Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 9/TFN-SVE del 31 Luglio 2025

Impugnazione Istanza: Ricorso ex artt. 90, comma 1, lett. a), e 91 CGS proposto dalla US Avellino 1912 Srl (94712) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl (947503), nonché nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, avverso la certificazione da parte della Lega Pro del premio e/o indennizzo di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, con pagamento in unica soluzione, in favore del Latina Calcio 1932 Srl, relativo al calciatore D.S.

Massima: Rigettato il ricorso e, per l’effetto, confermato il premio e/o indennizzo di € 20.000,00 certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in favore della società relativo al calciatore per essersi verificata la condizione di cui all’accordo sottoscritto ovvero la promozione in Serie B della società ricorrente, a nulla rilevando il fatto che la ricorrente avesse ceduto nella stagione sportiva il calciatore a titolo temporaneo ad altra società….Il quadro normativo di riferimento consente di affermare che è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista ma che lo stesso non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Pertanto, al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito….Deve, quindi, ritenersi che il calciatore …, seppur ceduto a titolo temporaneo per decisione unilaterale dell’Avellino alla Cavese deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente. Alla luce di ciò, essendosi verificata la condizione della promozione in serie B della US Avellino 1912, il premio e/o indennizzo deve essere riconosciuto.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale - Sezione vertenze economiche n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 04.06.2025

Impugnazione – istanza:  U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.

