F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFNT del 09 Febbraio 2022 (motivazioni) – ASD Atletico Favara – Reg. Prot. 32/TFN-ST
Decisione/0031/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0032/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente;
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore);
Angelo Pasquale Perta – Componente;
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 febbraio 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS - FIGC proposto dalla società ASD Atletico Favara (matr. 947995), al fine di richiedere che siano validati i trasferimenti a titolo definitivo dei calciatori Vaccaro Gabriele (n. 19.11.2000 - matr. 2.465.057) e Bamba Daouda Desire (n. 23.03.2001 - matr. 3.223.214),
la seguente
DECISIONE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), del CGS, depositato in data 18 gennaio 2022, la ASD Atletico Favara chiedeva all'intestato Tribunale Federale la validazione dei trasferimenti a titolo definitivo dei calciatori Vaccaro Gabriele e Bamba Daouda Desire, i cui relativi moduli di trasferimento venivano inviati oltre l'orario consentito in ragione di un problema alla rete di connessione (non addebitabile, secondo la ricorrente, al dirigente possessore della firma elettronica) occorso e persistente per l’intera giornata del 30 dicembre 2021.
La ricorrente non allegava la ricevuta di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.
In data 27 gennaio 2022 il procuratore della società ricorrente depositava rinuncia alla trattazione del ricorso.
DECISIONE
Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, che prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.
Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni ulteriore valutazione. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche la successiva rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Favara, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS – FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Giuseppe Maruccio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 9 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia