F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022 (motivazioni) – ACF Fiorentina Spa / UC Sampdoria Spa – Reg. Prot. 71/TFN-SVE

Decisione/0077/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0071/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

Cristina Fanetti – Componente;

Gino Scaccia – Componente;

Marco Scarpati – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 febbraio 2022, sul ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950) al fine di esercitare il diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il

15 agosto 2018,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la società ACF Fiorentina S.p.A. a socio unico ha adito questo Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell’art. 91 del CGS per ottenere la condanna dell’U.C. Sampdoria S.p.A. “al pagamento nei confronti di ACF Fiorentina S.p.A. di Euro 400.000,00 oltre interessi calcolati dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo (i.e. Euro 8.323,51 alla data della presente domanda), e con riserva di aggiornare la relativa richiesta alla data della decisione”.

In sintesi ha esposto: che in data 1 dicembre 2015 Fiorentina e Sampdoria hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto “l’obbligo di Fiorentina di rendersi disponibile per lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018”, in particolare prevedendosi che “il ricavato delle due amichevoli, al netto dei costi sostenuti, avrebbe dovuto destinarsi alle attività della Fiorentina Fondazione Onlus”; che ai sensi dell’art. 2 del contratto la società Sampdoria si sarebbe “impegnata a pagare in favore di Fiorentina l’importo di Euro 1.000.000,00 oltre IVA, da effettuarsi nei seguenti termini:

a) Euro 25.000,00 oltre IVA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto; b) Euro 25.000,00 oltre IVA entro il 31 luglio 2016; c) Euro 100.000,00 oltre IVA entro il 15 aprile 2017;  d) Euro 100.000,00 oltre IVA entro il 15 settembre 2017;  e) Euro 100.000,00 oltre IVA entro il 15 aprile 2018;  f) Euro 100.000,00 oltre IVA entro il 15 settembre 2018;  g) Euro 100.000,00 oltre IVA entro il 15 aprile 2019;  h) Euro 150.000,00 oltre IVA entro il 15 settembre 2019;  i) Euro 150.000,00 oltre IVA entro il 15 aprile 2020;  j) Euro 150.000,00 oltre IVA entro il 15 settembre 2020”; che, tuttavia, dopo aver adempiuto ai pagamenti di cui alle lettere da a) a g), la Sampdoria avrebbe mancato di pagare alla società Fiorentina “gli importi successivi, per complessivi euro 450.000 oltre IVA”; che la debitrice ha chiesto, nel luglio 2000, “di posticipare la scadenza dei pagamenti di cui alle lettere h) e i) a settembre 2020”: richiesta accolta, “con spirito di collaborazione e in assoluta buona fede”, con due successive comunicazioni del 29 e del 30 luglio 2020, costituenti dilazioni di pagamento; che, però, la società Sampdoria non avrebbe adempiuto corrispondendo i ratei oggetto di dilazione, a ciò aggiungendosi “anche il mancato pagamento dell’ultima rata prevista dal contratto in scadenza il 15 settembre 2020”; ragione per cui, con nota del 1° aprile 2021 la società ricorrente ha diffidato, una prima volta, la società debitrice “ al pagamento degli importi di cui alle lettere h), i) e j) entro 10 giorni dal ricevimento della diffida” e, in data 10 maggio 2021, una seconda volta per mezzo dei propri legali, intimando il pagamento “del debito residuo, allora pari a complessivi Euro 549.000,00 (ossia Euro 450.000 oltre IVA)”; che successivamente alla diffida del 10 maggio 2021, la società Sampdoria ha richiesto – e la Fiorentina ha acconsentito – a dilazionare nuovamente il pagamento del debito allora accumulato: intesa sostanziatasi nell’accordo di dilazione di pagamento del 22 giugno 2021, in applicazione del quale la debitrice si è impegnata a corrispondere “Euro 100.000,00 entro il 28 giugno 2021; - Euro 100.000,00 entro il 31 luglio 2021; - Euro 100.000,00 entro il 31 agosto 2021; - Euro 100.000,00 entro il 30 settembre 2021; - Euro 149.000,00 entro il 31 ottobre 2021”; che, nondimeno, dopo un primo pagamento di euro 100.000,00 del 24 giugno 2021, la società Sampdoria non avrebbe effettuato gli ulteriori pagamenti previsti alle scadenze sopra citate per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre; che è seguito soltanto un pagamento di euro 49.000,00 in data 24 novembre 2021: il che ha determinato, nel complesso, un debito dell’importo totale di euro 400.000,00 (ossia euro 327.869,00 oltre IVA).

