F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/TFN – SD del 11 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4922/515pf20-21/GC/gb dell’11 gennaio 2022 nei confronti del sig. C. R. e della società ASD San Luigi Calcio – Reg. Prot. 92/TFN-SD

 

Decisione/0096/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente;

Giammaria Camici – Componente (Relatore);

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.4922/515pf20-21/GC/gb dell’11 gennaio 2022 nei confronti del sig. C. R. e della società ASD San Luigi Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11 gennaio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

il sig. C.R. (all’epoca dei fatti allenatore della squadra di categoria Esordienti della società ASD San Luigi Calcio) per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2019 – 2020 e nella successiva stagione sportiva 2020 – 2021 fino al mese di dicembre 2020, posto in essere nei riguardi di numerosi giovani calciatori della sua squadra di età compresa tra i dieci e gli undici anni, atti di natura sessuale ritenuti penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 609 quater e 61 n. 11 c.p. dalla Procura della Repubblica di Trieste e consistiti in toccamenti dei genitali e delle parti intime; in particolare tali atti sono stati posti in essere in occasione del tragitto casa/campo in alcuni casi in cui il R. si era offerto di accompagnare dei ragazzi a casa, nello spogliatoio del campo di calcio anche in occasione della doccia dopo gli allenamenti o la gara, durante gli allenamenti, nonché nel corso di un ritiro effettuato dalla squadra in Slovenia; la società ASD San Luigi Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. C.R., così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 28/01/2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 515pf20-21 avente ad oggetto “Notizie stampa in ordine ad atti di pedofilia posti in essere nei confronti di calciatori minorenni da un allenatore della Società ASD San Luigi Calcio di Trieste che risulterebbe indagato dalla Procura della Repubblica di Trieste” a seguito della pubblicazione, il giorno stesso, su alcuni siti e quotidiani locali, di articoli di stampa che riferivano in merito a un’indagine della Procura della Repubblica di Trieste nei confronti di un allenatore della Società ASD San Luigi Calcio di Trieste, il quale risultava indagato in ordine ad atti di pedofilia attuati nei confronti di calciatori minorenni. I suddetti organi d’informazione specificavano che l’allenatore era un uomo di quarantotto anni incensurato “ma gravato da un precedente di polizia per fatti analoghi “e che era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Trieste con l’accusa di aver costretto minori di quattordici anni a subire atti sessuali, sfruttando il suo ruolo di allenatore della squadra di calcio giovanile. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia presentata dalla Società ASD San Luigi Calcio agli organi di Polizia Giudiziaria, vi erano, sempre a detta delle riferite fonti, varie denunce presentate, alla stessa autorità, da alcuni genitori dei ragazzi allenati da tale soggetto. Siti e quotidiani riportavano inoltre che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, abusando della posizione di allenatore, molestava i giovani tesserati sotto la doccia o nella propria vettura quando li accompagnava a casa al termine degli allenamenti, o anche durante improvvisati massaggi praticati dopo infortuni. La società ASD San Luigi Calcio, non appena venuta a conoscenza di tale comportamento, aveva allontanato immediatamente l’allenatore in questione inoltrando istanza di revoca del tesseramento al Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L’Organo inquirente, sempre in data 28.01.2021, indirizzava formale richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste al fine di ottenere copia degli atti del procedimento penale ma il giorno successivo riceveva una nota del predetto Ufficio che riferiva che “Allo stato non si autorizza si valuterà all’esito dell’esercizio dell’azione penale”.

L’attività inquirente proseguiva con l’acquisizione di copiosa documentazione da vari Uffici federali, con l’acquisizione dei fogli censimento e di ulteriori articoli di stampa dal cui esame la Procura Federale risaliva all’individuazione del sig. C.R. quale soggetto indagato dalla Procura della Repubblica di Trieste. In attesa di acquisire gli atti del procedimento penale seguivano le audizioni di numerosi tesserati dell’ASD San Luigi Calcio, fra i quali il Presidente, i quali riferivano in merito all’organizzazione societaria, all’attività svolta e alla persona dell’allenatore C.R..

L’Organo inquirente otteneva poi dalla Procura Generale dello Sport del CONI entrambe le proroghe previste dalla normativa vigente per la prosecuzione delle indagini e, sollecitata più volte la Procura della Repubblica di Trieste circa l’acquisizione degli atti ricevendo assicurazioni circa l’invio solo al momento in cui gli stessi fossero diventati ostensibili, allo spirare dell’ultimo termine di proroga delle indagini, provvedeva all’archiviazione del procedimento “allo stato degli atti” con provvedimento del 1.07.2021.

Con successivo provvedimento del 19.10.2021, il GUP presso il Tribunale di Trieste trametteva gli atti del procedimento penale al Procuratore Federale e quest’ultimo, con atto del 25.10.2021, disponeva la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. dell’art. 122, comma 4, del CGS.

