FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 170/AA del 10/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ACQUARO – CASATI – US SEGURO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Saverio ACQUARO, Matteo CASATI, e della società U.S. SEGURO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta: SAVERIO ACQUARO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S. SEGURO ASD all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 101, comma 7, delle NOIF, per avere lo stesso indebitamente pagato alla società GSD AFFORESE la somma di € 500,00 in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Sig. Andrea Tranfo per la stagione sportiva 2020/2021, per avere indebitamente chiesto ed ottenuto la somma di € 500,00 dal calciatore Sig. Andrea Tranfo, tesserato con la GSD AFFORESE, al fine di versare l’importo a tale ultima società quale contropartita del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore dalla GSD AFFORESE alla società U.S. SEGURO A.S.D. per la stagione sportiva 2020 - 2021; MATTEO CASATI, Dirigente - Allenatore della U.S. SEGURO ASD all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 101, comma 7, delle NOIF, per aver indebitamente richiesto e ricevuto la somma di € 500,00 dal calciatore Sig. Andrea Tranfo, al fine di versare tale importo alla GSD AFFORESE, quale contropartita del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore dalla GSD AFFORESE alla società U.S. SEGURO A.S.D. per la stagione sportiva 2020- 2021; U.S. SEGURO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo CASATI e dal Sig. Saverio ACQUARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SEGURO A.S.D.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio ACQUARO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo CASATI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. SEGURO A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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