto dalle norme”. Seguiva, quindi, solo in data 26 aprile 2023, l’atto di deferimento. La cronologia degli accadimenti, già risultante dall’atto di deferimento, comunque supportata dalla documentazione versata in atti, ha indotto la Procura Federale, all’udienza di trattazione, ad insistere sulla richiesta di rimessione in termini in risposta all’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito, ovviamente oppostasi alla sua concessione.

È noto come il Tribunale, con ordinanza resa all’udienza, non abbia aderito alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale non avendone ravvisato i presupposti normativi. Ed invero, va rimarcato come il CGS - FIGC, pur nella notoria autonomia dell’Ordinamento sportivo, espressione che non implica per ciò solo la possibilità di violare i diritti di rango costituzionale, tra i principi cui intende dare attuazione indichi al primo comma proprio quelli del giusto processo, come del resto indicato dallo stesso CGS - CONI (art. 2, co. 2) in conformità del quale il Codice, al pari delle altre fonti normative indicate dall’art. 3, co. 2, è del pari adottato. Il giusto processo, secondo quanto chiaramente enunciato dall'art. 111 Costituzione, è quello regolato dalla legge, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, nella ragionevole durata assicurata dalla legge. Ebbene, non è chi non veda come, secondo il Legislatore sportivo, la ragionevole durata del procedimento disciplinare debba essere contenuta nei termini perentoriamente previsti per ogni fase come sopra delineata, cui corrisponde il diritto dell’indagato di vedere concluso il procedimento che lo riguarda negli anzidetti termini. In tale quadro, la non condivisione dell’intendimento di archiviazione non può sottrarsi all’incedere dei termini ed assurgere al rango di un fatto esterno al procedimento, come tale in grado di interromperne il susseguirsi delle fasi e di assumere i caratteri di una causa di decadenza dall’azione disciplinare non imputabile all’organo inquirente (cfr. art. 50, co. 5, CGS), tanto più a scapito dell’indagato, avendo questi il diritto a che il procedimento si svolga nel rispetto dei termini. D’altro canto, poiché secondo l’art. 44, co. 6, GSS tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato, mette conto evidenziare come nel tempo necessario alla pronuncia del provvedimento di non adesione all’intendimento di archiviazione, il procedimento non possa ritenersi sospeso, in quanto le ipotesi di sospensione cui il CGS - FIGC rinvia all’art. 110, co. 5, sono esclusivamente quelle previste dal Codice CONI e, dunque, quelle indicate dall’art. 38, co. 5, lett. a), b), c), e d), CGS CONI che non comprendono la fattispecie testé vista, peraltro non suscettibile di sua inclusione nemmeno in via analogica, dal momento che detta norma, in quanto di stretta interpretazione, non è suscettibile di estensione analogica (Cfr. CFA sezione I, n. 212020/2021). In ragione di quanto precede, considerato che il termine di sette giorni concesso all’indagato con nota del 9 marzo 2023 è scaduto il 16 marzo 2023, l’atto di deferimento sarebbe dovuto intervenire entro i trenta giorni successivi, vale a dire entro il 15 aprile 2023, di talché, essendo invece intervenuto il 26 aprile 2023, a termine già scaduto, l’eccezione formulata dalla difesa dell’incolpato va accolta e deve dichiararsi l’improcedibilità del deferimento.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0123/CFA del 21 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 174 del 16.05.2023

Impugnazione – istanza: A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. E.M./Procura Federale

Massima: E’ nei termini il deferimento anche considerando la notifica del secondo avviso di conclusione indagini…La sequenza temporale delle indagini, come prevista dal CGS, è molto precisa: l’apertura delle indagini deve avvenire tramite iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante; le indagini devono chiudersi entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo eventuali proroghe, là dove concesse; al deferito deve essere inviato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, un avviso di conclusione delle stesse, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa; a seguito della notifica dell’avviso, il deferito può chiedere di essere audito ovvero può inviare memorie; infine, ove ritiene ancora sussistenti gli estremi dell’illecito disciplinare, la Procura deve notificare l’atto di deferimento. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 119, 123 e 125 CGS FIGC, il deferimento da parte della Procura federale deve essere: a) esercitato entro i termini di cui all’art. 119 e b) preceduto dall’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 123. Dalla lettura delle citate norme emerge che la Procura ha il potere di svolgere indagini fino alla scadenza del termine di cui all’art. 119 (fatte salve le ipotesi di proroga del termine), pena l’inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. Pertanto, posto che la suddetta inutilizzabilità è prevista solo in ipotesi di superamento del termine massimo di durata delle indagini, ne consegue che l’invio dell’avviso di conclusione delle stesse non implica l’esaurimento del relativo potere che permane, dunque, fino alla scadenza del citato termine. Del resto, la ratio dell’avviso di conclusione delle indagini non è quella di dichiarare cessato il potere istruttorio della Procura ma quella, ben diversa, di realizzare una completa discovery delle prove finora raccolte a carico dell’indagato, così da consentire allo stesso di fornire (tramite audizione ovvero deposito di memoria) elementi idonei a giustificare la propria condotta ed, eventualmente, impedire un inutile deferimento. Ovviamente, l’eventuale prosieguo dell’attività istruttoria da parte della Procura, successivamente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini, implica necessariamente l’obbligo di rispettare la ricordata sequenza procedimentale: comunicare un nuovo avviso di conclusione delle indagini (purché, come appena detto, entro il termine di cui all’art. 119) - così da poter nuovamente consentire all’indagato di avere contezza delle prove finora acquisite ed esercitare il proprio diritto di difesa - e mantenere una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il nuovo avviso di conclusione delle indagini e l’eventuale atto di deferimento finale. Nel caso di specie, la Procura federale, entro i termini previsti, ha ritirato la precedente comunicazione di conclusione delle indagini e ne ha presentato una nuova (seppure avente un contenuto in gran parte coincidente) cui hanno fatto seguito (nei termini previsti) le successive fasi procedimentali, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa degli indagati (successivamente deferiti). Pertanto, deve dichiararsi la legittimità del secondo avviso di conclusione delle indagini e del successivo deferimento; ne consegue il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti nei termini sopra descritti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 174/TFN - SD del 16 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25893 /820pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. E.M. e della società ACR Siena 1904 Spa - Reg. Prot. 168/TFN-SD