Massima: Accolto il reclamo avverso la decisione del TFN-SVE e per l’effetto, annullato il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, concernente il "premio e/o indennizzo relativo al calciatore non essendosi verificata la condizione per effetto della risoluzione dell’accordo. In particolare, all’accordo in bollo risultava allegato il modulo 'Premi e/o Indennizzi', nel quale si prevedeva che la società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe avuto diritto all’importo di 100.000,00 qualora il calciatore …. avesse disputato un numero inferiore a 19 (diciannove) gare nel campionato di Serie B – play-off e play-out inclusi – nella stagione sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929 s.r.l.. In data 03 febbraio 2025, le società U.S. Catanzaro 1929 e Atalanta Bergamasca Calcio stipulavano un accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., n. …. con il quale risolvevano la variazione di tesseramento temporanea del calciatore Andrea …, stipulata in data 08 agosto 2024, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in  50.000,00 (cinquantamila/00), in luogo dei 100.000,00 originariamente previsti…la questione controversa attiene all’interpretazione della clausola contrattuale con la quale le parti hanno testualmente previsto il diritto della società Atalanta Bergamasca Calcio all’importo di 100.000,00 “qualora il calciatore (…. NDR) disputi un numero inferiore a 19 (DICIANNOVE) gare nel campionato di serie B (Play off o Play out inclusi) nella Stagione Sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929. Ai fini della maturazione di tale indennizzo saranno conteggiate come valide soltanto le gare nelle quali il calciatore abbia disputato almeno 45 (QUARANTACINQUE) minuti. ….”.Il Collegio innanzitutto osserva che la corretta disamina della vicenda sottoposta al proprio giudizio non possa prescindere dall’analisi del quadro normativo federale di riferimento e, segnatamente, dall’art. 103 bis NOIF. In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’art. 103 bis NOIF prevede che, in caso di risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo, “sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”. Ciò premesso, la quaestio juris che il Collegio è chiamato a dirimere è quella di stabilire se al momento della risoluzione consensuale della cessione temporanea del calciatore ... il premio e/o indennizzo in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio fosse “nel frattempo maturato”. Questa Corte non condivide la soluzione esegetica adottata dal Tribunale di prime cure, sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, depone in senso contrario l’interpretazione letterale della clausola, la quale subordina il pagamento del premio e/o indennizzo al mancato raggiungimento di diciannove presenze del calciatore ... nella “stagione sportiva” 2024-2025. Sebbene la clausola non contenga il termine “intera”, il Collegio ritiene che il riferimento alla “stagione sportiva” 2024-2025 implichi chiaramente che la verifica del numero di presenze potesse avvenire solo al termine di tale periodo convenzionale, che pacificamente intercorre dal 1° luglio al 30 giugno. Non risulta, pertanto, conforme al dato letterale ritenere che la condizione potesse ritenersi verificata prima del completamento dell’intera stagione sportiva. Una simile interpretazione svuota, infatti, di significato il concetto stesso di “stagione sportiva”, che implica l’attesa della sua naturale conclusione per poter accertare se la soglia delle diciannove presenze sia stata raggiunta o meno. L’indicata soluzione interpretativa trova ulteriore conferma nel fatto che la clausola in esame fissa a diciannove il numero minimo di partite che il calciatore avrebbe dovuto disputare, soglia che appare chiaramente rapportata al numero complessivo di 38 partite da disputarsi nell’intera stagione sportiva 2024-2025, oltre eventuali play-off o play-out. Ciò lascia chiaramente intendere che le parti abbiano inteso incentivare l’impiego del calciatore nell’intero arco stagionale e che, di conseguenza, la ratio dell’accordo fosse quella di stabilire un criterio equo e proporzionato, prevedendo che il premio o l’indennizzo fosse dovuto solo nel caso in cui il calciatore avesse preso parte a meno della metà delle partite stagionali, con una partecipazione minima di 45 minuti per ciascuna gara. Con la risoluzione anticipata del prestito, questa possibilità è venuta meno, rendendo inapplicabile il criterio concordato. Per questo motivo, interpretare la clausola come pienamente efficace al momento del rientro anticipato, risulta irragionevole e in contrasto con la funzione economica dell’accordo, la quale era chiaramente quella di verificare il mancato raggiungimento delle diciannove presenze solo al termine della stagione, garantendo così una valutazione completa dell’impiego del calciatore da parte della società cessionaria. Si osserva, inoltre, che le parti, al momento della risoluzione consensuale, avrebbero potuto chiarire la portata della clausola in questione; invece, le stesse si sono limitate a rideterminare l’importo per la risoluzione onerosa del prestito, stabilendo che il club bergamasco dovesse versare al club calabrese la somma di 50.000,00, tenendo evidentemente conto del fatto che, nel frattempo, il trasferimento aveva assunto una durata semestrale. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dall’esame delle testimonianze rese in primo grado è emerso un quadro del tutto contrastante in merito alla circostanza se, nel corso della formalizzazione della risoluzione, nei colloqui tra le segreterie fosse stata effettivamente confermata o meno la debenza della somma in contestazione…A fronte di detto quadro probatorio del tutto incerto e contraddittorio, ed in assenza di documentazione atta a dimostrare il contrario, il Collegio ritiene che la prova testimoniale articolata in questa sede dalla società Atalanta Bergamasco Calcio non assuma rilevanza giuridica dirimente, trattandosi di argomentazioni indirette e prive di concreta incidenza sulla validità sostanziale del diritto al premio e/o indennizzo, il quale risulta non dovuto stante l’incontestabile mancata conclusione della stagione sportiva. Si osserva, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza federale, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione, circostanza insussistente nel caso in esame (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; sez. 1, n. 99/CFA/2024-2025). In conclusione, questa Corte ritiene che la soluzione esegetica indicata dal Giudice di prime cure, secondo cui il premio sarebbe maturato già al momento della risoluzione, sia contraria non solo al dato testuale della clausola, ma anche al significato logico e giuridico dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., che presuppone che sono dovuti solo i premi e/o gli indennizzi che sono “nel frattempo maturati”. Nel caso di specie, tale condizione non si è verificata, poiché la stagione sportiva non era ancora giunta al termine.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 30 Giugno 2025

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Fondi Calcio (947674) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl al fine di ottenere la corresponsione dei premi derivanti dagli accordi sottoscritti con scrittura privata per i calciatori J.M. M.V. e S.A.

