Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 11 Settembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 0009/TFN-SVE/2025-2026, depositata il 31.07.2025
Impugnazione – istanza: – U.S. Avellino 1912 S.r.l.- Latina Calcio 1932-LICP
Massima: La Corte accoglie il reclamo e, per l’effetto, riforma la decisione impugnata annulla la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico e dichiara non dovuto il premio di € 20.000,00 in favore della società Latina Calcio 1932 S.r.l. in relazione al calciatore, in quanto questo legato alla promozione della società in Serie B, che effettivamente è avvenuta, ma nel frattempo il calciatore era stato trasferito a titolo temporaneo ad altra società per cui non si è verificato la condizione ovvero il tesseramento con la stessa al momento della promozione….Diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio preposto dalla Lega pro, una appropriata ricostruzione del sistema regolamentare impone di ritenere che tra il tesseramento e il rapporto di prestazione da professionista esista un nesso di correlazione biunivoca per cui non è pensabile che un calciatore abbia un rapporto di prestazione sportiva, sia pure temporaneo, con una società e sia da reputarsi tesserato con un’altra (salva ovviamente l’eccezione della peculiare possibilità dei due differenti tesseramenti di calcio a 11 e calcio a 5 di cui all’art. 118 delle NOIF). L’art. 28, comma secondo delle NOIF, opportunamente richiamato dalla difesa della reclamante nel corso dell’udienza di discussione, mostra chiaramente come il tesseramento sia una conseguenza necessaria della costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica e presupposto indefettibile per la regolare partecipazione alle gare da parte del calciatore presso le fila della società cessionaria, a prescindere dalla durata del rapporto ceduto. Del resto non si vede quale concreta rilevanza potrebbe avere il riferimento del tesseramento alla società che si è spogliata temporaneamente del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista: va escluso che potrebbe convocarlo con corrispettivo obbligo di adempimento per allenamenti, ritiri, preparazioni e persino per semplici momenti celebrativi o impegni con sponsor potendo questi adempimenti entrare in conflitto con gli obblighi da osservare in favore della società cessionaria. D’altra parte, la società cedente non potrebbe certo essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità obiettiva ovvero indiretta per infrazioni disciplinari commesse dal calciatore ceduto in costanza di rapporto di prestazione professionistica con la cessionaria. Più in generale, i modelli di fruizione dell’attività professionistico-sportiva, come riconosciuto dalle normative statali e federali e cristallizzato negli stessi contratti-tipo, hanno assunto negli ultimi tempi molteplici forme e varianti già restando all’interno della figura della cessione a titolo temporaneo: c.d. prestito gratuito, prestito oneroso, prestito parzialmente oneroso, prestito con riscatto, prestito con opzione e/o contropzione, prestito con facoltà di prolungamento, prestito con oneri di ingaggio a carico della cedente o della cessionaria o di entrambi, ecc. A fronte di questa varietà di ipotesi contrattuali, che riflette la libertà di scelta delle società sportive, risulta del tutto anacronistica la prospettiva dello sdoppiamento tra società titolare a titolo definitivo del contratto cui andrebbe riferito il tesseramento e società che fruisce a titolo temporaneo delle prestazioni sportive, nella cui sfera in realtà spesso si configurano diritti e/o doveri incompatibili con il primo inquadramento. La prospettiva dello sdoppiamento pone quindi molti più problemi (anche sul piano del funzionamento della giustizia sportiva) di quanti aiuterebbe a risolvere (restando in qualche modo impregiudicata la questione di interpretazione del contratto di cui a breve) e pare in qualche modo costituire un retaggio dell’istituto del vincolo sportivo perpetuo al cospetto del quale era ben più dotato di senso discorrere di società proprietaria (del cartellino cioè) del tesserino del calciatore. I superiori argomenti incontrerebbero un ostacolo nel portale telematico relativo alla procedura di cessione temporanea che pare riferirsi alla cedente