Massima: La sostituzione dell’avviso di conclusioni indagini non incide sul deferimento…Nell’ambito del procedimento disciplinare, la fase delle indagini è retta da una cadenza temporale ben precisa: - apertura delle indagini mediante iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante; - chiusura delle indagini entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo eventuali proroghe concesse; - invio ai deferiti entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini dell’avviso di conclusione indagini, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa;  - notifica dell’atto di deferimento. Scopo delle indagini è quello di consentire alla Procura, ricevuta la notizia del fatto o dell’atto rilevante, di acquisire elementi di prova in modo da poter valutare la fondatezza della notizia dell’illecito e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare. In tale contesto, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. La notifica di tale atto serve, dunque, a portare a conoscenza dell’interessato la sussistenza di una indagine nei suoi confronti. Ma non solo. L’art. 123 del CGS impone alla Procura Federale, una volta notificato l’avviso di conclusione delle indagini e prima di assumere una decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere con il deferimento, l’obbligo di discovery integrale degli atti di indagine, al fine di permettere all’incolpato di avere conoscenza degli atti del procedimento e di approntare tutte le difese necessarie prima dell’eventuale adozione dell’atto di deferimento. L’incolpato, difatti, ricevuta la CCI, potrà presentare una richiesta di accesso agli atti, di audizione o depositare memorie difensive, al fine di contestare il fondamento dell’ipotesi accusatoria e di difendersi dagli addebiti. È, dunque, attraverso la discovery degli atti e la conseguente possibilità riconosciuta all’incolpato di esporre le proprie ragioni innanzi alla Procura che si realizza il diritto di difesa dello stesso incolpato. Tali principi inducono a concludere per l’insussistenza, nel caso di specie, di una lesione del diritto di difesa degli odierni deferiti derivante dalla circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini funzionale al successivo deferimento abbia annullato e sostituito un precedente avviso di conclusione delle indagini. E ciò anche laddove si ritenga che il secondo avviso contenesse incolpazioni sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel primo avviso. Dalla ricostruzione dei fatti si è visto che una volta notificato il secondo avviso di conclusione delle indagini, gli odierni deferiti hanno richiesto ed ottenuto la copia degli atti del fascicolo di indagine, fascicolo nel quale era ricompresa la nota informativa, e i relativi allegati, inoltrata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura in data 18 aprile 2023. Ricevuti gli atti, sia il sig. M. sia la società ACR Siena 1904 Spa sono stati ascoltati dalla Procura e sono stati, pertanto, messi nelle condizioni di difendersi ed esporre le loro ragioni in ordine ai nuovi fatti contestati. Solo all’esito di tali attività, la Procura ha proceduto al deferimento degli stessi. Il rispetto della procedura delineata dal Codice di giustizia sportiva impedisce, dunque, di ritenere sussistente la violazione del diritto di difesa lamentato dai deferiti. La notifica del secondo avviso di conclusione delle indagini in sostituzione del primo, a prescindere dal diritto di difesa degli incolpati, non ha inficiato la regolarità del procedimento disciplinare e la legittimità dell’atto di deferimento neppure sotto il profilo formale. Va evidenziato, difatti, che l’avviso di conclusione delle indagini trova la sua corrispondenza nell’avviso ex art. 415 bis cpp previsto nell’ambito del procedimento penale. Ebbene, sul punto la giurisprudenza sostiene la legittimità delle ulteriori investigazioni anche a seguito dell’invio del provvedimento di cui all’art. 415-bis cpp purché all’esito venga notificato un nuovo avviso di conclusione delle stesse e purché non siano ancora decorsi gli originari termini di durata delle indagini preliminari (Cass. 12 luglio 2006, n. 34417). Secondo la giurisprudenza, dunque, la circostanza che siano state compiute ulteriori attività di indagini dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp e sia stato notificato nuovo avviso ex art. 415 bis in sostituzione del precedente non determina alcuna irregolarità del procedimento (tantomeno una lesione del diritto di difesa), laddove sia stato rispettato il termine di durata delle indagini. Così come accaduto nel presente procedimento. A ciò si aggiunga, da ultimo, che la possibilità per la Procura di acquisire nuovi atti successivamente alla notifica del CCI è implicitamente riconosciuta dal Codice di giustizia, laddove, all’art. 119 prevede che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. L’unico limite che pone il Codice alla utilizzabilità degli atti è, pertanto, l’intervenuta scadenza del termine di durata delle indagini. Scadenza che, come detto, nella fattispecie in esame, non era maturata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 20 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 87/TFN-SD

Massima: Il deferimento è improcedibile per tardività (intervenuto ben oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale) in ordine alla contestata violazione dell’art. 23 CGS…L’art. 124 CGS, intitolato Procedimenti speciali, stabilisce, per quanto qui interessa che: “1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all’art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura Federale.2. …………”. Il legislatore del Codice ha, dunque, previsto, con riferimento a determinate fattispecie quale quella oggetto del presente deferimento, un procedimento speciale, che si differenzia, pertanto, da quello ordinario, al fine, evidentemente, di garantirne uno svolgimento più rapido. Una delle fattispecie contemplate dalla norma è, appunto, quella relativa ai deferimenti che scaturiscono dalla violazione dell’art. 23 CGS, che punisce i soggetti dell’ordinamento federale che abbiano pubblicamente espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In tali casi, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale. Nel caso di specie, secondo la tesi accusatoria della Procura, il sig. M., facendo riferimento a due tesserati della Società Taranto FC 1927 srl, ovvero al sig. V. G. e alla sig.ra M. S., avrebbe pronunciato le seguenti frasi: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente...da questo delinquente e vecchio rincoglionito che è V. G. ...”. “anche la segretaria non capisce un cazzo…va in giro a parlare male della gente e a ……”. Tali dichiarazioni possono certamente ritenersi lesive dell’onore, della reputazione e del decoro dei due tesserati della Società Taranto FC 1927 srl. Non solo. Poiché tali dichiarazioni sarebbero state pronunciate durante la cena pre-gara tenutasi il giorno 23 aprile e, pertanto, alla presenza di numerose persone, le stesse possono senza dubbio ritenersi pubbliche. La natura pubblica delle dichiarazioni, la circostanza che le stesse siano state rivolte a soggetti tesserati e la loro lesività integrano i presupposti per ritenere sussistente, nel caso di specie, la violazione dell’art. 23 CGS. Appurato che le condotte contestate rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 23 CGS, occorre verificare preliminarmente se la Procura ha rispettato i termini imposti dall’art. 124 CGS per i deferimenti scaturenti dalla violazione del suddetto art. 23 CGS. Termini che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, devono ritenersi perentori. Come si è innanzi detto, l’indagine nasce dall’esposto presentato dal sig. S., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 srl. L’esposto, come risulta dagli atti, veniva inoltrato e consegnato, a mezzo pec, alla Procura Federale in data 18 maggio 2022. La Procura Federale notificava al M. l’atto di deferimento il 18 novembre 2022. È evidente, dunque, il mancato rispetto, da parte della Procura, del termine per la notifica dell’atto di deferimento, sancito dall’art. 124 per il procedimento in questione, di 30 giorni dalla conoscenza delle dichiarazioni lesive. Di qui l’improcedibilità del deferimento relativo alla violazione dell’art. 23 CGS

