Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 26 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0199/TFN-SD/2022-2023, depositata il 14 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  sig. R.P. -Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN ha sanzionato la società ed il presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare entro il 30 settembre 2022 almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile…L’art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio “ubi commoda, ibi et incommoda” (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità “per colpa”. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Inoltre, ancor più specificamente, è stato anche osservato (CFA, SSUU, n. 8/2022-2023) – con argomenti che il Collegio condivide – che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme; ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., infatti, “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. Così, quindi, l’errore in questione può essere considerato “scusabile” soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivante da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; Sez. IV, n. 104/2022-2023). Non è quindi richiesta, nell’attuale ordinamento, l’individuazione di un “dolo generico”, ma è sufficiente l’elemento soggettivo della “colpa”. Nel caso di specie non appaiono situazioni idonee a giustificare l’operato della Società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede del dirigente, in quanto al Collegio si palesa evidente l’ingiustificata assenza di diligenza, che avrebbe imposto al suddetto dirigente – con conseguente riflesso sulla società e sul suo legale rappresentante – di controllare con attenzione un’incombenza di non difficile adozione, quale è il tesseramento di un allenatore e l’indicazione del campionato di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda una società ben strutturata e che partecipa a campionato nazionale, con varie squadre di categoria, come quella reclamante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 194/TFN - SD del 7 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 26859/759 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. A.O.S. e della società ASD Apulia Trani - Reg. Prot. 176/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 34 di inibizione per la violazione: - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.1) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro quindici giorni previsto nel Comunicato essendosi il tecnico responsabile della prima squadra indicato in sede di dichiarazione, il sig. …, dimesso in data 8 ottobre 2022 ed essendo stato sostituito solo in data 23 novembre 2022 dal sig. …;

- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative previsto nel Comunicato avendo esonerato il sig. Angelo Di Leo, indicato in sede di dichiarazione come preparatore dei portieri, in data 18 ottobre 2022, e non avendo provveduto alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni previsto dal Comunicato; - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a depositare entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le categorie under 12/esordienti e pulcini. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.667,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 3 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento: n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. M.C. - Reg. Prot. 35/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitta l’inibizione di giorni 30 al Presidente e legale rappresentante della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN - SD dell’12 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19714/583pf21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti del sig. B.A. e della società ASD FC Sassari Torres Femminile - Reg. Prot. 171/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Titolo II, lettera A (Requisiti sportivi e organizzativi - Serie B femminile) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD FC Sassari Torres Femminile, partecipato con il medesimo Gruppo Squadra composto da 18 ragazze seguite da un solo allenatore, sia al Campionato U15 Femminile Regionale Girone A che al Torneo Categoria Fair Play Esordienti, in occasione di varie gare disputate nel corso della Stagione Sportiva 2021 - 2022, anche successivamente alla segnalazione della FIGC - Divisione Calcio Femminile dalla quale ha preso l’abbrivio il presente procedimento disciplinare. Ammenda di € 2.000,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 171/TFN - SD del 28 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 18486/85pf 21 22 GC/SA/mg del 31 maggio 2022 nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa - Reg. Prot. 166/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 390,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, la sig.ra ….., consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di serie B della Divisione Calcio a 5 - LND S.S. 20/21: - III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00; - IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00….Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che vada irrogata la sanzione di euro 390,00 non ritenendo congrua quella richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 300,00 considerato che, per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo (nel caso di specie euro 300,00), in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 94/TFN - SD del 07 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. S.C. e della società ASD Carbonia Calcio - Reg. Prot. 86/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 31 del CGS per avere lo stesso apposto, ovvero fatto apporre, firme false sulle quietanze liberatorie dei giocatori …., e per averle prodotte in allegato alla domanda di iscrizione della squadra della ASD Carbonia Calcio al campionato serie D, in base al Comunicato Ufficiale N° 203 del 25 giugno 2021 - iscrizione al campionato nazionale di serie D 2021/2022 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale. Ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società

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