come alla società per la quale è tesserato il calciatore ceduto. Si tratta invero di un argomento assai debole in primo luogo perché è ben possibile che in tale portale ci si limiti a fare riferimento alla status quo ante senza che se ne possa per ciò desumere l’idea di una permanenza di tale inquadramento. In secondo luogo, tale qualificazione sarebbe ampiamente superata dai moduli federali mediante i quali avviene la registrazione del contratto in federazione che, come documentato nel caso che ne occupa (v. supra, nella parte in fatto), fanno esplicito riferimento alla «variazione di tesseramento» anche per il caso di cessione del contratto di prestazione sportivo-professionistica a titolo temporaneo. In ogni caso, deve ritenersi che sia eventualmente il portale telematico della lega a doversi adeguare alle norme federali e statali e non siano certo l’interpretazione e corretta ricostruzione di queste a doversi adeguare alla nomenclatura inserita in un format all’interno di una procedura telematica. Riassuntivamente, va affermato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di prestazione sportiva a titolo temporaneo, il calciatore professionista le cui prestazioni sono state cedute, deve necessariamente essere tesserato per la società cessionaria per tutto il tempo della cessione non potendosi configurare un doppio tesseramento né una scissione tra tesseramento e rapporto di prestazione sportiva professionistica. V’è da aggiungere, ad abundantiam, che anche laddove si ritenesse di qualificare il calciatore ceduto temporaneamente come tesserato della cedente ciò non basterebbe a far ritenere verificata la condizione dedotta nella clausola premiale de qua ove non ci si limita a prevedere che il calciatore, al momento della promozione in serie B, «risulti tesserato per l’U.S. Avellino 1912 srl» ma si aggiunge: «con contratto di prestazione sportiva». Tale precisazione (che in realtà conferma l’assetto regolamentare qui ricostruito per cui tesseramento e rapporto di prestazione professionale sono inscindibili) avrebbe imposto alla lega di accertare anche che, al momento della promozione, fosse in corso un rapporto di prestazione sportiva con l’Avellino; presupposto che non sussisteva e che la stessa Lega non ha mai asserito sussistere. Del resto non si tratta soltanto di interpretare alla lettera la clausola premiale in virtù della chiarezza del relativo enunciato, essendo invero coerente il significato testuale con quello cui è possibile pervenire mediante i criteri di interpretazione logica. Contestualizzata la clausola nel contratto (che si ricordi era a titolo oneroso e per una cifra non certo irrisoria rispetto alle prassi normalmente seguite in lega pro) e alla luce anche dell’altra clausola premiale, risulta evidente che la U.S. Avellino si era impegnata a un surplus di corrispettivo per l’ipotesi in cui il contratto con …fosse risultato più proficuo di quanto ragionevolmente prevedibile, vuoi sul piano agonistico-sportivo, con il giocatore che avesse fattivamente cooperato alla promozione in serie B (secondo la clausola oggetto della presente decisione), vuoi sul piano aziendalistico, con successivi contratti di cessione particolarmente vantaggiosi (secondo l’altra clausola non oggetto di controversia). Orbene, anche dallo svolgimento fattuale della vicenda, cui è possibile fare riferimento trattandosi di fatti notori, rileviamo che il calciatore era stato impiegato in campo in pochissime occasioni dalla società U.S. Avellino prima di essere ceduto e che, una volta rientrato il calciatore dal rapporto di cessione temporanea con la Cavese, le parti Avellino e Sannipoli hanno risolto consensualmente il contratto. Non residuano dubbi, quindi, che l’interesse che era stato dedotto mediante la clausola condizionale (l’interesse della società Latina a partecipare a ulteriori, eventuali maggiori utili che l’Avellino avesse tratto dall’operazione rispetto a quelli che era ragionevole attendersi, in termini sportivi o commerciali) non era apprezzabile sul piano del fatto e che quindi non poteva essere certificato il diritto al premio. Da ciò consegue che ha errato il Tribunale nel tenere ferma tale certificazione respingendo il ricorso proposto dalla U.S. Avellino, peraltro distaccandosi in qualche modo nel dispositivo