Massima: Il deferimento è improcedibile per tardività in ordine alla contestata violazione dell’art. 23 CGS, ma non lo è per la violazione dell’art. 4 CGS altresì contestata. La Procura Federale, con il primo capo di incolpazione, ha deferito il sig. M. anche per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma e sia in relazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, CGS. Rispetto a tale contestazione, l’Avv. Malagnini, in sede di discussione, ha precisato che l’art. 4 CGS è una norma di chiusura e che deve considerarsi, nella fattispecie in esame, anch’essa inserita, al pari dell’art. 23 CGS, nel procedimento speciale ex art. 124 CGS. Ragionare diversamente, secondo il deferito, significherebbe consentire l’aggiramento della disposizione relativa al suddetto procedimento speciale, laddove alla Procura basterebbe deferire un soggetto, reo di aver reso dichiarazioni lesive, solo contestando la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. Tale tesi, in realtà, non tiene conto dei principi sanciti, con riferimento ai rapporti tra gli artt. 4, comma 1, e 23 CGS, dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello, che il Tribunale condivide pienamente prima ancora di aderirvi. Secondo la Corte Federale, “l’ordinamento federale assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/2021-2022). Pertanto, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS (enfasi aggiunta), va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità (enfasi aggiunta) ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità” (CFA Decisione n. 0023 del 7 settembre 2022). Quindi, il riconoscimento della sussistenza degli elementi atti a far ritenere sussistente la violazione dell’art. 23 esclude l’ipotesi anche astratta di verificare la sussistenza della violazione dell’art. 4, avendo quest’ultimo natura residuale (giurisprudenza endo ed esofederale pacifica). Ed una volta accertato, come nel caso di specie, che la violazione dell’art. 23, pur ritenuta sussistente, non può essere sanzionata per omesso rispetto del relativo procedimento codicistico, non ci si può evidentemente rifugiare nella sussidiarietà dell’art. 4 in quanto ciò comporterebbe una palese violazione dell’art. 124 CGS. Conseguentemente, i comportamenti addebitati al deferito con il primo capo di incolpazione e sussunti come violazione dell’art. 4 CGS non possono essere scrutinati a tal fine, per la semplice ma determinante ragione che quei comportamenti sono stati riconosciuti sussumibili nella violazione dell’artt. 23 CGS, norma specifica rispetto all’ art. 4, norma residuale.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia n. 79/TFT del 15/12/2022

Impugnazione – istanza:  –  ASD Aurora Bisogno Infinity-sig.ra B.A. -ASD New Football Academy Bari-sig. F.L./Procura Federale Interregionale

Massima: Rigettata l’eccezione di improcedibilità del deferimento in quanto nel caso di pluralità di deferiti i termini decorrenti dall’avviso di conclusioni indagini si calcolano dall’ultima rinotifica…..deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del deferimento che le reclamanti articolano con riferimento alla circostanza che, a seguito della notifica del deferimento in data 15 settembre 2022, la Procura ha  provveduto alla ri-notifica di tale atto in data 10 novembre 2022, stante l’erroneo invio dell’atto di deferimento al Sig. B. M. ed alla società A.S.D. Accademia Calcio Isola. Ed infatti, la elisione della tempistica risultante dal combinato disposto degli artt. 123 comma 1 CGS (“ 1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”) e dell’art. 125 comma 2 CGS (“2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”), si è determinata, al più, soltanto con riferimento al Sig. B. M. (i.e. il soggetto deferito cui non è stato correttamente e tempestivamente notificato il primo atto di deferimento); con il che la predetta violazione procedimentale, che le reclamanti traducono in motivo di censura complessivo della decisione gravata, poteva al più essere eccepita dal solo deferito (appunto il Sig. B. M., in proprio ed in qualità di rappresentante legale della A.S.D. Accademia Calcio Isola) rispetto al quale il primo invio dell’atto di deferimento non è andato a buon fine per circostanza ad esso non imputabile e che, quindi, ha effettivamente patito la intempestività dell’azione disciplinare nei suoi confronti svolta. Diversamente e pur ribadendo il carattere unitario dell’atto di deferimento che abbia ad oggetto contestazione di condotte riferibili ad una pluralità di soggetti, il medesimo effetto caducante degli effetti dell’azione disciplinare non può essere fatto valere da quanti, come nel caso della reclamante Sig.ra B., abbiano effettivamente beneficiato di una comunicazione dell’atto di deferimento rituale e tempestiva, tale essendo quella appunto effettuata in data 15 settembre 2022; e ciò sia in applicazione del generale principio processuale mutuato dal precetto dell’art. 100 c.p.c. (a mente del quale “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”) ma anche dall’ulteriore precetto sintetizzato dall’art. 157, comma 2 c.p.c. (secondo il quale “Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.”). Per di più, a definitiva confutazione dell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità al riguardo sollevata, non può non rilevarsi come, proprio per effetto della rilevata tempestiva comunicazione dell’atto di deferimento, i reclamanti non sono stati in alcun modo lesi nelle proprie prerogative difensive, anche perché in alcun modo la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento ha comportato una illegittima dilatazione del termine di svolgimento dell’attività di indagine, non risultando in atti alcun supplemento istruttorio svolto nel mentre della rinnovazione.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 18 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti conclusosi con lo svincolo del calciatore a far data del 30.06.2021 (TFN ST Decisione n. 222021/2022). Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti, in data 18.11.2021, disponeva la trasmissione degli alla Procura Federale per quanto di competenza ex art. 89 comma 7 C.G.S..

