DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 668 del 02.02.2022 – Delibera – ASD POLISPORTIVA 1980 – BAGNOLO CALCIO A 5
ASD POLISPORTIVA 1980 – BAGNOLO CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla Società: Bagnolo C5
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società BAGNOLO CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato Femminile di Serie A2. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che aveva schierato n.7 calciatrici formate in quanto una di esse, la giocatrice Della Corte Lucia, non risultava formata in Italia solo a causa di un errore in fase di inserimento dati da parte della FIGC, avendo la precedente società di appartenenza della calciatrice inviato in data 01/10/2018 copia del certificato storico di residenza. A ciò aggiungeva l’osservazione che a seguito della pubblicazione del C.U. 581 del 26/01/2022 era stato ridotto a n.8 il numero minimo di giocatrici da dover presentare in distinta per poter disputare un incontro e, conseguentemente, si doveva operare una riduzione proporzionale del numero minimo di formate da n.7 a n.6, e che pertanto per entrambe le motivazioni non era incorsa in alcuna violazione di regolamento. Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi delle disposizioni dettate nel C.U. 01/2021 in tema di limiti di partecipazioni delle calciatrici nelle gare del Campionato Femminile di Serie A2 è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 7 (sette) calciatrici formate, con sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in caso di mancato rispetto. Tale disposizione risulta tuttora in vigore, non essendo stata interessata da alcuna successiva modifica, e non risulta, altresì, collegata in alcun modo al numero minimo di calciatrici da presentare in distinta per poter disputare un incontro, essendo espressamente previsto al suo interno che: “l’impiego di dette calciatrici (le n.7 formate in Italia) dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate”. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non è possibile operare alcuna riduzione proporzionale rispetto al predetto numero minimo. Quanto alla richiesta della convenuta di considerare nel novero delle proprie calciatrici formate anche la giocatrice Della Corte Lucia, valga quanto segue: Ai sensi del C.U. n1 del 01/07/2021 per calciatrici formate, si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017; b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018; c) siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.* * N.B In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente, tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formata seguendo la procedura all’uopo prevista. (Attenzione: si evidenzia che non potranno essere accettate altre forme di consegna o spedizione della richiesta per l’attestazione del titolo di formata). Alla luce della lettura integrale delle predette disposizioni la società A.S.D POLISPORTIVA 1980 per ottenere l’attestazione del titolo di formata della calciatrice Della Corte Lucia avrebbe anche dovuto assolvere il relativo onere previsto alla lettera d) mediante consegna tramite piattaforma on line, onere che nel caso in esame non risulta essere stato assolto dalla resistente in data antecedente alla disputa della gara in oggetto, bensì solo in epoca successiva. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, infatti, è emerso che delle n.10 calciatrici inserite nella distinta presentata all’arbitro dalla compagine del A.S.D POLISPORTIVA 1980 solo n.6 sono risultate formate in Italia alla data della disputa dell’incontro, mentre la calciatrice Della Corte Lucia risulta formata solo successivamente in data 29/01/2022. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera, avendo la società convenuta fatto prendere parte all'incontro richiamato in premessa solo n.6 calciatrici formate in misura inferiore al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Serie Femminile A2.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 606 del 28/01/2022 si decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D POLISPORTIVA 1980 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) la tassa di reclamo non è dovuta.