dalla (già di per sé inappropriata) qualificazione che aveva guidato l’Ufficio tesseramenti della Lega con il preferire l’ambigua formula linguistica secondo la quale il calciatore professionista le cui prestazioni siano state cedute temporaneamente «deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente». Il che è in qualche modo vero ma non certo sufficiente, alla luce di quanto qui osservato, per ritenere il premio dovuto. Il caso di specie: Il 21 agosto 2023, la U.S. Avellino (cessionaria) ha perfezionato con la Latina Calcio 1932 s.r.l. (cedente) e poi depositato in FIGC (mediante “accordo in bollo” n. … “Variazione di Tesseramento per Calciatori Professionisti”) il contratto di cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore …. Per tale cessione di contratto a titolo definitivo è stato pattuito un corrispettivo di €100.000,00 oltre I.V.A., che la U.S. Avellino ha regolarmente versato (con pagamento biennale) al Latina Calcio 1932, e sono stati altresì previsti alcuni eventuali premi sottoposti a condizione, anch’essi in favore della società cedente. In particolare, le parti hanno concordato un premio per un importo di € 20.000 dovuto dalla cessionaria alla cedente «se la squadra dell’U.S. Avellino 1912 srl dovesse risultare promossa in Serie B (sia diretta che tramite i Play Off), con il calciatore […] che al momento del raggiungimento del suddetto obiettivo risulti tesserato per l’U.S. Avellino 1912 srl con contratto di prestazione sportiva». In un’altra distinta clausola si prevedevano ulteriori eventuali premi per l’eventualità che l’Avellino avesse poi disposto del diritto alle prestazioni sportive del … realizzando profitti e vantaggi economici vari rispetto ai quali il premio risulta determinato in misura percentuale. Il 9 gennaio 2025, la U.S. Avellino ha concluso un nuovo contratto, stavolta in qualità di cedente, con il quale per l’appunto ha ceduto a titolo gratuito e temporaneo (fino al 30 giugno 2025) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore … alla Cavese 1919 S.r.l.; contratto anch’esso regolarmente trasmesso alla federazione con accordo in bollo n. … e relativa «variazione di tesseramento per calciatori professionisti». La Cavese 1919 s.r.l., contestualmente, ha stipulato un contratto con il calciatore professionista … (avvalendosi di un contratto tipo predisposto per la lega pro) obbligandosi a versare «un compenso dell’importo lordo di € 17.000, oltre a indennità di trasferta pari a € 6.000», a fronte dell’impegno del … «a prestare la sua attività nelle squadre della società Cavese 1919 s.r.l. a decorrere dal 9.1.2025 fino al 30.6.2025, con inizio dell’attività lavorativa alla data del 10.1.2025». Al termine della stagione sportiva 2024/25 è stata sancita la promozione diretta dell’U.S. Avellino dalla serie Lega Pro alla serie B del campionato di calcio nazionale FIGC. Il 18.6.2025, su apposita richiesta della Latina Calcio 1932 s.r.l., la Lega Italiana Calcio professionistico ha ritenuto che risultassero «verificate le condizioni di maturazione del premio e o indennizzo pattuito nel modulo numero … in favore della Latina calcio 1932 Srl per l’importo di euro 20.000» in relazione alla cessione del … e ha quindi disposto per il successivo relativo pagamento in unica soluzione, in stanza di compensazione. Per l’annullamento e/o rimozione di quest’ultima certificazione, la U.S. Avellino 1912 S.r.l., il 2.7.2025, ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche che ha ritenuto «che il calciatore …, seppur ceduto a titolo temporaneo - per decisione unilaterale dell’Avellino - alla Cavese, deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente», ha rigettato il ricorso e confermato la certificazione della Lega.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 9/TFN-SVE del 31 Luglio 2025
Impugnazione Istanza: Ricorso ex artt. 90, comma 1, lett. a), e 91 CGS proposto dalla US Avellino 1912 Srl (94712) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl (947503), nonché nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, avverso la certificazione da parte della Lega Pro del premio e/o indennizzo di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, con pagamento in unica soluzione, in favore del Latina Calcio 1932 Srl, relativo al calciatore D.S.