Impugnazione – istanza: calciatore F.A - Procura Federale Interregionale

Massima: Annullata la decisione del TFN per estinzione del deferimento attesa l’improcedibilità dell’azione della Procura Federale per lo spirare del termine previsto dal CGS per la conclusione delle indagini e il conseguente deferimento, infatti nel caso di specie il TFT con decisione pubblicata sui CC.UU. n.278 dell’11.3.2022 quanto al dispositivo e n. 360 del 29.4.2022 disponeva di trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché valutasse la sussistenza di violazioni disciplinari da contestare all’atleta. La Procura Federale eseguiva l’iscrizione del registro dei procedimenti in data 11.04.2022 al n. 631pfi21-22 e notificava “atto di conclusione indagini” in data 27.06.2022 In data 08.08.2022 veniva notificato “atto di deferimento” con seguente fissazione di udienza al 1.09.2022 notificata in data 9.08.2022….L’art. 44 sesto comma prescrive che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. L’art 119 stabilisce che l’azione della Procura debba essere esercitata, con l’eventuale deferimento, entro 60 gg dalla iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante (Art. 119 Svolgimento delle indagini La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante). Al fine di poter stabilire se l’azione della Procura sia stata o meno tempestiva nel rispetto dei termini di efficacia della sua fase procedimentale, occorre stabilire, anzitutto, da quale momento inizia a decorrere il termine per la conclusione delle indagini. In particolare, occorre stabilire se, come opinato in sede di discussione orale dalla Procura, il termine iniziale possa decorrere dalla comunicazione della decisione con cui un organo giudicante della giustizia sportiva segnala alla Procura la possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti di tesserati. Sul punto soccorre, in termini generali, una recentissima pronuncia di questa stessa Corte Federale a Sezioni Unite: la DECISIONE/0040/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0041/CFA/2022-2023. Secondo la pronuncia, “se l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” – allorché, come sopra detto, sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo e comunque, per quanto qui interessa, a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione (ai fini che rilevano nella presente sede, dalla gara disputatasi in data 23.2.2022). Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è, infatti, la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell’ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato. In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono “risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d’eccessive solennità delle liti stesse” (TAR Lazio, Roma, n. 4362/2005). Questo superiore canone informatore dell’intero sistema trova una manifestazione – tra le tante - nell’art. 65, comma 1, CGS – in cui si dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza >>. Tale regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni anche nella particolare fattispecie in esame, là dove il criterio della <<immediatezza>> si impone all’eventuale azione della Procura federale allorché si svolga nell’ambito della competenza residuale di cui s’è detto.” È pertanto necessario verificare, ai fini della valutazione della citata immediatezza quali siano, nella presente vicenda, le richieste “notizie “comunque pervenute” alla Procura e quando esse vadano ritenute conosciute. A tale riguardo non è condivisibile la prospettazione della Procura, secondo la quale la “notizia” sarebbe costituita dalla motivazione della decisione n. 360/2022, del 29 aprile 2022. È senz’altro vero che detta pronuncia ha indicato, in modo assai dettagliato i possibili profili di responsabilità disciplinare del calciatore …. Ma è altrettanto evidente che la pronuncia ha compiuto una valutazione degli elementi istruttori già versati nel procedimento e, quindi, non solo perfettamente conosciuti dalla Procura, ma, per la quasi totalità, prodotti proprio dallo stesso organo inquirente. La conoscenza legale di tali elementi documentali è quindi indiscutibile e va senz’altro ritenuta sussistente al momento di conclusione del procedimento, sfociato nel dispositivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 278 dell’11.3.2022. Il successivo deposito della motivazione (Comunicato Ufficiale n. 360 del 29.4.2022) non evidenzia nuove “notizie”, bensì qualifica dettagliatamente la condotta del calciatore …così come emergente, a suo giudizio, dal materiale probatorio emerso nel corso del procedimento. Infatti, la decisione così motiva. “Va evidenziato come a parere del Tribunale sussista altresì una grave violazione regolamentare a carico del calciatore. Infatti questi, se pure non ha concorso a sottoscrivere per la madre il tesseramento, non poteva ignorare certo che per giocare in quel campionato era necessario il tesseramento pluriennale e quindi sottoscritto da entrambi i genitori e che la madre non avesse invece firmato. Il calciatore ha quindi sicuramente partecipato ad un intero campionato pur nella consapevolezza che il suo tesseramento non era regolare. Già questo farebbe sorgere a suo carico una violazione regolamentare grave, anche perché suscettibile di invalidare un gran numero di partite e di alterare il regolare svolgimento di una intera competizione e non solo di una gara. Inoltre è evidente che il calciatore non solo conosceva l’irregolarità ma l’ha utilizzata scientemente a suo favore nel momento in cui ha ritenuto di voler cambiare società senza richiedere il trasferimento o lo svincolo a quella con cui aveva disputato il campionato precedente in apparente costanza di un vincolo pluriennale. Infatti appare evidentemente strumentale a tale risultato l’esposto della madre del calciatore che, dopo aver taciuto per una intera stagione, si determina ad evidenziare l’illecito solo quando si presenta l’esigenza per il figlio di cambiare società. Il Tribunale non può procedere d’ufficio a sollevare l’incolpazione a carico del calciatore e quindi trasmette a tal fine gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore per le violazioni regolamentari appena evidenziate.” Dalla lettura della motivazione del Tribunale Territoriale, si evince con chiarezza che già nel corso dello stesso procedimento, riguardante i dirigenti della ASD Lodigiani e avente ad oggetto la censura del loro comportamento negligente nella raccolta delle firme, era emerso sono solo una ipotesi di comportamento in violazione delle norme poi contestate, ma la sussistenza di una grave violazione regolamentare a carico del calciatore. In altre parole, il giorno 11.3.2022 la Procura era già in grado di conoscere tutti gli elementi idonei all’avvio di indagini nei confronti dell’atleta … Ma è ragionevole ritenere che tali notizie fossero disponibili sin dall’apertura del procedimento a carico dei dirigenti poi sanzionati. La rimessione degli atti alla Procura Federale non rappresentava alcun fatto nuovo e tale da evidenziare solo allora la notizia comunque pervenuta della violazione, tant’è che nella successiva fase istruttoria, la Procura Federale si limitava a ribadire quanto già evidenziato dal Tribunale Territoriale. Non può perciò ritenersi come prima notizia, da cui far decorrere i termini di procedibilità della azione della Procura Federale dalla decisione del Tribunale territoriale dell’11.3.2022 perché, come già sottolineato, la pronuncia si è limitata a qualificare i fatti emersi dalle stesse precedenti indagini della Procura. E pertanto, assumendo la antecedente conoscenza delle notizie comunque pervenute alla Procura Federale con le indagini che hanno dato sfogo al procedimento così definito, è di tutta evidenza che i termini consentiti alla Procura, perentori, alla data del deferimento fossero ampiamente spirati con conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale in danno all’atleta …La decisione impugnata innanzi alla Corte Federale qui riunita è pertanto erronea e come tale va riformata come da dispositivo, accertando l’improcedibilità della azione disciplinare di cui è controversia.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 9 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale Liguria di cui al C.U. N. 6/2022 del 29.07.2022