A fondamento del ricorso ha dedotto che sarebbe “ pacifico” il proprio diritto di credito, perché “risultante dal contratto, nonché ulteriormente ed espressamente riconosciuto dalla Sampdoria con le proprie richieste di posticipare alcuni ratei”, richiamando, in ogni caso, la disciplina contrattuale in forza della quale “la Sampdoria ha dato corso alle proprie obbligazioni pagando più della metà del corrispettivo previsto dal Contratto di Euro 1.000.000,00 oltre IVA, inclusi i ratei del 15 settembre 2018, del 15 aprile 2019 e – parzialmente – quello del 15 settembre 2019, successivi alla data limite prevista per la disputa degli incontri (i.e. 15 agosto 2018)”.

Con decreto presidenziale del 12.1.2022 si è disposto il differimento dell’udienza, inizialmente fissata per il 14 gennaio 2022, al 4 febbraio 2022, con salvezza dei diritti di prima udienza.

La società Sampdoria ha depositato, in data 1.2.2022, una memoria nella quale si è opposta al ricorso proposto dalla società Fiorentina. In particolare, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, e ciò sull’assunto secondo cui nella scrittura privata posta a fondamento della pretesa azionata vi sarebbe una previsione (art. 6) che prevedrebbe che “per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto […] sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, anche per connessione e garanzia”: una clausola stipulata “per accordo delle parti”, “per uno o più affari determinati” e risultante “da atto scritto”, riferibile, per di più, a “qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto”: espressione che imporrebbe di includere “senza alcun dubbio anche la controversia de quo” (cfr. pag. 3).

Né la giurisdizione potrebbe trovare, ad avviso della Sampdoria, un radicamento nell’art. 90, comma 1 del CGS; ed ha, inoltre, eccepito che siccome la società ricorrente avrebbe inquadrato “il contratto per cui agisce entro lo schema del contratto a favore di terzo” (cioè: la società Sampdoria si sarebbe impegnata a versare alla società Fiorentina un milione di euro nella prospettiva che tale somma sarebbe stata, poi, versata dalla creditrice in favore della Fiorentina Fondazione Onlus), il contraddittorio dovrebbe, comunque, essere integrato nei confronti del beneficiario finale (cfr. pag. 4).

Sempre in via preliminare, la Sampdoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 49, comma 4 del CGS, e ciò sull’assunto che l’azione di condanna sarebbe stata provata sulla base di una scrittura privata “che viene prodotta priva di sottoscrizione della stessa ricorrente e quindi, come tale, senza efficacia probatoria in ossequio tanto alle norme del nostro ordinamento generale, quanto a quelle dell’ordinamento di settore” (cfr. pag. 5).

La società Sampdoria ha, inoltre, eccepito che “anche per quanto attiene alla prova dei pagamenti eseguiti (…) nei confronti di ACF Fiorentina (…) non viene fornita né “apposita quietanza, firmata e datata”, né “causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce” (cfr. pag. 6).

La società Sampdoria ha, poi, eccepito la nullità del contratto datato 1.12.2015 per “ inesistenza di causa, requisito essenziale ex art. 1325 c.c.”, sostenendo che non sarebbe configurabile alcun diritto di credito a favore della società Fiorentina, il tutto sulla base di una confutazione della regolazione oggetto dell’accordo contrattuale, all’opposto prospettando che “ai sensi dell’art. 1 del contratto l’impegno di ACF Fiorentina a giocare le due partite trova già la sua controprestazione nel corrispondente impegno di Sampdoria di fare altrettanto, sicché – all’esito di tale osservazione – si palesa ancor più smaccata la possibilità di ricomporre le previsioni negoziali richiamate alla luce di una causa concreta” (cfr. pag. 7).