Massima: Rigettato il ricorso e, per l’effetto, confermato il premio e/o indennizzo di € 20.000,00 certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in favore della società relativo al calciatore per essersi verificata la condizione di cui all’accordo sottoscritto ovvero la promozione in Serie B della società ricorrente, a nulla rilevando il fatto che la ricorrente avesse ceduto nella stagione sportiva il calciatore a titolo temporaneo ad altra società….Il quadro normativo di riferimento consente di affermare che è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista ma che lo stesso non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Pertanto, al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito….Deve, quindi, ritenersi che il calciatore …, seppur ceduto a titolo temporaneo per decisione unilaterale dell’Avellino alla Cavese deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente. Alla luce di ciò, essendosi verificata la condizione della promozione in serie B della US Avellino 1912, il premio e/o indennizzo deve essere riconosciuto.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale - Sezione vertenze economiche n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 04.06.2025
Impugnazione – istanza: – U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.
Massima: Accolto il reclamo avverso la decisione del TFN-SVE e per l’effetto, annullato il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, concernente il "premio e/o indennizzo relativo al calciatore non essendosi verificata la condizione per effetto della risoluzione dell’accordo. In particolare, all’accordo in bollo risultava allegato il modulo 'Premi e/o Indennizzi', nel quale si prevedeva che la società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe avuto diritto all’importo di € 100.000,00 qualora il calciatore …. avesse disputato un numero inferiore a 19 (diciannove) gare nel campionato di Serie B – play-off e play-out inclusi – nella stagione sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929 s.r.l.. In data 03 febbraio 2025, le società U.S. Catanzaro 1929 e Atalanta Bergamasca Calcio stipulavano un accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., n. …. con il quale risolvevano la variazione di tesseramento temporanea del calciatore Andrea …, stipulata in data 08 agosto 2024, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in € 50.000,00 (cinquantamila/00), in luogo dei € 100.000,00 originariamente previsti…la questione controversa attiene all’interpretazione della clausola contrattuale con la quale le parti hanno testualmente previsto il diritto della società Atalanta Bergamasca Calcio all’importo di € 100.000,00 “qualora il calciatore (…. NDR) disputi un numero inferiore a 19 (DICIANNOVE) gare nel campionato di serie B (Play off o Play out inclusi) nella Stagione Sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929. Ai fini della maturazione di tale indennizzo saranno conteggiate come valide soltanto le gare nelle quali il calciatore abbia disputato almeno 45 (QUARANTACINQUE) minuti. ….”.Il Collegio innanzitutto osserva che la corretta disamina della vicenda sottoposta al proprio giudizio non possa prescindere dall’analisi del quadro normativo federale di riferimento e, segnatamente, dall’art. 103 bis NOIF. In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’art. 103 bis NOIF prevede che, in caso di risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo, “sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”. Ciò premesso, la quaestio juris che il Collegio è chiamato a dirimere è quella di stabilire se al momento della risoluzione consensuale della cessione temporanea del calciatore ... il premio e/o indennizzo in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio fosse “nel frattempo maturato”. Questa Corte non condivide la soluzione esegetica adottata dal Tribunale di prime cure, sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, depone in senso contrario l’interpretazione letterale della clausola, la quale subordina il pagamento del premio e/o indennizzo al mancato raggiungimento di diciannove presenze del calciatore ... nella “stagione sportiva” 2024-2025. Sebbene la clausola non contenga il termine “intera”, il Collegio ritiene che il riferimento alla “stagione sportiva” 2024-2025 implichi chiaramente che la verifica