Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0109/TFN - SD del 29 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Reg. Prot. 91/TFN-SD
Massima: Nell’ordinamento amministrativo non vi è, difatti, alcuna norma che impone, soprattutto nell’ipotesi di formulazione di nuove domande autonome ma connesse a quelle già proposte (i cd. motivi aggiunti impropri), come è quella avente ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto FIGC, il ricorso allo strumento dei motivi aggiunti. Anzi. L’art. 43 c.p.a., che disciplina la proposizione dei motivi aggiunti nel processo amministrativo, riconosce all’interessato una mera facoltà di introdurre nel processo pendente, attraverso motivi aggiunti, nuove domande connesse con la precedente domanda e non certo un obbligo. Né una soluzione diversa la può offrire la giurisprudenza citata dalla LNPA, ovvero il richiamo, dalla stessa effettuato, all’art. 120, comma 7, c.p.a. Detta giurisprudenza, difatti, si riferisce esclusivamente alle controversie relative agli atti delle procedure di affidamento dei pubblici lavori, servizi o forniture di cui all’art. 120 c.p.a., ossia alle uniche controversie per le quali, in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 43 c.p.a., vi è un onere, a carico dell’interessato, di gravare detti atti attraverso la proposizione di motivi aggiunti (TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610). Nessun rilievo ha, infine, il richiamo alla decisione del TFN-SD 164/23-24, dal momento che con detta decisione il Tribunale non ha in alcun modo sostenuto l’obbligatorietà dei motivi aggiunti. Premesso ciò, va evidenziato che il rinvio di un’udienza, e ciò sia seguendo lo schema del processo civile, applicabile al processo sportivo, e sia seguendo lo schema del processo amministrativo (l’art. 73, comma 1 bis c.p.a. stabilisce che il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali), può essere disposto dal giudice, nel rispetto del diritto di difesa delle parti, per impedimento del Tribunale o delle parti. Spetta, quindi, al giudice valutare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza, nel prudente bilanciamento tra le fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa delle parti e quelle della sollecita definizione del giudizio, proprie del processo sportivo, nonché della certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche. Alla stregua di tali principi, e nel contemperamento delle succitate esigenze, il Tribunale ritiene non sussistere i presupposti per l’accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza formulata dalla LNPA. Da una parte, difatti, il rinvio dell’udienza implicherebbe un ingiustificato prolungamento della pendenza del contenzioso e dello stato di incertezza delle situazioni giuridiche fatte valere in giudizio, con il rischio di procrastinare sine die la definizione della controversia in attesa delle possibili impugnazioni di tutti gli atti conseguenti e dipendenti dallo svolgimento dell’Assemblea della FIGC tenutasi in data 4 novembre. Dall’altra, il mancato rinvio dell’udienza non precluderebbe in alcun modo la possibilità per la LNPA di impugnare la delibera dell’Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto FIGC. Invero, trattandosi di una domanda autonoma, seppur connessa a quella spiegata nel presente procedimento, la stessa potrà essere fatta valere con un separato ed autonomo ricorso, non essendovi, come innanzi visto, alcun obbligo di deposito nel presente procedimento di motivi aggiunti cd. impropri. Di qui il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del 21 novembre 2024.
