Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022

Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)

Massima: Il Tribunale, accoglie il ricorso presentato dalla società ACF Fiorentina Spa e, per l’effetto, condanna la società UC Sampdoria Spa al pagamento, come da domanda, dell’importo di euro 327.869,00 quale credito ancora dovuto ai sensi della Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018….Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza che in materia di obbligazioni contrattuali la ripartizione dell’onere della prova implichi l’analisi dell’oggetto specifico della domanda, nel senso che, a differenza del caso in cui si chieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che il creditore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del contratto, e, quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in cui si domandi, invece, la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’obbligazione, al creditore è imposto di provare anche il fatto che legittima la risoluzione. Dunque, per quanto interessa il presente giudizio (avente ad oggetto la domanda di adempimento della società Sampdoria da tradursi nella condanna al pagamento della restante parte del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato in data 1.12.2015), nell’azione di adempimento il fatto costituivo è il titolo, vale a dire la fonte negoziale del diritto di credito, e di riflesso rappresenta la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell’art. 2697, comma 1 del codice civile. L’esenzione del creditore dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento è ritenuta dalla giurisprudenza conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 del codice civile, che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). A fronte di tale inquadramento, anche in occasione della discussione finale la società Sampdoria ha opposto – in disparte dall’inesistenza dell’accordo o, comunque, dalla sua nullità e delle conseguenti obbligazioni: profili di doglianza infondati, nei termini sopra illustrati – un’eccezione di inadempimento, e ciò sul presupposto che la società Fiorentina non avrebbe allegato la prova di aver corrisposto le somme già incassate a favore della Fondazione Fiorentina Onlus: assunto smentito, sempre oralmente, dal difensore della società viola. Pure tale eccezione, però, è infondata. Al punto 3 del contratto sono stati fissati tra le parti precise e puntuali scadenze per il pagamento dei ratei del corrispettivo complessivamente determinato (€. 1.000.000,00, oltre iva); ma tali scadenze non sono riferibili, invece, al successivo accredito di tali somme alla Fiorentina Fondazione Onlus, essendo stato, piuttosto, imposto un impegno accessorio sotteso alla destinazione delle somme (“fermo restando che il ricavato delle stesse [ delle due partite amichevoli ], al netto dei costi sostenuti, sarà destinato alle attività della Onlus”; nonché si veda il punto 2 ove si legge che “ACF si obbliga espressamente, a sua volta, a destinare tali somme alla Onlus”). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società Sampdoria dovrà corrispondere alla società Fiorentina, come da domanda, la somma di €. 327.869,00, oltre IVA e interessi legali.

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