Del resto – ha soggiunto – l’impegno a successivamente donare quanto ricevuto avrebbe richiesto la stipulazione, a pena di nullità, di un atto pubblico; e ad analoga conclusione condurrebbe la prospettazione secondo cui si potesse prefigurare “l’intento

dell’esponente di impegnarsi ad elargire, sostanzialmente a titolo di liberalità, una somma a favore di Fiorentina, e per essa alla sua Onlus, per essersi Fiorentina “resa disponibile a risolvere il contratto con Montella…firmando ampia liberatoria in base alla quale quest’ultimo nulla deve ad ACF”: eccependo, relativamente a tale ipotesi, che si tratterebbe di una “ liberalità” che “non avendo ad oggetto modico valore, avrebbe dovuto essere formalizzata a pena di nullità mediante scrittura pubblica, redatta dal notaio ai sensi dell’art. 782 c.c.” (cfr. pag. 8).

Tali rilievi sono stati trasfusi a fondamento della contestazione circa l’esistenza di una causa del contratto e, di riflesso, del titolo creditorio oggetto della pretesa azionata in giudizio.

La società Sampdoria ha, da ultimo e in via gradata, opposto un’eccezione di inadempimento, nel senso che “ ACF Fiorentina non ha offerto prova di aver regolarmente corrisposto le somme già incassate a favore della Fondazione Fiorentina Onlus” e che, pertanto, la ricorrente risulterebbe “inadempiente all’obbligo assunto con il contratto in esame, ragion per cui non ha titolo per pretendere alcuna ulteriore somma da parte dell’esponente, che è legittimamente autorizzata a rifiutarsi di dar corso all’esecuzione di quanto richiestole” (cfr. pag. 10).

All’udienza del 4 febbraio 2022 le parti si sono confrontate sia sui profili di rito che sui profili di merito; in particolare, il difensore della società Fiorentina ha dedotto la tardiva costituzione della società Sampdoria, per il resto ricalcando, nella proprie difese orali, i profili di ricorso; per parte propria, il difensore della Sampdoria ha oralmente riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità e le difese di merito contenute nella memoria depositata; il Tribunale si è, quindi, riservato per la decisione.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità della costituzione della società Sampdoria.

Sul punto, occorre considerare che viene riconosciuta natura ordinatoria al termine previsto dall’art. 60, comma 1, del CGS del Coni per la costituzione in giudizio della parte intimata (10 giorni dal ricevimento del ricorso), in quanto, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite (cfr. sentenza 6 maggio 2015, n. 11; altresì sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 12), tale termine è “posto per la presentazione di atti puramente difensivi (…) e (…) il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante”, con la conseguenza che “non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale (…) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4”.

Dunque, la preclusione del rituale deposito di memorie non è ostativa alla costituzione in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: il che, tuttavia, sul piano ricostruttivo della disciplina processuale non può costituire circostanza irrilevante anche rispetto al presente giudizio, tenuto conto della reclamabilità – proprio innanzi al predetto Collegio di Garanzia – delle decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva federale e, quindi, dell’esigenza di garantire una coerenza di sistema in merito alla natura giuridica dei termini processuali relativi alla costituzione delle parti.

Ad ogni modo, sul presupposto della possibilità di intervenire in udienza, ammessa dalla sezione, il difensore della società doriana ha articolato le proprie difese oralmente.

Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla società Sampdoria.

La previsione di cui all’art. 90, comma 1 del CGS, secondo cui il Tribunale Federale a livello nazionale, sezione vertenze economiche, “è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26” non può che alludere ad una tutela giurisdizionale ampia e diversificata, diretta a definire le controversie, di natura esclusivamente economica, insorte tra società calcistiche ed, anche riconducibili a profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale (come nella specie) ed extracontrattuale.

È noto, inoltre, che ai sensi dell’art. 134 del CGS la Camera Arbitrale per le vertenze economiche è investita della competenza a pronunciarsi “sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento d i danni per i fatti di cui all’art. 26”; ma che tale organo non risulta istituito.