Massima: Infondato ed improcedibile è il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024 recante l’approvazione del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto; del Regolamento dell’Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto (all. A al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024); degli allegati al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 88/A del 1° ottobre 2024; del verbale del Consiglio federale del 1° ottobre 2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, dell’art.20, comma 2, dello Statuto FIGC e del punto II delle norme transitorie e finali dello Statuto FIGC, la seguente. Ebbene, come noto ed evidenziato dalla stessa difesa della LNPA nel corso della discussione orale, successivamente alla presentazione del ricorso, l’Assemblea Federale del 4 novembre 2024 ha approvato la proposta di revisione dello Statuto formulata dal Presidente Federale, modificando, per quanto di interesse, sia la percentuale spettante alle componenti professionistiche, portandola dal 34% al 36%, sia la ripartizione interna (LNPA da 12 a 18%, LNPB da 5 a 6%, Lega Pro da 17 a 12%) di cui la stessa Lega lamentava l’illegittimità a seguito dell’introduzione dell’art. 1 bis. Detta intervenuta modifica non può non influire sull’odierno procedimento. E ̀, difatti, pacifico nella giurisprudenza endo ed eso federale che tutte le volte in cui sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che renda inutile la prosecuzione del giudizio, la relativa domanda debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ex pluris TFN 79/23-24). A seguito, pertanto, dell’intervenuta modifica, in data 4.11.24, dello Statuto Federale, che, andando incontro alle richieste della Lega di Serie A, ha rafforzato il potere rappresentativo della stessa non solo nell’organo direttivo ma per giunta nell’organo deliberativo, il ricorso, relativamente alle suddette censure, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In altri termini, fermo il rispetto dei criteri adottati, la cui valutazione non è comunque devoluta a questo Tribunale, appare evidente che la sopravvenuta riformulazione delle quote di rappresentanza, in adesione alle indicazioni del dettato normativo, il quale per giunta non fornisce indicazioni percentuali e/o numeriche, rende, in parte qua, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0067/TFN - SD del 3 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società US Ancona Srl - Reg. Prot. 31-42/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 CGS-CONI e 79 comma 1 CGS proposto dalla società tendete ad ottenere l’annullamento della delibera del Presidente Federale FIGC con la quale, ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle NOIF, la società S.S.C. Ancona era stata ammessa in soprannumero al Campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale-LND, stagione 2024/2025….Come noto, l’interesse ad agire, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio e richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile; sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. Civ., 28 luglio 2023, n. 23037; CFA Decisione/0061/CFA-2023-2024; TFN Decisione/0079/TFNSD-2023-2024). La stessa giurisprudenza ritiene che ai fini dell’ammissibilità di una domanda giudiziale non è nemmeno sufficiente l’esistenza di un mero interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica, essendo necessaria invece una concreta utilità che derivi alla parte dalla decisione. Alla stregua di tali principi, è evidente l’insussistenza di un interesse della US Ancona alla proposizione degli odierni ricorsi, non potendo trarre dall’eventuale pronunciamento del Tribunale alcuna concreta utilità. Come si è visto dalla ricostruzione dei fatti, la US Ancona, entro il termine assegnato dalla FIGC (4 luglio 2024) ha omesso di presentare la richiesta di partecipazione alla procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, ai fini dell’ammissione in soprannumero al Campionato di Serie D 2024-2025. Non solo. La US Ancona, oltre a non aver depositato la richiesta di ammissione, alla data di scadenza della presentazione della relativa domanda non era neppure in possesso del requisito previsto come condizione necessaria per l’iscrizione al Campionato, ossia l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati o del fisco. E’ di tutta evidenza, dunque, che la società ricorrente non è titolare di un interesse attuale all’azione, il cui accertamento, come detto, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. Difatti, anche laddove il Tribunale dovesse ritenere fondati i rilievi svolti dalla ricorrente in ordine alla illegittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, alla stessa sarebbe in ogni caso preclusa la partecipazione al Campionato di Serie D 2024-2025, non avendo presentato la relativa domanda di partecipazione né essendo in possesso dei requisiti per potervi partecipare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN - SD del 23 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Ricorso del sig. T.G. nei confronti della Associazione Italiana Arbitri - Reg. Prot. 16/TFN-SD