Massima: Accolto il ricorso ex art. 90 comma 1 lett. a) C.G.S. finalizzato ad ottenere il pagamento degli ulteriori premi previsti nella scrittura privata intercorsa tra le due società e relativa al tesseramento di un calciatore.. Partendo dall’interpretazione letterale emerge chiaramente che con la citata e prodotta scrittura privata del 25 novembre 2022, posta a fondamento del ricorso, e non disconosciuta dalla società resistente Latina Calcio 1932 S.r.l., quest’ultima si è impegnata alla corresponsione in favore della ASD Fondi Calcio di una serie di importi concordati, per due dei quali risulta documentalmente provato l’avvenuto pagamento da parte della società resistente in favore della ricorrente, che non solo non contrastano con la ratio del premio di preparazione ma che addirittura giustificano il deposito della liberatoria nella data successiva del 16 dicembre 2022. Invero il premio di preparazione può essere concordato tra le parti con previsioni future. Questo significa che le società possono accordarsi su come verrà calcolato e pagato questo premio, includendo anche scenari futuri come il possibile trasferimento del calciatore a un'altra squadra e la sua entità può essere definita in anticipo attraverso accordi contrattuali, tenendo conto di vari fattori anche collegati alle prestazioni del giocatore o al trasferimento. Ebbene, la “SCRITTURA PRIVATA” in questione conteneva l’indicazione di varie obbligazioni da parte della società resistente, per cui la stessa in aggiunta ad un pagamento iniziale aveva posto a suo carico anche obbligazioni future legate al verificarsi di particolari eventi ben definiti (prima presenza del giocatore in primavera, quinta presenza dello stesso in prima squadra nonché la futura “rivendita” onerosa). A fronte della prima obbligazione che, logicamente, era limitata alla sola stagione sportiva 2022/23, sussistevano altre che, per loro natura, non potevano che essere ultra-attive rispetto a tale limite. In tal senso, lungi dal potersi ritenere rinuncia ai successivi importi, come vorrebbe il Latina Calcio, deve ritenersi che il rilascio delle “liberatorie” relative al premio di preparazione depositate in data 16/12/2022, acquisite dal Comitato, a seguito delle ordinanze del Tribunale, sia avvenuto correttamente da parte della società ricorrente, a fronte dell’adempimento della prima delle obbligazioni, l’unica che poteva essere adempiuta nell’imminenza. In realtà appare logico e coerente, ai sensi dei criteri ermeneutici dell’interpretazione del contratto, che la rinuncia si riferisse alle sole situazioni esauribili nella stessa stagione sportiva, ma non può, logicamente, essere considerata idonea a intervenire su situazioni inevitabilmente nascenti solo in un momento successivo, come quelle legate agli eventi futuri sopra richiamati. Tale circostanza è di per sé assorbente, per cui, a seguito dell’attività istruttoria, essendo stata raggiunta la prova del verificarsi delle condizioni future che legittimano le ulteriori obbligazioni, devono ritersi fondate le domande della società ricorrente. A riguardo, in merito alla asserita natura vessatoria della clausola relativa al 20% in caso di futura rivendita onerosa presso terze società, invocata dal Latina Calcio, in linea anche con la Decisione/0114/CFA-2023-2024 delle Sezioni Unite, si rileva che nessuna delle parti può essere definita “consumatore” né che la stessa trovava allocazione in modulo predisposto. Dirimente, ad ogni modo, nella fattispecie che ci occupa, è che la stessa clausola risulta proposta e sottoscritta dalla stessa società che avrebbe dovuto pagare. Le clausole vessatorie sono, infatti, quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti, per cui se è, invece, il soggetto che deve pagare a proporre la clausola, non c'è squilibrio, ma una scelta contrattuale volontaria. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e, pertanto, deve ritenersi la società Latina Calcio 1932 Srl tenuta al pagamento delle ulteriori somme previste nella citata scrittura privata del 25/11/2022 in favore della ASD Fondi Calcio, nella misura e per le causali da quest’ultima indicate nella nota depositata il 23/05/2025 e più precisamente: - € 3.000,00 oltre IVA quale corrispettivo maturato alla quinta presenza in prima squadra del calciatore …. con la resistente; - -€ 46.000,00 oltre IVA, in acconto del maggiore avere in caso di futura maturazione dei premi pattuiti nel contratto di trasferimento, quale 20% dei corrispettivi pattuiti e già incassati dal Latina Calcio 1932 S.r.l. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore … al Bologna FC S.p.A. Il caso di specie: In data 25 novembre 2022, era stata stipulata l’allegata “SCRITTURA PRIVATA” con la quale, relativamente ai suddetti calciatori, tesserati fino al 30 giugno 2022 con la stessa ricorrente e nella successiva stagione con il Latina Calcio 1932 S.r.l., erano stati formalizzati i seguenti accordi economici che prevedevano il riconoscimento alla A.S.D. Fondi Calcio delle suddette somme: i) “€ 3.000.00 (tremila/00) entro la stagione 2022/23”; ii) “€ 1.000,00 (mille/00) alla prima presenza in primavera”; iii) “€ 3.000,00 (tremila/00)    alla quinta presenza in prima squadra”; iv) “20% futura rivendita onerosa presso terze società”. La ricorrente rilevava, documentando, che il Latina Calcio 1932 S.r.l. aveva ottemperato spontaneamente alle obbligazioni previste al punto i) con la corresponsione di € 3.660,00 (IVA inclusa) ed al punto ii) con la corresponsione di € 1.220,00 (IVA inclusa), ma lamentava il mancato adempimento a quelle previste ai punti iii) e iv), sebbene, avuto riguardo esclusivamente al calciatore …, si fossero verificate le condizioni per il riconoscimento delle ulteriori somme e più precisamente: - € 3.000,00 “alla quinta presenza in prima squadra”; - il “20% futura rivendita onerosa presso terze società. A sostegno la ricorrente deduceva e documentava, in merito al punto iii) ben 8 presenze del calciatore … con la prima squadra del Latina nel campionato di Lega Pro s.s. 2024/2025, per le quali indicava espressamene le partite e la data delle stesse, e, per il punto iv), la “rivendita” del calciatore dalla società Latina Calcio 1932 S.r.l. al Bologna F.C. S.p.A., in data 22 gennaio 2025, per un corrispettivo tra i € 200.000,00 e € 250.000,00, per come appreso dai comunicati stampa delle due società e da notizie di stampa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 4 Giugno 2025