Di converso, risultano dirimenti alcune previsioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, ai sensi del quale “ i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale” (comma 1); che “i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (comma 2); che, soprattutto, “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali” (comma 4).

Tale disposizioni trovano naturale compendio nell’art. 47 del CGS, secondo cui “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritto e degli interessi legittimi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”.

Il tutto a conferma del principio generale, risalentemente espresso dall’art. 1 del decreto legge 220/2003, convertito dalla legge 280/2003, secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (comma 1), ulteriormente precisandosi che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono, appunto, regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di  rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche   soggettive connesse con l’ordinamento sportivo (comma 2).

Questa, del resto, è la ragione per cui con nota del 25.5.2021 il vice segretario generale della FIGC – corrispondendo all’istanza di autorizzazione ad adire le vie legali, presentata dalla Fiorentina nei confronti della Sampdoria in data 4.5.2021 e motivata sul mancato pagamento delle somme oggetto del contendere – ha ravvisato “allo stato sussistenti le ragioni per la concessione della deroga alla clausola compromissoria ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale”.

Né coglie nel segno l’opposizione della società Sampdoria facente perno sulla disciplina di cui all’art. 3 del predetto decreto legge (rubricato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”), in cui è affermata “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società”.

Tale riferimento va, invero, ricondotto alle controversie che investono il patrimonio sociale della società, cioè all’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società, sarebbe a dire all’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci ed alle variazioni che possano verificarsi in relazione alle vicende economiche della società.

Nella specie, invece, si controverte circa un inadempimento contrattuale, che sostanzia una vicenda tutt’affatto diversa e che, pertanto, pienamente rientra nel novero delle “controversie di natura economica tra società” di cui all’art. 90 del CGS.

Né, tantomeno, per completezza di analisi si può ritenere che il radicamento della controversia presso il giudice ordinario possa essere prospettato in ragione del carattere vessatorio che potrebbe attribuirsi alla clausola sul “foro competente” (al punto 6 del contratto si è previsto che “per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese e senza alcuna limitazione quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, anche per connessione e garanzia”).

Ciò in quanto:

a) la clausola in questione non può essere qualificata alla stregua di una c.d. clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile (“le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato”): si vuol dire, cioè, che le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione statale in favore della giurisdizione privata di tipo arbitrale;

b) la giurisprudenza ha osservato che “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (così è stata chiaramente massimata sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo è conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); e, specificamente, è stato chiarito proprio che l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perchè è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449)” (cfr.

Corte di Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1838);

c) le parti non hanno affatto inteso esplicitare e convenire una deroga al principio della giurisdizione, cioè consapevolmente sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva. Esse, più banalmente (sebbene ignorando la vincolatività sottesa alle disposizioni speciali, sopra richiamate), hanno inteso escludere che il foro competente potesse essere il c.d. forum contractus (il che avrebbe comportato la competenza del giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, ai sensi dell' 1326 del codice civile) o l’alternativo foro competente dato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis), di norma fissato, quando l’obbligazione abbia ad oggetto una somma di denaro, nel domicilio del creditore (in questo caso quello della società Fiorentina); hanno, quindi, verosimilmente pattuito che il foro competente fosse quello dove ha sede il debitore (la società Sampdoria).

Alla luce di quanto rilevato, sussiste, pertanto, a carico delle società calcistiche un vincolo di natura normativa – si è detto, prima, correlato ai profili soggettivi e oggettivi – che giustifica la devoluzione delle controversie occasionate da vicende riconducibili all’ordinamento sportivo, come nella specie, alla giustizia federale.

Parimenti infondata è l’ecc zione di inammissibilità della domanda proposta in giudizio, motivata sulla mancata sottoscrizione del contratto allegato in atti da parte del rappresentante della società Fiorentina, e ciò per una duplice ragione.

In primo luogo, la disposizione asseritamente violata (art. 91, comma 1 del CGS) attiene, come espressamente recita la rubrica (“procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale”), a profili che regolano lo svolgimento del procedimento, a ciò dovendosi, pertanto, correlare la previsione secondo cui “i documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentare, hanno pieno valore probatorio”, che si riferisce al merito della cognizione del giudice sportivo e non certo a profili rituali.