Impugnazione – istanzaSig. L.C. - Sig. D.F./Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità ovvero la nullità del deferimento per violazione dell’art. 125, comma 2 del CGS, assumendo che l’atto di deferimento è stato notificato in data 23 maggio 2022 quando il termine perentorio di legge di 60 giorni, calcolato dal dies a quo del 22 aprile 2022, era irrimediabilmente scaduto….Infatti, come anche evidenziato in sede di discussione orale della causa dal difensore della Procura Federale, il sessantesimo giorno, che cadeva il 22 maggio 2022, era festivo e quindi la notifica dell’atto di deferimento, intervenuta per ambedue i reclamanti con mail del 23 maggio 2022, deve ritenersi tempestiva. Trova, pertanto, applicazione quanto previsto dall’art. 52, comma 4, CGS, a mente del quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza medesima è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: ne deriva (e ciò appare pienamente coerente con la ricostruzione fattuale resa dai reclamanti) che la Procura Federale ha rispettato le previsioni di cui agli artt. 125 e 123 CGS (sul punto cfr. CFA/0063/2019-2020). Questa chiara evidenza rende superfluo, per il Collegio, occuparsi della questione, affrontata nello stesso motivo, in ordine alla possibilità di formulare in appello eccezioni di inammissibilità, ovvero di improcedibilità del deferimento, che non siano state sollevate in prime cure e sulle quali quel giudice non si sia pronunciato. Nondimeno giova segnalare che su questo punto la Corte Federale si è recentemente pronunciata in un caso analogo (cfr. decisione/0024/CFA-2021-2022) in senso motivatamente negativo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 10/TFN - SD del 25 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 20341/228pf21-22/GC/gb del 23 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri G.G., F.G.M. e della società FCD Novese Calcio Femminile - Reg. Prot. 176/TFN-SD

Massima: Il deferimento è inammissibile per tardività perché notificato oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, CGS assegnato al sig. …. quale ultimo degli incolpati cui risulta essere stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini….L’art. 125 del CGS con riferimento all’esercizio dell’azione disciplinare prescrive che “ 1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di 106 deferimento a giudizio. 2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.” Il termine cui si riferisce l’art. 123, comma 1, CGS è quello assegnato all’interessato per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Nella specie, già notificata al sig. …ed alla società la Comunicazione di conclusione delle indagini, l’ultima comunicazione, con assegnazione del termine di quindici giorni previsto dall’art. 123, comma 1, è stata notificata al … il 29.4.2022, nei cui confronti il termine scadeva il 14.5.2022. L’atto di deferimento, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato a tutte le parti entro il 13 giugno 2022. In disparte l’ipotesi del termine per la pubblicazione della decisione dopo che ne sia stato letto il dispositivo all’esito della udienza di discussione (decisione n. 1/CFA/2022-2023), nessuno più dubita sulla perentorietà dei termini previsti dal Codice di giustizia “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso” (art. 44, comma 6), quale garanzia dei principi del giusto processo e del diritto degli interessati di non essere sottoposti a tempo indeterminato alle scansioni temporali degli atti endoprocedimentali.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 94 del 1.06.2022

Impugnazione – istanza: Sig. R.F. - Sig. A.A. - Sig. A.R. - Sig. L.V./Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività dell’azione della procedura per la violazione del termine di cui all’articolo 123, comma 1, CGS, nella parte in cui concede agli indagati la possibilità di svolgere memorie. In base all'art. 125, comma 2, CGS, invero, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS. Tale articolo, a sua volta, prevede in realtà due termini, uno per la procura, di venti giorni, per comunicare la conclusione delle indagini, e l'altro per la parte, che è fino a 15 gg per chiedere di essere sentito o per il deposito di memoria. Il reclamante fa decorrere il termine di cui all'art. 125 dal primo dei due termini previsti dall’articolo 123, in ragione del fatto che essi sono previsti per la Procura, mentre l'altro è previsto favore per la parte. Una ricostruzione astrattamente possibile, avuto unicamente riguardo al dato letterale dell’articolo 125, la cui potenziale ambiguità (il riferimento al termine previsto dal 123, che invece ne prevede due) può, peraltro, essere agevolmente risolta in considerazione della ratio della disposizione, che intende scandire una sequenza procedimentale secondo cui la Procura - entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini - se non archivia, comunica alla parte la conclusione delle stesse indagini, assegnando il relativo termine a difesa: a quel punto, il termine per la procura non può che decorrere dallo spirare di questo secondo termine assegnato alla parte; ciò proprio a tutela di quest'ultima, per assicurare che il termine di 30 giorni venga utilizzato per adottare le relative determinazioni con adeguata ponderazione delle memorie difensive. Che il senso del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS sia questo è reso altresì palese dal secondo periodo dell’articolo 125, comma 2, ove si chiarisce che, in caso di più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall’ultimo dei termini assegnati, e questo - è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte - proprio perché le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero ridondare favorevolmente anche sugli altri (così, da ultimo, Sezione I, decisione n. 40/CFA/2021-2022). E’ dunque una scansione temporale prevista a garanzia dell'incolpato. Per quanto esposto, considerato che l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 3 marzo 2022, il termine di quindici giorni assegnato per le attività difensive di cui all’art. 123 veniva a scadere il successivo 18 marzo; da tale ultima data ha cominciato a decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 125, comma 1, scadente il 17 aprile 2022; l’atto di deferimento promosso dalla Procura, notificato in data 11 aprile 2022, risulta dunque del tutto tempestivo. E’ poi vero, come esposto dalla parte reclamante nell’atto di impugnazione e ribadito in sede di discussione, che il Tribunale federale ha impropriamente fatto riferimento (con il passaggio motivazionale riportato nella ricostruzione in fatto), per calcolare il termine finale, non al termine concesso ma a quello effettivamente utilizzato dalla parte; si tratta però di una diversa ed erronea modalità di calcolo che pur riducendo di un giorno il termine effettivamente a disposizione, è ininfluente nel caso di specie, risultando in ogni c so (anche considerando il ridotto termine calcolato dal TFR) tempestiva l’azione della Procura. Al riguardo giova comunque ribadire che a dovere essere considerato, ai fini del decorso del termine di cui all’articolo 125 CGS per il deferimento, non è il giorno di effettivo deposito della memoria, ma quello in cui spira il termine concesso, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma fa riferimento, come dies a quo per la decorrenza, “alla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1” e, “in caso di più incolpati”, allo “ultimo termine concesso”, ma non anche - come invece avrebbe dovuto nella prospettiva proposta dai reclamanti - se anticipato rispetto a quello di scadenza, al giorno in cui venga effettivamente depositata la memoria prevista dell’articolo 123, comma 1, CGS. L’esposto e corretto calcolo dei termini applicabili al caso di specie rende altresì irrilevante l’ulteriore questione posta dal reclamante circa la non applicabilità, alla giustizia sportiva, dell’articolo 155 CPC, tale per cui il sabato non potrebbe essere considerato festivo ai fini del calcolo dei termini processuali. Per completezza espositiva e di corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, appare però opportuno chiarire nuovamente la questione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente affermato anche con riferimento ai termini cosiddetti “a ritroso” e non solo di quelli “in avanti”  (Sezioni unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021), pacificamente nel senso di ritenere applicabile l’articolo 155 CPC alla Giustizia Sportiva; la giornata del sabato deve dunque essere considerata festiva ai fini del computo dei termini previsti dal CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.D.-ASD Gruppo Sportivo Italiano

