Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 05/TFN-SVE del 28 Luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Fabrizio Miccoli (matr. 932790) nei confronti della società US Triestina 1918 Srl (matr. 945182) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione tecnica

Massima: Ai sensi dell’art. 91, comma 5 CGS la controparte può inviare controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso che ci occupa tale termine è stato ampiamente superato. A nulla rileva la circostanza per la quale nelle more, la US Triestina Calcio 1918 Srl sia stata oggetto di un cambio societario, l’indirizzo pec infatti è rimasto lo stesso e la notifica si è correttamente perfezionata. È quindi da rigettare l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla resistente con conseguente stralcio delle controdeduzioni e dei documenti depositati.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 19Maggio 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore H.A.J. (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.

Massima: Deve essere, altresì, dichiarata legittima la costituzione della Reggina 1914 Srl atteso che la relativa memoria di costituzione non contiene questioni che non siano rilevabili d’ufficio né questioni di merito e risulta, altresì, priva sia di produzioni documentali che di richieste istruttorie; la Reggina 1914 Srl si è, infatti, limitata a formulare richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva con la conseguente condanna alle spese.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022

Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)

Massima:… va respinta l’eccezione di inammissibilità della costituzione della società….Sul punto, occorre considerare che viene riconosciuta natura ordinatoria al termine previsto dall’art. 60, comma 1, del CGS del Coni per la costituzione in giudizio della parte intimata (10 giorni dal ricevimento del ricorso), in quanto, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite (cfr. sentenza 6 maggio 2015, n. 11; altresì sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 12), tale termine è “posto per la presentazione di atti puramente difensivi (…) e (…) il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante”, con la conseguenza che “non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale (…) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4”. Dunque, la preclusione del rituale deposito di memorie non è ostativa alla costituzione in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: il che, tuttavia, sul piano ricostruttivo della disciplina processuale non può costituire circostanza irrilevante anche rispetto al presente giudizio, tenuto conto della reclamabilità – proprio innanzi al predetto Collegio di Garanzia – delle decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva federale e, quindi, dell’esigenza di garantire una coerenza di sistema in merito alla natura giuridica dei termini processuali relativi alla costituzione delle parti. Ad ogni modo, sul presupposto della possibilità di intervenire in udienza, ammessa dalla sezione, il difensore della società doriana ha articolato le proprie difese oralmente.

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