In seconda battuta, il rilievo della società doriana non può risultare persuasivo in ragione della – non contestabile, perché documentale – sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante (presidente sig. Massimo Ferrero), dovendosi applicare, nella specie, l’art. 1988 del codice civile, in cui è previsto che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.

È, inoltre, incontestato che – in esecuzione dell’obbligo previsto al punto 2 del contratto – la società Sampdoria ha effettuato diversi versamenti in favore della società Fiorentina (ratei previsti dalla lettera a) alla lettera g) del punto 3 del contratto, nonché un successivo versamento di . 100.000,00 in data 24.6.2021), oltre ad aver chiesto dilazioni di pagamento, il tutto a dimostrazione di un accordo valido ed efficace, oltre che oggettivamente esistente nel mondo giuridico.

La causa del contratto, che sia intesa come funzione economico sociale o come ragione pratica dell’affare (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 6 marzo 2015, n. 4628), è comunque lecita e si è inverata in un contratto a prestazioni corrispettive (impegno della società Fiorentina a partecipare a due amichevoli e impegno della Sampdoria a pagare il corrispettivo pattuito); l’impegno della società Fiorentina ad accreditare il corrispettivo ad una fondazione non è, pertanto, idoneo a modificare la natura dell’accordo trasformandolo in un atto di liberalità, ma sostanzia una clausola accessoria esterna all’accordo.

Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza che in materia di obbligazioni contrattuali la ripartizione dell’onere della prova implichi l’analisi dell’oggetto specifico della domanda, nel senso che, a differenza del caso in cui si chieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che il creditore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del contratto, e, quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in cui si domandi, invece, la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’obbligazione, al creditore è imposto di provare anche il fatto che legittima la risoluzione.

Dunque, per quanto interessa il presente giudizio (avente ad oggetto la domanda di adempimento della società Sampdoria da tradursi nella condanna al pagamento della restante parte del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato in data 1.12.2015), nell’azione di adempimento il fatto costituivo è il titolo, vale a dire la fonte negoziale del diritto di credito, e di riflesso rappresenta la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 del codice civile.

L’esenzione del creditore dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento è ritenuta dalla giurisprudenza conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 del codice civile, che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).

A fronte di tale inquadramento, anche in occasione della discussione finale la società Sampdoria ha opposto – in disparte dall’inesistenza dell’accordo o, comunque, dalla sua nullità e delle conseguenti obbligazioni: profili di doglianza infondati, nei termini sopra illustrati – un’eccezione di inadempimento, e ciò sul presupposto che la società Fiorentina non avrebbe allegato la prova di aver corrisposto le somme già incassate a favore della Fondazione Fiorentina Onlus: assunto smentito, sempre oralmente, dal difensore della società viola.

Pure tale eccezione, però, è infondata.

Al punto 3 del contratto sono stati fissati tra le parti precise e puntuali scadenze per il pagamento dei ratei del corrispettivo complessivamente determinato (. 1.000.000,00, oltre iva); ma tali scadenze non sono riferibili, invece, al successivo accredito di tali somme alla Fiorentina Fondazione Onlus, essendo stato, piuttosto, imposto un impegno accessorio sotteso alla destinazione delle somme (“fermo restando che il ricavato delle stesse [ delle due partite amichevoli ], al netto dei costi sostenuti, sarà destinato alle attività della Onlus”; nonché si veda il punto 2 ove si legge che “ACF si obbliga espressamente, a sua volta, a destinare tali somme alla Onlus”).

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società Sampdoria dovrà corrispondere alla società Fiorentina, come da domanda, la somma di . 327.869,00, oltre IVA e interessi legali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato dalla società ACF Fiorentina Spa, nei sensi espressi in motivazione, e, per l’effetto, condanna la società UC Sampdoria Spa al pagamento, come da domanda, dell’importo di euro 327.869,00 (trecentoventisettemilaottocentosessantanove/00) oltre IVA e interessi legali.

Compensa le spese di lite.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                   IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza                                    Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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