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società per violazione dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva…L’art. 125 comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell’atto di deferimento. La norma testualmente recita: “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. La disposizione va pertanto letta in combinato disposto con l’art 123, comma 1, CGS che prevede, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell’incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi. Quest’ultimo, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ha carattere perentorio (CFA, sezione I, decisione n. 64/CFA/2020/2021; n. 53 CFA/2020/2021; sezione 4 n. 101 CFA/2020/2021). Occorre tuttavia distinguere la posizione della società, da quella del sig. Domizi. Con riferimento alla prima, l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 22.02.2022 alla PEC della società deferita e l’atto di deferimento è stato notificato in data 12.04.2022. Conseguentemente il termine complessivo di cui alle disposizioni sopra richiamate (giorni 15 ex art. 123 comma 1, + giorni 30 ex art. 125 CGS) è spirato in data 09.04.2022. Ne consegue l’improcedibilità del deferimento per tardività.

Massima: E’ procedibile i deferimento nei confronti del tesserato….Con riferimento al sig. D., invece, il deferimento deve ritenersi tempestivo, atteso il diverso mezzo utilizzato per la notifica dello stesso, raccomandata postale A/R. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 4.03.2022, alla residenza del D. e l’atto di deferimento è stato spedito in data 12.04.2022 e consegnato al destinatario il 20.04.2022. Ne consegue, la tempestività del deferimento atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 477/2022 e dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 73 CFA/2019/2020) “il tempo necessario per recapitare una missiva non può andare a detrimento del termine assegnato al mittente il quale ha solo l’onere di affidare tempestivamente la spedizione al servizio postale a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine (Cass. n. 17625 del 01/09/2004; n. 12447 del 7/7/2004; in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione degli atti processuali sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3, così come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263”. Nè può considerarsi idonea la notifica effettuata via PEC all’indirizzo di posta elettronica del Sig. D., ma riferita, espressamente, alla sola società.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022

Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale

Massima: Infondata è l’eccezione di illegittimità del deferimento per violazione dei termini previsti dall’art. 125 CGS per l’esercizio dell’azione penale (recte: disciplinare): sarebbe in particolare tardiva la notifica dell’atto di deferimento. In applicazione del comma 2 dell’articolo richiamato, il Tribunale territoriale avrebbe giudicato tempestivo il perfezionamento delle notifiche nei confronti di altri incolpati (i signori …. e …), dei quali il primo - come attestato dal TFT in un parallelo procedimento (ordinanza n. 34/2021-2022) - non avrebbe mai ricevuto una rituale notifica dell’avviso di conclusione delle indagini….Indipendentemente da come si debba valutare, nei confronti del signor F., il mancato ricevimento nei termini dell’avviso di conclusione delle indagini, resta il fatto che: i) trattandosi di una pluralità di incolpati, il deferimento doveva essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato; ii) la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è stata notificata al signor M. in data 11 febbraio 2022; iii) il termine di cui all’art. 123, comma 1, scadeva il 26 febbraio successivo; iv) il termine di cui all’art. 125 scadeva il 28 marzo; v) l’atto di deferimento è stato adottato il 7 marzo e notificato in pari data; vi) perciò è del tutto irrilevante che l’avviso di conclusione delle indagini (che dalla documentazione in atti risulta notificato via PEC al signor … il 29 dicembre 2021) indicasse come ultimo termine - a suo dire - il 22 gennaio 2022, termine che evidentemente presupponeva andate a buon fine nei confronti di tutti gli incolpati le notifiche che invece sono state forzatamente ripetute per i signori F. e M..

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 5 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia in data 12.04.2022, pubblicata in pari data nel C.U. n. 404

Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Calatabiano/Procura Federale