del numero di presenze potesse avvenire solo al termine di tale periodo convenzionale, che pacificamente intercorre dal 1° luglio al 30 giugno. Non risulta, pertanto, conforme al dato letterale ritenere che la condizione potesse ritenersi verificata prima del completamento dell’intera stagione sportiva. Una simile interpretazione svuota, infatti, di significato il concetto stesso di “stagione sportiva”, che implica l’attesa della sua naturale conclusione per poter accertare se la soglia delle diciannove presenze sia stata raggiunta o meno. L’indicata soluzione interpretativa trova ulteriore conferma nel fatto che la clausola in esame fissa a diciannove il numero minimo di partite che il calciatore avrebbe dovuto disputare, soglia che appare chiaramente rapportata al numero complessivo di 38 partite da disputarsi nell’intera stagione sportiva 2024-2025, oltre eventuali play-off o play-out. Ciò lascia chiaramente intendere che le parti abbiano inteso incentivare l’impiego del calciatore nell’intero arco stagionale e che, di conseguenza, la ratio dell’accordo fosse quella di stabilire un criterio equo e proporzionato, prevedendo che il premio o l’indennizzo fosse dovuto solo nel caso in cui il calciatore avesse preso parte a meno della metà delle partite stagionali, con una partecipazione minima di 45 minuti per ciascuna gara. Con la risoluzione anticipata del prestito, questa possibilità è venuta meno, rendendo inapplicabile il criterio concordato. Per questo motivo, interpretare la clausola come pienamente efficace al momento del rientro anticipato, risulta irragionevole e in contrasto con la funzione economica dell’accordo, la quale era chiaramente quella di verificare il mancato raggiungimento delle diciannove presenze solo al termine della stagione, garantendo così una valutazione completa dell’impiego del calciatore da parte della società cessionaria. Si osserva, inoltre, che le parti, al momento della risoluzione consensuale, avrebbero potuto chiarire la portata della clausola in questione; invece, le stesse si sono limitate a rideterminare l’importo per la risoluzione onerosa del prestito, stabilendo che il club bergamasco dovesse versare al club calabrese la somma di € 50.000,00, tenendo evidentemente conto del fatto che, nel frattempo, il trasferimento aveva assunto una durata semestrale. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dall’esame delle testimonianze rese in primo grado è emerso un quadro del tutto contrastante in merito alla circostanza se, nel corso della formalizzazione della risoluzione, nei colloqui tra le segreterie fosse stata effettivamente confermata o meno la debenza della somma in contestazione…A fronte di detto quadro probatorio del tutto incerto e contraddittorio, ed in assenza di documentazione atta a dimostrare il contrario, il Collegio ritiene che la prova testimoniale articolata in questa sede dalla società Atalanta Bergamasco Calcio non assuma rilevanza giuridica dirimente, trattandosi di argomentazioni indirette e prive di concreta incidenza sulla validità sostanziale del diritto al premio e/o indennizzo, il quale risulta non dovuto stante l’incontestabile mancata conclusione della stagione sportiva. Si osserva, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza federale, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione, circostanza insussistente nel caso in esame (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; sez. 1, n. 99/CFA/2024-2025). In conclusione, questa Corte ritiene che la soluzione esegetica indicata dal Giudice di prime cure, secondo cui il premio sarebbe maturato già al momento della risoluzione, sia contraria non solo al dato testuale della clausola, ma anche al significato logico e giuridico dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., che presuppone che sono dovuti solo i premi e/o gli indennizzi che sono “nel frattempo maturati”. Nel caso di specie, tale condizione non si è verificata, poiché la stagione sportiva non era ancora giunta al termine.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 30 Giugno 2025
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Fondi Calcio (947674) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl al fine di ottenere la corresponsione dei premi derivanti dagli accordi sottoscritti con scrittura privata per i calciatori J.M. M.V. e S.A.