Massima: Per carenza di interesse è inammissibile il ricorso proposto dall’arbitro contro l’AIA avverso la delibera del Comitato Nazionale del 1° luglio 2022, con la quale è stata decisa la “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023” ed in particolare la graduatoria con la quale sono stati promossi gli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Elite, nella parte in cui il ricorrente, seppure quarto in graduatoria, non è stato proposto/promosso in CAN 5 Elite….Al riguardo, va ricordato come l’interesse ad agire giustizialmente necessita della sussistenza di una lesione attuale e concreta, e non meramente ipotetica o virtuale, della sfera giuridica del ricorrente e della effettiva utilità che al ricorrente deriverebbe dall’accoglimento del suo ricorso. In altre parole, l’interesse al ricorso necessita di un “bene della vita” attuale e concreto, non ipotetico né virtuale, che il ricorrente persegue con il ricorso stesso. Nel caso di specie, appare evidente che non sussiste interesse al ricorso, atteso che il bene della vita che il ricorrente ha inteso perseguire con il ricorso (la sua promozione ad arbitro della CAN 5 Elite) non sarà giammai ottenibile secondo la normativa esistente al 30 giugno 2022, avendo a tale data egli già compiuto il 41° anno di età e, quindi, non possedendo il requisito richiesto dalla lettera c) dell’art 38 bis norme di funzionamento OT AIA. Di conseguenza, neppure sussiste interesse a sindacare la promozione dei venticinque arbitri, perché dalla loro ipotetica dismissione non deriverebbe alcuna utilità per il ricorrente, il quale ha la posizione giuridica – rispetto a tale avvenuta promozione del quisque de populo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 95/TFN - SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Ricorso della società Udinese Calcio Spa - Reg. Prot. 94/TFN-SD
Massima: E’ inammisssibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla società di serie A contro la Lega di Serie A e le altre società di Serie A con il quale ha impugnato la Delibera del Consiglio di Lega del 5-6 gennaio 2022 Comunicato n. 126 e della Delibera del Consiglio di Lega dell’8 gennaio 2022, in quanto è stata revocata l’impugnata delibera del 6 gennaio 2022 con la delibera del Consiglio di Lega del 20 gennaio 2022, che avrebbe comunque consentito all’Udinese di prendere parte alla gara del 9 gennaio 2022 contro l’Atalanta…in particolare, con la Delibera del Consiglio di Lega del 5-6 gennaio 2022 Comunicato n. 126, il predetto Consiglio ha disposto, “in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022”, le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Seria A: “1. qualora uno o più calciatori dello stesso Club risultassero positivi al virus SARS-CoV-2 la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il Club in questione abbia almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, risultati negativi ai test entro il termine del punto 4; 2. qualora il Club non disponga del numero minimo di calciatori di cui al punto 1, la Lega delibererà di conseguenza; 3. qualora il Club sia in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori e comunque non presenti in campo la squadra, subirà le sanzioni previste dall’articolo 53 delle N.O.I.F.; 4. ciascun Club, ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai punti 1, 2, 3 dovrà inviare a mezzo pec alla Lega Nazionale Professionisti Serie A […] la documentazione comprovante le riscontrate positività entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara”. Con la successiva Delibera del Consiglio di Lega del giorno 8 gennaio 2022, il Consiglio, in linea con la precedente Delibera del 56 gennaio, ha deliberato di confermare la disputa della gara Udinese/Atalanta come già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 alle ore 16:30; di confermare la disputa della gara Hellas Verona/Salernitana come già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 alle ore 20:45; di rinviare la disputa della gara Torino/Fiorentina (già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 ore 14:30) al giorno 10 gennaio 2022 alle ore 17:00; di rinviare la disputa della gara Cagliari/Bologna (già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 ore 14:30) al giorno 11 gennaio 2022…..L’Udinese ha gravato la delibera del 5-6 gennaio 2022 (insieme alla successiva delibera dell’8 gennaio) con la quale il Consiglio di Lega ha stabilito che, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022, in caso di positività di uno o più calciatori dello stesso Club, la gara debba essere disputata secondo il prefissato calendario, purché il medesimo Club vanti almeno tredici calciatori, iscritti nelle rose della “Prima Squadra” e della “Formazione Primavera”, che siano risultati negativi al virus. ra, è principio immanente all’ordinamento sportivo quello per cui, per chiedere l’annullamento di delibere consiliari, occorre avervi interesse. L’autonomia del sistema sportivo non è, infatti, impermeabile ai canoni che ispirano l’assetto delle tutele giurisdizionali nell’intero ordinamento (Cass. civ., Sez. Un., 28 dicembre 2020, n. 29654); tutele che incontrano un ontologico limite nell’indefettibile presenza, sia al momento dell’avvio del giudizio, sia nel suo intero corso, di un interesse concreto, effettivo e attuale. Il criterio di cui all’art. 100 c.p.c., filtro selettivo delle azioni nell’ottica della meritevolezza di tutela (analogamente, nel diritto civile, la clausola di cui all’art. 1322, c. 2, c.c.), si rinviene negli stessi, specifici, prescritti che regolano la giustizia sportiva. Si consideri l’art. 86 c.g.s. FIGC, secondo cui gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono chiederne l’annullamento. L’articolo si inquadra nella più generale cornice dell’art. 47 c.g.s. FIGC, nel disciplinare il “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva”, prevede testualmente che “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio”. I disposti sono consonanti con il precetto dell’art. 31, c. 1, c.g.s. CONI, a tenore del quale “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o di affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”. Quanto detto è riflesso nell’art. 9, c. 10, dello Statuto di Serie A, per cui “Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva. Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate”. Dalla sinergia dei principi e delle regole di cui si è deriva il corollario per cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve sussistere un interesse diretto e concreto all’annullamento della delibera consiliare, radicato nella lesione di diritti soggettivi propri della società sportiva. Non può bastare un’astratta istanza di tutela, né appare sufficiente l’intentio di conseguire la migliore formazione della squadra o la ripetizione di una singola partita.