Esaminati gli atti del procedimento penale, la Procura Federale, il 26.10.2021, provvedeva alla redazione della Comunicazione di chiusura delle indagini con la quale avvisava il sig. C.R. e l’ASD San Luigi Calcio dell’intenzione di procedere al loro deferimento per le incolpazioni di cui in premessa. Seguiva il deposito di memoria e di documenti da parte dell’ASD San Luigi Calcio, fra i quali la denuncia del sig. C.R. all’autorità Giudiziaria, il suo esonero, la costituzione di parte civile nel procedimento penale e altro. L’Organo inquirente, ritenendo memoria e documentazione prodotta dalla Società inidonee a modificare la sua posizione processuale, con provvedimento del 17.11.2021 deferiva innanzi a questo Tribunale, Sezione Disciplinare, il sig. C.R. e la Società ASD San Luigi Calcio. In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 13.12.2021. Depositava memoria difensiva la sola Società ribadendo l’assenza di responsabilità per i fatti accaduti al di fuori del proprio impianto sportivo e l’adozione di protocolli per la tutela dei propri tesserati, in particolar modo per quelli di minore età.

All’udienza del 13.12.2021 comparivano l’avv. Paolo Mormando, in rappresentanza della Procura Federale, ed i sigg.ri Luigi Miggiano e Luigi Viceconte, nelle loro rispettive qualità di Vice Presidente e Consigliere della società ASD San Luigi Calcio. Il rappresentante della Procura Federale preliminarmente evidenziava che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini si era perfezionata in data successiva a quella dell’atto di deferimento e, di conseguenza, chiedeva la restituzione degli atti del procedimento, al fine di rinnovare le notifiche nei confronti dell’allenatore. Raccolta la non opposizione dei rappresentanti della Società, il Tribunale, con ordinanza, disponeva la restituzione degli atti alla Procura. Quest’ultima, rilevato che nei termini a difesa conseguenti alla notifica della C.C.I. il sig. C.R. si era limitato a nominare difensore di fiducia nella persona dell’avv. Giovanni Di Lullo che provvedeva ad acquisire copia degli atti istruttori senza depositare alcunché, con atto dell’11 gennaio 2022 rinnovava il deferimento degli avvisati per le incolpazioni di cui si è detto dianzi.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale nuova convocazione delle parti per l’udienza del 3.02.2022, nessuno dei deferiti depositava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 3.02.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale e l’avv. Giovanni Di Lullo in rappresentanza del sig. C. R. nonché i sigg.ri Enzo Peruzzo e Luigi Viceconte, nelle loro rispettive qualità di Presidente e Consigliere della società ASD San Luigi Calcio. II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la completezza del contraddittorio, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. C.R. anni 5 (cinque) di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; per la società ASD San Luigi Calcio euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola l’avv. Giovanni Di Lullo il quale, chiarito che il procedimento penale pendente nei confronti del suo assistito si trova attualmente in fase dibattimentale, dichiarava che il sig. C.R., nonostante si professi innocente per gli aspetti penali della vicenda, con riferimento al procedimento sportivo si sarebbe rimesso alla decisione del Tribunale Il Presidente dava quindi la parola al sig. Enzo Peruzzo, in rappresentanza della Società ASD San Luigi Calcio, il quale, pur ammettendo che non sempre erano stati rispettati i protocolli di sorveglianza all’interno del proprio impianto sportivo, sottolineava che la Società per prima aveva denunciato il proprio allenatore all’Autorità Giudiziaria non appena aveva avuto cognizione dei fatti. Prendeva, infine, la parola il sig. Luigi Viceconte, consigliere della società, il quale si associava a quanto dedotto dal Presidente Peruzzo, aggiungendo che il Procuratore Capo della Procura di Trieste aveva evidenziato, nel corso del procedimento penale, che la società aveva fatto tutto il possibile per tutelare i propri calciatori.

La decisione

Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti.

È principio oramai granitico, affermato sia dalla giurisprudenza endofederale che da quella esofederale, che nell’ambito del procedimento sportivo, per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può reputarsi sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (si veda l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dall’ 1.01.2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito (Sez. I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 105/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 24/C.F.A./2018/2019).