Massima: Occorre preliminarmente ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte Federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”. Premesso quanto sopra, ai fini della presente decisione occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Ai sensi dell’art. 123, primo comma, Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Ciò premesso, risulta agli atti del fascicolo che la Procura Federale, nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 1° febbraio 2022, ha avvertito gli indagati della facoltà di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 15 dalla relativa notifica. Ne consegue che l'avvio dell'azione disciplinare attraverso il deferimento doveva avvenire non oltre il giorno 18 marzo 2022, ovvero entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini intervenuta in data 1° febbraio 2022. Deve pertanto ritenersi tempestiva l’azione disciplinare effettuata in data 15.3.3022, ovvero ben prima dello spirare del termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini del 1° febbraio 2022, con conseguente declaratoria di infondatezza del primo motivo di reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN - SD del 26 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7232/293 pf21-22/GC/GR/ff del 24 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri D.G.F., G.R. e della società ASD Cittanova Calcio - Reg. Prot. 127/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 125 CGS per essere stato notificato lo stesso tardivamente ovvero oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini…Il secondo comma dell’art. 125 CGS così recita: “l’atto di deferimento di cui al comma 1, mediante il quale viene formulata l’incolpazione, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. A sua volta il primo comma dell’art. 123 CGS stabilisce che: “il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Dalla lettura delle suddette norme si evince che il termine entro il quale deve intervenire l’atto di deferimento, di cui all’art. 125, non decorre dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, come sostenuto dal sig. ….., bensì dalla scadenza del termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS, ossia dalla scadenza del termine assegnato al soggetto interessato per l’esercizio delle garanzie difensive. Nel caso in cui vi sia una pluralità di incolpati la decorrenza opera dall’ultimo termine assegnato a difesa. Termine che, a sua volta, decorre dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Nel caso di specie, la Procura Federale ha notificato al sig. ….. e a tutti gli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini in data 10 febbraio 2022, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni, decorrenti dal 10 febbraio 2022, per chiedere di essere sentiti o per presentare una memoria. Il momento dal quale è cominciato a decorrere il termine di 30 giorni ex art. 125 CGS è, dunque, il 25 febbraio 2022. La notifica dell’atto di deferimento al sig. … è intervenuta in data 24 marzo 2022 e, pertanto, entro il termine di 30 giorni decorrente dal 25 febbraio 2022, così come stabilito dagli artt. 123 e 125 CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN - SD del 19 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6865/266 pf21-22/GC/GR/ff del 14 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri F.C. + altri - Reg. Prot. 117/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 125 CGS…Risulta infatti che la comunicazione della conclusione delle indagini sia stata ritualmente notificata ai deferiti con pec del 28.1.2022, con la concessione del termine di rito di giorni 15 per l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 123 CGS. Orbene, avuto riguardo alla scadenza del termine concesso (12.2.2022), dalla quale decorre il termine per il Procuratore Federale per l’esercizio dell’azione disciplinare, è evidente che l’odierno deferimento, disposto il 14.3.2022, debba considerarsi tempestivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN - SD del 01 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri N.M. e L.S. - Reg. Prot. 90/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti del consigliere della società per il tardivo invio dell’atto di conclusione indagini. Nell'esaminare la posizione del deferito risulta, dai corposi documenti allegati all'atto del deferimento, già richiamati nell'avviso di conclusioni di indagini, che nella scheda censimento del dirigente, in qualità di Vice Presidente di ASD Corigliano Calabro (sino alle dimissioni del 10 ottobre 2020), risultava indicata la residenza in S….. (Cz), Via …... Indirizzo, questo, ben noto alla Procura Federale al punto che, dopo la mancata presentazione del deferito all'audizione del 9 marzo 2021, convocato alla pec del sodalizio calcistico, la stessa Procura provvedeva alla seconda convocazione per l'audizione per il giorno 16 marzo 2021 anche tramite telegramma inviato alla su menzionata residenza in S.. In data 18 marzo 2021, Poste Italiane Spa segnalava che il telegramma non era stato recapitato in quanto "destinatario sconosciuto". Alla luce di detta ultima precisazione, sarebbe stato onere della Procura Federale formalizzare una richiesta di acquisizione di certificato di residenza del signor …., sia al fine di reiterare eventualmente l'avviso di convocazione all'audizione, sia in vista dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e della relativa comunicazione all'incolpato. Senonché, tale richiesta non risulta in atti. Ciò nonostante, l'avviso di conclusione delle indagini datato 12 aprile 2021, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 123 CGS, già calcolato con l'incidenza delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del Coni, veniva spedito al signor …. tramite plico postale raccomandato all'indirizzo di T. (Cs), alla via …., diverso da quello in atti, con l'effetto di non poter essere consegnato al destinatario e reso al mittente con causale "trasferito". Solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente quasi due mesi dopo, la Procura Federale chiedeva ed otteneva un certificato anagrafico rilasciato in data 4 giugno 2021 dal quale emergeva che il signor ….. continuava a risiedere in S.(Cz), alla Via …., come riscontrato agli atti di cui sopra. L'esattezza di tale residenza emerge, altresì, da altro certificato anagrafico acquisito in data 27 ottobre 2021, poi confermata nel corso della terza notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini rinnovato, l'unico affidato all'Ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione a mani, il quale vi provvedeva in data 17 novembre 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita co posta raccomandata, proprio per la correttezza dell'indirizzo indicato. Attività questa che l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto svolgere qualora il destinatario fosse risultato trasferito o irreperibile. Ne consegue che, la seconda comunicazione di conclusione delle indagini in rinnovazione, datata 27 luglio 2021, inoltrata per plico raccomandato al signor ….. nella corretta residenza di S. (peraltro inspiegabilmente reso al mittente con dicitura di "irreperibile") risulta spedita assai tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fissato dall'art. 123, c. 1, CGS, della cui perentorietà non è dato dubitare alla luce del disposto dell'art. 44, c. 6, CGS, neppure ravvedendosi, sulla scorta della giurisprudenza sportiva in materia, una valida ragione per la remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS. La tardività nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini al predetto deferito rende inammissibile, in via derivata, il successivo atto di deferimento per difetto di un presupposto essenziale: id est, tardività dell'azione disciplinare, precludendone il corretto esercizio ed esimendo il Collegio dall'esame nel merito del deferimento.