Massima: Accolto il ricorso ex art. 90 comma 1 lett. a) C.G.S. finalizzato ad ottenere il pagamento degli ulteriori premi previsti nella scrittura privata intercorsa tra le due società e relativa al tesseramento di un calciatore.. Partendo dall’interpretazione letterale emerge chiaramente che con la citata e prodotta scrittura privata del 25 novembre 2022, posta a fondamento del ricorso, e non disconosciuta dalla società resistente Latina Calcio 1932 S.r.l., quest’ultima si è impegnata alla corresponsione in favore della ASD Fondi Calcio di una serie di importi concordati, per due dei quali risulta documentalmente provato l’avvenuto pagamento da parte della società resistente in favore della ricorrente, che non solo non contrastano con la ratio del premio di preparazione ma che addirittura giustificano il deposito della liberatoria nella data successiva del 16 dicembre 2022. Invero il premio di preparazione può essere concordato tra le parti con previsioni future. Questo significa che le società possono accordarsi su come verrà calcolato e pagato questo premio, includendo anche scenari futuri come il possibile trasferimento del calciatore a un'altra squadra e la sua entità può essere definita in anticipo attraverso accordi contrattuali, tenendo conto di vari fattori anche collegati alle prestazioni del giocatore o al trasferimento. Ebbene, la “SCRITTURA PRIVATA” in questione conteneva l’indicazione di varie obbligazioni da parte della società resistente, per cui la stessa in aggiunta ad un pagamento iniziale aveva posto a suo carico anche obbligazioni future legate al verificarsi di particolari eventi ben definiti (prima presenza del giocatore in primavera, quinta presenza dello stesso in prima squadra nonché la futura “rivendita” onerosa). A fronte della prima obbligazione che, logicamente, era limitata alla sola stagione sportiva 2022/23, sussistevano altre che, per loro natura, non potevano che essere ultra-attive rispetto a tale limite. In tal senso, lungi dal potersi ritenere rinuncia ai successivi importi, come vorrebbe il Latina Calcio, deve ritenersi che il rilascio delle “liberatorie” relative al premio di preparazione depositate in data 16/12/2022, acquisite dal Comitato, a seguito delle ordinanze del Tribunale, sia avvenuto correttamente da parte della società ricorrente, a fronte dell’adempimento della prima delle obbligazioni, l’unica che poteva essere adempiuta nell’imminenza. In realtà appare logico e coerente, ai sensi dei criteri ermeneutici dell’interpretazione del contratto, che la rinuncia si riferisse alle sole situazioni esauribili nella stessa stagione sportiva, ma non può, logicamente, essere considerata idonea a intervenire su situazioni inevitabilmente nascenti solo in un momento successivo, come quelle legate agli eventi futuri sopra richiamati. Tale circostanza è di per sé assorbente, per cui, a seguito dell’attività istruttoria, essendo stata raggiunta la prova del verificarsi delle condizioni future che legittimano le ulteriori obbligazioni, devono ritersi fondate le domande della società ricorrente. A riguardo, in merito alla asserita natura vessatoria della clausola relativa al 20% in caso di futura rivendita onerosa presso terze società, invocata dal Latina Calcio, in linea anche con la Decisione/0114/CFA-2023-2024 delle Sezioni Unite, si rileva che nessuna delle parti può essere definita “consumatore” né che la stessa trovava allocazione in modulo predisposto. Dirimente, ad ogni modo, nella fattispecie che ci occupa, è che la stessa clausola risulta proposta e sottoscritta dalla stessa società che avrebbe dovuto pagare. Le clausole vessatorie sono, infatti, quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti, per cui se è, invece, il soggetto che deve pagare a proporre la clausola, non c'è squilibrio, ma una scelta contrattuale volontaria. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e, pertanto, deve ritenersi la società Latina Calcio 1932 Srl tenuta al pagamento delle ulteriori somme previste nella citata scrittura privata del 25/11/2022 in favore della ASD Fondi Calcio, nella misura e per le causali da quest’ultima indicate nella nota depositata il 23/05/2025 e più precisamente: - € 3.000,00 oltre IVA quale corrispettivo maturato alla quinta presenza in prima squadra del calciatore …. con la resistente; - -€ 46.000,00 oltre IVA, in acconto del maggiore avere in caso di futura maturazione dei premi pattuiti nel contratto di trasferimento, quale 20% dei corrispettivi pattuiti e già incassati dal Latina Calcio 1932 S.r.l. