DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 669 del 02.02.2022 – Delibera – GARA DEL 22/01/2022: ASD MERIENSE – ATLETICO CANICATTI’

 

GARA DEL 22/01/2022: ASD MERIENSE – ATLETICO CANICATTI’

Reclamo proposto dalla Società: ATLETICO CANICATTI’ 5 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLETICO CANICATTI’ 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Ndrecaj Armelind (nato il 16/10/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sicilia risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 596 del 26/01/2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: A.S.D. MERIENSE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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