Massima: E’, invece, ammissibile il deferimento nei confronti del tecnico poiché l’avviso di conclusione indagini, ancorchè non recapitato con la dicitura “trasferito”, è stato regolarmente inviato alla residenza del deferito, per cui l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori, ha rispettato il termine perentorio.….Con riguardo alla posizione del signor …, occorre immediatamente rilevare, in punto di fatto, che l'avviso di comunicazione di conclusioni delle indagini del 12 aprile 2021 risulta emesso e inoltrato nei termini e che l'atto è stato spedito al deferito nella sua corretta residenza in S.(Av), alla Via …., per quanto inspiegabilmente reso al mittente con la dicitura "sconosciuto". Detta residenza, oltre che risultare dalla scheda del censimento dell'ASD San Tommaso, di cui il signor …. era stato l'allenatore, coincide con il domicilio eletto nell'audizione del 4 marzo 2021 ("invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il domicilio di cui sopra": laddove "sopra" veniva indicata la suddetta residenza), senza che mai il deferito abbia successivamente comunicato alcuna variazione di elezione del domicilio. La residenza risulta confermata anche dalla certificazione anagrafica richiesta il successivo 4 giungo 2021, cui è seguito l'invio in prima rinnovazione dell'avviso di conclusioni delle indagini in data 27 luglio 2021, peraltro frustato dall'omessa consegna e dalla resa al mittente, stavolta con la dicitura "irreperibile". Alla luce di questo secondo esito negativo, la Procura Federale ha scritto all'ASD Virus Volla, presso la quale il signor …. risultava essere stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, ottenendo da quest'ultima risposta che lo stesso non era più un loro tesserato a far data dall'1 luglio 2021. Successivamente, la Procura Federale ha richiesto altra certificazione anagrafica in data 27 ottobre 2021 dalla quale è emerso, per la prima volta, che il signor …. aveva trasferito la propria residenza in B. (Av), alla Via …... La terza notificazione dell'avviso di conclusioni di indagini rinnovato è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario con consegna a mani, presso la residenza in B.; il plico risulta essere stato effettivamente consegnato a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021. In seguito è pervenuta la richiesta di estrazione degli atti unitamente al mandato difensivo agli avv.ti …. e …. contenente l'elezione di domicilio presso il loro studio con indicazione dell'indirizzo pec al quale inviare gli atti. L'atto di deferimento è poi stato formato ed inoltrato il 28 dicembre 2021 a tale indirizzo di posta elettronica. Tanto chiarito in fatto, l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per l'asserita violazione dei termini perentori dell'art. 123, c. 1 e dell'art. 125, c. 2, CGS risulta infondata. L'originario avviso di conclusione delle indagini è stato formato ed inviato all'incolpato in data 12 aprile 2021, entro i venti giorni dalla chiusura delle indagini, tenendo conto delle proroghe di 40 e 20 giorni concesse dalla Procura Generale dello Sport. Entro tale termine, l'avviso deve essere notificato, quindi spedito al destinatario nelle forme consentite e non necessariamente anche "pervenire" al destinatario. La circostanza che tale avviso non sia stato ricevuto dal signor …. in quanto reso al mittente con la dicitura " trasferito" non assume rilevanza alcuna nella particolarità del caso di specie, poiché l'atto è stato spedito, per quanto sopra chiarito ed argomentato, alla esatta residenza del destinatario, quale risultante dai dati anagrafici e dall'elezione di domicilio in sede di audizione. La Procura Federale ha, dunque, rispettato il termine previsto dal rito; alla stessa non è imputabile alcunché sotto il profilo della omessa diligenza nel procedimento di notificazione. Il Collegio richiama sul punto la decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, n. 21 del 19.10.2020, con la quale il Giudice d'appello ha statuito che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere della comunicazione dell'avviso non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura Federale. Una volta rispettato il termine perentorio dell'invio della comunicazione di conclusione delle indagini, come nel caso in esame, le due successive notificazioni in rinnovazione del 27 luglio 2021, avvenuta con insuccesso presso la solita residenza in S. che era stata confermata nel certificato del 4 giugno 2021 e del 29 novembre 2021, avvenuta con successo alla nuova residenza in B. emersa del certificato datato 27 ottobre 2021, eseguite dopo il compimento di ulteriori atti limitati alla mera ricerca del reperimento della residenza dell'incolpato in tempi tecnici compatibili con tali accertamenti, devono a loro volta ritenersi tempestive sia perché consequenziali alla prima sia, in ogni caso, per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS essendo l'eventuale decadenza dovuta a causa non imputabile alla Procura Federale. Va soggiunto che, come chiarito nella decisione sopra richiamata, ai fini della decadenza non è certo sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica, ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. Nella fattispecie la Procura Federale ha inviato, nel termine perentorio, il primo avviso (CCI) e lo ha spedito all'esatta residenza, presso la quale il deferito aveva anche, per giunta, eletto il domicilio; ragion per cui, il mancato perfezionamento della notifica non può esserle imputato. Ciò comporta, sotto altro profilo, che il successivo riavvio degli atti in rinnovazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 123 CGS non soggiace alla sanzione dell'inammissibilità "in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazio i giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt.3 e 24 Cost., come avverrebbe invecenel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza" (decisione della Corte Federale già citata). Questo convincimento non è scalfito né dalla produzione del doc. 5 allegato alla memoria difensiva né dalla ulteriore tesi illustrata in detta memoria per la quale la notificazione dell'avviso di conclusione di indagini si sarebbe potuta ottenere utilizzando l'indirizzo pec fornito in sede di audizione ("......@pec.it"). Infatti esaminando il certificato rilasciato il 15 giugno 2021 dal Comune di B., in rubrica " attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea" si legge semplicemente che il signor L., "residente a S. (av) in Via …. è dimorante alla Via …., per isolamento obbligatorio causa covid-19 presso il coniuge …..". Pertanto lo stesso certificato conferma l'esattezza della residenza dell'incolpato in quel di Sirignano, aldilà della "dimora" temporanea assunta per ragioni sanitarie, almeno sino alla formale modifica della residenza accertata solo in data 27 ottobre 2021, mai comunicata alla Procura Federale così non consentendole di modificare l'originaria elezione di domicilio. Rileva inoltre che, il verbale di audizione del 4 marzo 2021 avanti i Rappresentanti della Procura Federale, pur riportando l'indicazione della suddetta pec, chiaramente riferibile ad un soggetto terzo, contiene l'elezione di domicilio presso la residenza in S. e null'altro. Più in particolare, dall'esame del verbale di audizione (del 5 marzo 2021) dell'incolpato ….e, allenatore di ASD Troina, all'epoca della disputa della gara Troina-San Tommaso in data 2 febbraio 2020 nel corso della stagione sportiva 2019/2020, sospetta di essere stata oggetto di illecito sportivo (richiamato a pag. 11 della memoria difensiva ad altri scopi), si evince che il signor …., pur avendo declinato la propria residenza, ha espressamente dichiarato "di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso la ASD Rotonda Calcio indirizzo PEC .......@pec.it" Ebbene, tale espressa richiesta non è mai stata formulata dal signor …..o, così che qualsiasi comunicazione a detta pec non sarebbe risultata legittima e giustificata. Per l'insieme delle suesposte ragioni anche l'ultima eccezione preliminare di violazione del termine perentorio di cui all'art. 125, c. 2, CGS per l'inoltro al signor …. dell'atto di deferimento è del pari infondata, dovendo il termine di 30 giorni decorrere solo dal perfezionamento della notificazione del secondo rinnovo dell'avviso di conclusione di indagine, avvenuto con consegna a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021 (l'unico andato a buon fine). Ne consegue che l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori in data 28 dicembre 2021, ha rispettato il suddetto termine perentorio. Neppure è opponibile alla Procura, per inficiare la validità e l'efficacia degli atti, lo svolgimento di ulteriori attività inquirenti atteso che nell'arco temporale intercorrente tra l'avviso di conclusioni delle indagini (notificato nei termini presso l'esatta residenza del deferito) ed il deferimento stesso nessuna attività di indagine è stata svolta dalla Procura se non la dispendiosa, reiterata, incolpevole attività di notificazione per l'instaurazione  del giusto contraddittorio a garanzia dello stesso incolpato.

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