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore … al Bologna FC S.p.A. Il caso di specie: In data 25 novembre 2022, era stata stipulata l’allegata “SCRITTURA PRIVATA” con la quale, relativamente ai suddetti calciatori, tesserati fino al 30 giugno 2022 con la stessa ricorrente e nella successiva stagione con il Latina Calcio 1932 S.r.l., erano stati formalizzati i seguenti accordi economici che prevedevano il riconoscimento alla A.S.D. Fondi Calcio delle suddette somme: i) “€ 3.000.00 (tremila/00) entro la stagione 2022/23”; ii) “€ 1.000,00 (mille/00) alla prima presenza in primavera”; iii) “€ 3.000,00 (tremila/00) alla quinta presenza in prima squadra”; iv) “20% futura rivendita onerosa presso terze società”. La ricorrente rilevava, documentando, che il Latina Calcio 1932 S.r.l. aveva ottemperato spontaneamente alle obbligazioni previste al punto i) con la corresponsione di € 3.660,00 (IVA inclusa) ed al punto ii) con la corresponsione di € 1.220,00 (IVA inclusa), ma lamentava il mancato adempimento a quelle previste ai punti iii) e iv), sebbene, avuto riguardo esclusivamente al calciatore …, si fossero verificate le condizioni per il riconoscimento delle ulteriori somme e più precisamente: - € 3.000,00 “alla quinta presenza in prima squadra”; - il “20% futura rivendita onerosa presso terze società. A sostegno la ricorrente deduceva e documentava, in merito al punto iii) ben 8 presenze del calciatore … con la prima squadra del Latina nel campionato di Lega Pro s.s. 2024/2025, per le quali indicava espressamene le partite e la data delle stesse, e, per il punto iv), la “rivendita” del calciatore dalla società Latina Calcio 1932 S.r.l. al Bologna F.C. S.p.A., in data 22 gennaio 2025, per un corrispettivo tra i € 200.000,00 e € 250.000,00, per come appreso dai comunicati stampa delle due società e da notizie di stampa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 4 Giugno 2025
Decisione Impugnata: Provvedimento della LNP Serie B che ha certificato il premio e/o indennizzo di € 100.000 (+IVA) certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativamente al calciatore A.C.,
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Catanzaro 1929 Srl nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B
Massima: Rigettato il ricorso della società tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento della LNP Serie B che ha certificato il premio e/o indennizzo di € 100.000 (+IVA) certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativamente al calciatore A.C.,…Oggetto del presente procedimento è un prestito annuale a titolo oneroso per € 100.000,00 oltre IVA, avvenuto in data 8 agosto 2024, del calciatore … dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA all’US Catanzaro 1929 Srl per la stagione sportiva 2024/2025. Nel prestito veniva altresì pattuito, in favore dell’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, un premio e/o indennizzo di € 100.000,00 (+IVA), qualora il calciatore …. avesse disputato nella stagione in questione un numero inferiore a 19 gare nel campionato di Serie B (Play off e Play out inclusi) con la squadra US Catanzaro 1929 S.r.l. (modulo allegato all’accordo in bollo n. 0002855161/24 del 08/08/2024). In data 3 febbraio 2025, Atalanta Bergamasca Calcio SpA e US Catanzaro 1929 Srl, con accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F. n. 0009207260/24, risolvevano tale prestito, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in € 50.000,00. Tale risoluzione è stata concordata con scambio di mail e di telefonate tra le parti, confermata dagli stessi testi escussi all’udienza del 7 maggio 2025. Viene in rilievo, ai fini del decidere, l’art. 103 bis delle NOIF in virtù del quale è avvenuta la risoluzione de quo. Esso recita testualmente al comma 1 lettera “b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”. Nel caso di specie, al momento della risoluzione avvenuta in data 3 