È meramente astratto l’interesse alla regolarità delle competizioni sportive; e non assurge al novero dei diritti soggettivi l’interesse alla disputa o alla ripetizione di una gara, che esula dalla cognizione di questo Tribunale (art. 79 c.g.s. FIGC). La delibera del 5-6 gennaio 2022 fissa la regola per cui le gare verranno disputate in presenza di almeno tredici calciatori disponibili, che siano risultati negativi al test di gara; il ricorso di parte, così come interposto, mira alla tutela dell’ “interesse generale alla salute collettiva” che il Consiglio di Lega avrebbe sacrificato sull’altare degli “interessi finanziari dello sport”. Come si legge nel ricorso, l’interesse all’annullamento scaturirebbe dall’avvenuta violazione, da parte della Lega, dell’ “interesse superiore alla regolarità del Campionato”, che mai potrebbe prevalere sul recessivo “interesse alla continuità” del Campionato stesso; la lesione sarebbe il prodotto dell’obbligata discesa in campo con una formazione deteriore rispetto a quella di cui, in difetto del deliberato, ci si sarebbe potuti avvalere. Fermo rimanendo che non è censurabile il discrezionale bilanciamento degli interessi in gioco (che, nell’ordinamento sportivo, è il corollario dell’autonomia degli organi che vi operano), salva la manifesta irragionevolezza dei suoi esiti (nella fattispecie insussistente), non è dato declamare il generale interesse a un campionato regolare; né è consentito censurare un deliberato per il solo fatto che, in astratto, potrebbe obbligare a giocare con la formazione “Primavera” o, comunque, con una formazione deteriore rispetto al “first best” cui si sarebbe aspirato. Non vi è dubbio che, come correttamente sostiene parte ricorrente, “La garanzia di regolarità della competizione costituisce […] la “stella polare”, il fine istituzionale al quale tutte le attività poste in essere dalle Istituzioni Sportive devono necessariamente tendere, nell’ambito dei principi-base del diritto nazionale ed europeo, di ragionevolezza, di proporzionalità, di adeguatezza e di giustificazione”; ma è altrettanto indubbio che le deviazioni da finalità istituzionali, che non si risolvano nella specifica lesione di un diritto soggettivo della società, non giustificano domande di tutela avanti a questo Tribunale. Ripristinare la generica legalità asseritamente violata non rientra negli istituzionali scopi della giurisdizione, che postula nell’ordinamento sportivo come in quello statale (ad es., Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1192) - la concreta lesione di un bene della vita. Dato l’art. 9, c. 10, dello Statuto di Serie A, a rilevare non è un bene qualunque, ma un diritto soggettivo il cui specifico, differenziato, pregiudizio deve essere precisamente allegato. Ne discende l’inammissibilità di un’azione che, avanti a questo Tribunale, tenda a salvaguardare il valore “regolarità” o a proteggere l’interesse alla disputa o alla ripetizione di competizioni sportive; in disparte il rilievo per cui l’annullamento della delibera del 5-6 gennaio 2022, in cui la parte insiste, comporterebbe il più gravoso obbligo della squadra di disputare la gara in presenza di almeno sette giocatori, come da Regola 3 del Regolamento IFAB, per cui “Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori, uno dei quali deve essere il portiere. Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori” (donde, anche in parte qua, il difetto di interesse a ricorrere di parte attrice, per mancanza, insieme a una lesione del tenore che si è detto, di una posizione di oggettivo vantaggio ricollegabile alla invocata caducazione degli atti). Va, peraltro, aggiunto che, ove l’interesse al ricorso si ravvisasse - come pure potrebbe ritenersi alla luce del complessivo tenore dell’atto introduttivo - nella disputa della gara Fiorentina/Udinese o nella ripetizione della partita Udinese/Atalanta, non si realizzerebbero comunque i presupposti della competenza residuale di questo Tribunale ex art. 79, c. 1, c.g.s. FIGC, atteso che quelle due gare risultavano, già prima dall’avvio dell’azione in esame, sottoposte al giudizio del Giudice Sportivo. La carenza dei presupposti per l’applicazione della ora citata disposizione comporta, anche sotto tale prospettabile profilo, la non ammissibilità del ricorso.