FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 21/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FIORE MAULA’ GIGLIOTTI PARISI TRIMARCHI CF CUS COSENZA ASD FUTSAL RIONERO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello FIORE, Giovanni MAULA’, Carmen GIGLIOTTI, Barbara PARISI e Celeste TRIMARCHI, e delle società CF CUS COSENZA e ASD FUTSAL RIONERO avente ad oggetto la seguente condotta: MARCELLO FIORE, all’epoca dei fatti Presidente del C.F. CUS COSENZA, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver consentito alla calciatrice J MALAJ Besarta, in data antecedente al tesseramento avvenuto il 19.04.2021, di disputare il seguente incontro: FUTSAL IRPINIA – CUS COSENZA del 18.04.2021, ancorché la stessa calciatrice non avesse titolo legittimante a parteciparvi; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito lo svolgimento di alcune partite giocate in casa, nonostante l’assenza del medico in panchina e l’assenza dell’ambulanza, oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite in occasione nelle seguenti gare: - 9° gara CUS COSENZA – FUTSAL IRPINIA FEMMINILE del 13.12.2020 - 11° gara CUS COSENZA – ROYAL TEAM LAMEZIA 17.02.2021 - 15° gara CUS COSENZA – SAN MARZANO del 24.01.2021 - 17° gara CUS COSENZA – FEMMINILE MOLFETTA del 07.02.2021 - 19° gara CUS COSENZA – TEAM SCALETTA del 21.02.2021 - 21° gara CUS COSENZA – CITTA’ DI TARANTO del 07.03.2021 - 23° gara CUS COSENZA – NEW CAP 74 del 20.04.2021; CARMEN GIGLIOTTI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale del C.F. CUS COSENZA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, sottoscritto, in occasione della 4° gara FEMMINILE MOLFETTA – CUS COSENZA del 08.11.2020, la distinta gara ufficiale ove sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); BARBARA PARISI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale del C.F. CUS COSENZA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte di gara nelle quali: i) in occasione della 3° gara CUS COSENZA – WOMAN NAPOLI del 01.11.2020, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); ii) in occasione della 5° gara CUS COSENZA – SALERNITANA FEMMINILE del 03.03.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10) e non è presente il nominativo del medico della società ospitante; iii) in occasione della 6° gara TEAM SCALETTA – CUS COSENZA del 20.01.2021, sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); iv) in occasione della 7° gara CUS COSENZA – CALCIO SANGIOVANNESE del 10.03.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10) e non è presente il nominativo del medico della società ospitante; v) in occasione dell’8° gara CITTA’ DI TARANTO – CUS COSENZA del 03.01.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); vi) in occasione della 9° gara CUS COSENZA – FUTSAL IRPINIA FEMMINILE del 13.12.2020, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; vii) in occasione della 10° gara NEW CAP 74 – CUS COSENZA del 20.12.2020, sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); viii)in occasione dell’11° gara CUS COSENZA – ROYAL TEAM LAMEZIA del 17.02.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); ix) in occasione della 12° gara FUTSAL RIONERO – CUS COSENZA del 06.01.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); x) in occasione della 13° gara CUS COSENZA – POLISPORTIVA FIVE BITONTO del 10.01.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xi)in occasione della 15° gara CUS COSENZA – SAN MARZANO del 24.01.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xii) in occasione della 16° gara WOMAN NAPOLI – CUS COSENZA del 31.01.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xiii) in occasione della 17° gara CUS COSENZA – FEMMINILE MOLFETTA del 07.02.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xiv)in occasione della 18° gara SALERNITANA FEMMINILE – CUS COSENZA del 14.02.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xv) in occasione della 19° gara CUS COSENZA – TEAM SCALETTA del 21.02.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xvi)in occasione della 20° gara CALCIO SANGIOVANNESE – CUS COSENZA del 27.02.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xvii) in occasione della 21° gara CUS COSENZA – CITTA’ DI TARANTO del 07.03.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xviii) in occasione della 22° gara FUTSAL IRPINIA – CUS COSENZA del 18.04.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10) ed è presente la calciatrice MALAJ Besarta, ancorché la stessa non fosse regolarmente tesserata per il CUS COSENZA (tesseramento effettuato il 19.04.2021); xix)in occasione della 23° gara CUS COSENZA – NEW CAP 74 del 20.04.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10) e sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6); xx) in occasione della 24° gara ROYAL TEAM LAMEZIA – CUS COSENZA del 14.04.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xxi)in occasione della 25° gara CUS COSENZA – FUTSAL RIONERO del 11.04.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante e sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); xxii) in occasione della 26° gara POLISPORTIVA FIVE BITONTO – CUS COSENZA del 25.04.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); CELESTE TRIMARCHI, all’epoca dei fatti calciatrice del C.F. CUS COSENZA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in occasione della 2° gara S. MARZANO – CUS COSENZA del 25.10.2020, in assenza del Dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); CF CUS COSENZA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; GIOVANNI MAULA’, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. FUTSAL RIONERO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché agli artt. 28 e 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina; ASD FUTSAL RIONERO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello FIORE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CUS CF COSENZA, e Giovanni MAULA’ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL RIONERO, e dalle Sig.re Carmen GIGLIOTTI, Barbara PARISI e Celeste TRIMARCHI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marcello FIORE, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MAULA’, 15 (quindici) giorni di inibizione per la sig.ra Carmen GIGLIOTTI, 10 (dieci) mesi di inibizione per la Sig.ra Barbara PARISI, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra (Celeste TRIMARCHI, 1 (uno) punto di penalizzazione per la società CF CUS COSENZA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD FUTSAL RIONERO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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