febbraio 2025, il premio era maturato avendo il calciatore …disputato fino a quel giorno solo 6 gare per oltre 45 minuti nel campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025, su un totale fino a quel momento di 24 gare disputate dal Catanzaro. Peraltro, l’escussione testimoniale ha confermato che, pur avendo le parti discusso la gratuità o l’onerosità della risoluzione (prima invio del modulo a titolo gratuito, poi a seguito di telefonate intercorse, modificato in una risoluzione a titolo oneroso di € 50.000 +IVA che l’Atalanta Bergamasca Calcio SpA ha riconosciuto all’US Catanzaro 1929 Srl), il premio de quo non risulta essere stato mai contestato dall’US Catanzaro 1929 Srl o oggetto di trattativa nella risoluzione, né tanto meno rinunciato dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA. Correttamente, pertanto la Lega Nazionale Professionisti Serie B lo ha certificato con il provvedimento impugnato dall’US Catanzaro 1929 Srl che in questa sede invece si conferma per i motivi di cui sopra.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022
Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)
Massima: Il Tribunale, accoglie il ricorso presentato dalla società ACF Fiorentina Spa e, per l’effetto, condanna la società UC Sampdoria Spa al pagamento, come da domanda, dell’importo di euro 327.869,00 quale credito ancora dovuto ai sensi della Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018….Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza che in materia di obbligazioni contrattuali la ripartizione dell’onere della prova implichi l’analisi dell’oggetto specifico della domanda, nel senso che, a differenza del caso in cui si chieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che il creditore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del contratto, e, quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in cui si domandi, invece, la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’obbligazione, al creditore è imposto di provare anche il fatto che legittima la risoluzione. Dunque, per quanto interessa il presente giudizio (avente ad oggetto la domanda di adempimento della società Sampdoria da tradursi nella condanna al pagamento della restante parte del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato in data 1.12.2015), nell’azione di adempimento il fatto costituivo è il titolo, vale a dire la fonte negoziale del diritto di credito, e di riflesso rappresenta la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 del codice civile. L’esenzione del creditore dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento è ritenuta dalla giurisprudenza conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 del codice civile, che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). A fronte di tale inquadramento, anche in occasione della discussione finale la società Sampdoria ha opposto – in disparte dall’inesistenza dell’accordo o, comunque, dalla sua nullità e delle conseguenti obbligazioni: profili di doglianza infondati, nei termini sopra illustrati – un’eccezione di inadempimento, e ciò sul presupposto che la società Fiorentina non avrebbe allegato la prova di aver corrisposto le somme già incassate a favore della Fondazione Fiorentina Onlus: assunto smentito, sempre oralmente, dal difensore della società viola. Pure tale eccezione, però, è infondata. Al punto 3 del contratto sono stati fissati tra le parti precise e puntuali scadenze per il pagamento dei ratei del corrispettivo complessivamente determinato (€. 1.000.000,00, oltre iva); ma tali scadenze non sono riferibili, invece, al successivo accredito di tali somme alla Fiorentina Fondazione Onlus, essendo stato, piuttosto, imposto un impegno accessorio sotteso alla destinazione delle somme (“fermo restando che il ricavato delle stesse [ delle due partite amichevoli ], al netto dei costi sostenuti, sarà destinato alle attività della Onlus”; nonché si veda il punto 2 ove si legge che “ACF si obbliga espressamente, a sua volta, a destinare tali somme alla Onlus”). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società Sampdoria dovrà corrispondere alla società Fiorentina, come da domanda, la somma di €. 327.869,00, oltre IVA e interessi legali.