Decisione Impugnata: Provvedimento della LNP Serie B che ha certificato il premio e/o indennizzo di € 100.000 (+IVA) certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativamente al calciatore A.C.,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Catanzaro 1929 Srl nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Rigettato il ricorso della società tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento della LNP Serie B che ha certificato il premio e/o indennizzo di € 100.000 (+IVA) certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativamente al calciatore A.C.,…Oggetto del presente procedimento è un prestito annuale a titolo oneroso per € 100.000,00 oltre IVA, avvenuto in data 8 agosto 2024, del calciatore … dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA all’US Catanzaro 1929 Srl per la stagione sportiva 2024/2025. Nel prestito veniva altresì pattuito, in favore dell’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, un premio e/o indennizzo di € 100.000,00 (+IVA), qualora il calciatore …. avesse disputato nella stagione in questione un numero inferiore a 19 gare nel campionato di Serie B (Play off e Play out inclusi) con la squadra US Catanzaro 1929 S.r.l. (modulo allegato all’accordo in bollo n. 0002855161/24 del 08/08/2024). In data 3 febbraio 2025, Atalanta Bergamasca Calcio SpA e US Catanzaro 1929 Srl, con accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni  a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F. n. 0009207260/24, risolvevano tale prestito, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in € 50.000,00. Tale risoluzione è stata concordata con scambio di mail e di telefonate tra le parti, confermata dagli stessi testi escussi all’udienza del 7 maggio 2025. Viene in rilievo, ai fini del decidere, l’art. 103 bis delle NOIF in virtù del quale è avvenuta la risoluzione de quo. Esso recita testualmente al comma 1 lettera “b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”. Nel caso di specie, al momento della risoluzione avvenuta in data 3 febbraio 2025, il premio era maturato avendo il calciatore …disputato fino a quel giorno solo 6 gare per oltre 45 minuti nel campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025, su un totale fino a quel momento di 24 gare disputate dal Catanzaro. Peraltro, l’escussione testimoniale ha confermato che, pur avendo le parti discusso la gratuità o l’onerosità della risoluzione (prima invio del modulo a titolo gratuito, poi a seguito di telefonate intercorse, modificato in una risoluzione a titolo oneroso di € 50.000 +IVA che l’Atalanta Bergamasca Calcio SpA ha riconosciuto all’US Catanzaro 1929 Srl), il premio de quo non risulta essere stato mai contestato dall’US Catanzaro 1929 Srl o oggetto di trattativa nella risoluzione, né tanto meno rinunciato dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA. Correttamente, pertanto la Lega Nazionale Professionisti Serie B lo ha certificato con il provvedimento impugnato dall’US Catanzaro 1929 Srl che in questa sede invece si conferma per i motivi di cui sopra.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022

Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)

Massima: Il Tribunale, accoglie il ricorso presentato dalla società ACF Fiorentina Spa e, per l’effetto, condanna la società UC Sampdoria Spa al pagamento, come da domanda, dell’importo di euro 327.869,00 quale credito ancora dovuto ai sensi della Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018….Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza che in materia di obbligazioni contrattuali la ripartizione dell’onere della prova implichi l’analisi dell’oggetto specifico della domanda, nel senso che, a differenza del caso in cui si chieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che il creditore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del contratto, e, quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in cui si domandi, invece, la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’obbligazione, al creditore è imposto di provare anche il fatto che legittima la risoluzione. Dunque, per quanto interessa il presente giudizio (avente ad oggetto la domanda di adempimento della società Sampdoria da tradursi nella condanna al pagamento della restante parte del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato in data 1.12.2015), nell’azione di adempimento il fatto costituivo è il titolo, vale a dire la fonte negoziale del diritto di credito, e di riflesso rappresenta la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 del codice civile. L’esenzione del creditore dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento è ritenuta dalla giurisprudenza conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 del codice civile, che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). A fronte di tale inquadramento, anche in occasione della discussione finale la società Sampdoria ha opposto – in disparte dall’inesistenza dell’accordo o, comunque, dalla sua nullità e delle conseguenti obbligazioni: profili di doglianza infondati, nei termini sopra illustrati – un’eccezione di inadempimento, e ciò sul presupposto che la società Fiorentina non avrebbe allegato la prova di aver corrisposto le somme già incassate a favore della Fondazione Fiorentina Onlus: assunto smentito, sempre oralmente, dal difensore della società viola. Pure tale eccezione, però, è infondata. Al punto 3 del contratto sono stati fissati tra le parti precise e puntuali scadenze per il pagamento dei ratei del corrispettivo complessivamente determinato (€. 1.000.000,00, oltre iva); ma tali scadenze non sono riferibili, invece, al successivo accredito di tali somme alla Fiorentina Fondazione Onlus, essendo stato, piuttosto, imposto un impegno accessorio sotteso alla destinazione delle somme (“fermo restando che il ricavato delle stesse [ delle due partite amichevoli ], al netto dei costi sostenuti, sarà destinato alle attività della Onlus”; nonché si veda il punto 2 ove si legge che “ACF si obbliga espressamente, a sua volta, a destinare tali somme alla Onlus”). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società Sampdoria dovrà corrispondere alla società Fiorentina, come da domanda, la somma di €. 327.869,00, oltre IVA e interessi legali.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it