Ritiene il Collegio che, per quanto attiene la posizione del sig. C.R., tale standard probatorio sia da considerare raggiunto alla luce degli elementi probatori prodotti dalla Procura Federale, per lo più da ricondurre al procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di Trieste. Risulta, infatti, dagli atti che nei confronti del deferito siano state presentate ben diciotto denunce di cui una, la prima, sporta dalla Società ASD San Luigi Calcio e diciassette sporte da altrettanti genitori dei minori, quasi tutti undicenni, che hanno subito molestie di vario genere e natura meglio descritte negli atti del procedimento penale e nella relazione d’indagine dei Collaboratori della Procura. I predetti minori, tutti ascoltati nell’ambito del procedimento penale con l’assistenza e l’ausilio di medici e psicologi, hanno confermato le molestie subite e le loro testimonianze sono state riconosciute come completamente coerenti e attendibili dai consulenti del Pubblico Ministero che, anzi, hanno evidenziato la possibilità che le responsabilità dell’allenatore possano essere state addirittura sminuite. Sono poi stati acquisiti agli atti alcuni “screenshots” di chat su WhatsApp, tra il C.R. ed alcuni minori, dal contenuto inequivocabile nonché una conversazione, intrattenuta sempre tramite il predetto social media, tra lo stesso e un suo stretto collaboratore, anch’esso tesserato per l’ASD San Luigi Calcio dove il primo riconosceva i suoi errori dichiarando testualmente “A. ho sbagliato e devo prendermi le responsabilità, questo è il fatto”, “possono chiedermi tutto quello che vogliono, anche di seguire un percorso con lo psicologo”, “vorrei parlare con loro e fargli capire che ho sbagliato ma che ho una figlia di 6 anni e sarebbe massacrante per lei”. I gravi indizi di colpevolezza acquisiti all’esito delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale hanno determinato, nei confronti del sig. C. R., l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata anche dal Tribunale del Riesame. Proprio nella richiesta per l’applicazione di misure cautelari, il P.M. sottolineava che a carico del sig. C.R., incensurato, risultava altro procedimento del 2015 per fatti del tutto analoghi, sorto a seguito della denuncia dei genitori di altro minore, archiviato in virtù del dubbio che si trattasse di uno scherzo e non di un atto sessuale. Risulta, infine, che il sig. C.R., durante il periodo di arresti domiciliari abbia ottenuto periodici permessi di lasciare la propria abitazione per recarsi in cura da uno psicoterapeuta.

Ritiene il Collegio che non sia necessario, in questa sede, riportare gli specifici episodi che vengono addebitati al sig. C.R., richiamati ed evidenziati nel procedimento penale a suo carico, essendo sufficiente rimandare agli stessi così come indicati e circostanziati nell’ambito del predetto procedimento, specificati nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 23.06.2021,  richiamati nell’atto di deferimento ed elencati nella seconda relazione d’indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale in data 27.10.2021. Preme, invece, sottolineare che gli episodi contestati hanno avuto esecuzione sia negli spogliatoi dell’impianto sportivo ove svolge la sua attività la Società ASD San Luigi Calcio, sia nell’autovetture del C.R. allorquando questi si trovava occasionalmente a riaccompagnare a casa i ragazzi, sia in occasione di un ritiro che i ragazzi hanno fatto in Slovenia nel 2019. In tutte queste circostanze il sig. C.R. ha ampiamente abusato della propria condizione di allenatore che indubbiamente costituiva posizione dominante su ragazzi appena undicenni. Anche tale circostanza è senza dubbio meritevole di valutazione sotto il profilo della determinazione della sanzione disciplinare che, alla luce della assoluta gravità dei fatti contestati, della molteplicità e ripetitività degli stessi e di quanto da ultimo evidenziato, si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

La circostanza che alcuni dei comportamenti ascritti al sig. C.R. si siano concretizzati al di fuori dell’impianto sportivo, assume rilevanza, ad avviso del Collegio, al fine della valutazione del grado di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., da ascrivere alla Società ASD San Luigi Calcio. Non può certo imputarsi a quest’ultima un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo e della vigilanza, per fatti e atti perpetrati dal C.R. nella sua autovettura o durante il ritiro in Slovenia. Si consideri che fra l’allenatore e la Società si era instaurato, da anni, un rapporto fiduciario senza che, prima del giugno 2020, nessun soggetto avesse avuto a lamentarsi per comportamenti impropri del tecnico. Ciò consente di affermare che la Società non debba rispondere, in via oggettiva, delle condotte del suo tesserato allorquando non vi sia la possibilità materiale di controllarne i comportamenti, in assenza del benché minimo sospetto circa la possibilità che questi possa rendersi autore di contegni che costituiscono violazione del Codice di Giustizia Sportiva e non solo.

A diversa valutazione giunge, invece, il Collegio con riguardo ai comportamenti contestati al C.R. avvenuti all’interno dell’impianto sportivo, durante gli allenamenti, negli spogliatoi e sotto le docce. È fuor di dubbio che per tali evenienze l’ASD SAN LUIGI CALCIO debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Di tale responsabilità è certamente cosciente la Società che, con la memoria deposita dopo la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, dopo aver evidenziato una serie di attività e protocolli, certamente meritevoli, posti in essere al fine di evitare il ripetersi di situazioni similari, invoca l’applicazione del minimo della sanzione. D’altra parte è la stessa Società, sempre nella citata memoria, che riferisce che già prima degli accadimenti oggetto del presente procedimento disciplinare esisteva un protocollo, sia pure non scritto, che prevedeva la presenza, all’interno dello spogliatoio dei ragazzi, di almeno due adulti in contemporanea ed è la stessa Società ad ammettere che tale protocollo non sempre è stato rispettato tant’è che l’allenatore C.R. ha potuto adottare i comportamenti contestatigli. Si ritiene, dunque, equo, provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. C. R., anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - per la società ASD San Luigi Calcio, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 11 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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