Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0073/CFA del 27 Dicembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0101 del 26.11.2024
Impugnazione – istanza: – S.S. Brindisi F.C. S.r.l. -PF
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha inflitto alla società la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva (oltre che all’ammonizione con diffida alla Amministratrice unica) per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 33, comma 8 del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 144 del 23.5.2024 emesso dalla FIGC–LND–Dipartimento interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, lett. a), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 21.8.2024, al pagamento in favore di un tesserato degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di € 12.687,00, né aver provveduto al pagamento in favore di altro tesserato di quota parte degli emolumenti fissi pari ad € 736,00…Al riguardo, pare utile richiamare e precisare alcuni principi di diritto riguardanti la presente controversia onde prevenire alcune possibili imprecisioni che la verifica del rispetto di regole come quella posta dal C.U. n. 144/2024 può innescare relativamente all’accertamento della «effettuazione» di un pagamento entro un determinato termine. In primo luogo va precisato che, secondo la natura della regola in questione e l’orientamento costante di questa Corte, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (ex plurimis: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022). Al contempo, come è stato anche di recente ribadito da questa Corte, «al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine (...), non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (...), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Se ne ricava che il precetto contenuto nel C.U. n. 144/2024 precisando che il termine di pagamento fissato è perentorio, elide la possibilità di valutare il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non venga effettuato nel termine. Nello specifico, il Comunicato Ufficiale in parola non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla misura minima applicata alla Società S.S. Brindisi F.C., quantificata in un punto. Infatti, il secondo capoverso del paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, alla pag. 6, dispone con precisione che «L’inosservanza del detto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti (…) costituisce illecito disciplinare (…) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025», ricorrendo responsabilità sia propria (art. 33, comma 8, CGS), in quanto il C.U. n. 144/2024 ha posto l’obbligo in capo alle Società (“Le Società….dovranno...”), che diretta (art. 6, comma 1, CGS), per gli atti posti in essere dal sig. … in sua rappresentanza. A quest’ultimo riguardo, è pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (Cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, SS.UU., n. 582021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA. Sez. I, n. 52-2022/2023). Un’ultima riflessione concerne le circostanze attenuanti di cui la società Brindisi contesta la mancata considerazione. Sul punto non può non evidenziarsi che questa Corte ha assunto il costante orientamento secondo cui “il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c” (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022), e neppure “può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante” (CFA 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023). Nel caso specifico vale anche un ulteriore principio - statuito da questa Corte - secondo cui la situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, ricorre astrattamente nei casi di occasionalità ed episodicità della condotta tipizzata, e non viceversa nei casi di reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente. Svariati sono infatti i procedimenti che hanno interessato la società reclamante per mancati pagamenti entro i termini prefissati in questo 2024 relativamente a ritenute, contributi, mensilità ai tesserati, ecc. Nella sola odierna udienza pende infatti altro procedimento riferito alla SS Brindisi FC S.p.A. (RG 0073/CFA/2024-2025) per ulteriore analoga condotta (pagamento tardivo delle spettanze ai tesserati), che impone una valutazione complessiva inquadrata all’interno di un modus operandi della Società nel medesimo contesto temporale, che costituiscono sintomi di una gestione e di un modello organizzativo disordinati (CFA, SS.UU., n. 12/2024-25). Da questo angolo visuale si ravvisa irrilevante la circostanza che il mancato adempimento o l’adempimento tardivo sia dipesa da responsabilità di terzi (i.e. dello studio di consulenza che avrebbe redatto le buste paga errate rispetto alle effettive retribuzioni da corrispondere ai tesserati), trattandosi di attività ricadenti nella sfera di controllo ed imputabilità del deferito sig….. Tuttavia, il diligente contegno riparatorio evidenziato ha spiegato rilevanza nella graduazione della sanzione irrogata al legale rappresentante, al quale il TFN, tenuto conto di tutte le circostanze rappresentate e documentate, ha ritenuto equo irrogare la lieve sanzione dell’ammonizione con diffida in luogo di quella più grave richiesta dalla Procura di mesi tre di inibizione. Più in generale, inoltre, va ribadito (ex multis: CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025) che sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022). Un simile orientamento “poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. L’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata) (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025). Ne deriva che il primo Giudice ha fatto buon governo dei principi su menzionati: dopo aver valutato tutte le ragioni esposte dalla difesa dei reclamanti, il TFN ha apprezzato la circostanza dell’avvenuto ravvedimento riducendo ad equità la sanzione a carico del Presidente; a carico della Società, invece, risultando oggettivamente acclarato il mancato pagamento in favore dei tesserati succitati nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 144/2024, ha applicato la sanzione fissata direttamente dalla FIGC-LND nel predetto Comunicato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0101/TFN - SD del 26 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: G.R., SS Brindisi FC Srl - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: Ammonizione con diffida al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA”, lett. a), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 21 agosto 2024, al pagamento in favore in favore di un tesserato degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di € 12.687,00, né aver provveduto al pagamento in favore di un tesserato di quota parte degli emolumenti fissi pari ad € 736,00; 2) la società. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 8, del CGS e dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024, emesso dalla FIGC – LND – Dipartimento Interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ PROVENIENTI DALL’AREA PROFESSIONISTICA”, lett. a), che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto….Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze e tenuto conto del tempestivo superamento dell’incongruenza segnalata – determinata da un mero errore contabile – con l’immediato versamento delle somme ulteriori, il Tribunale valuta congrua la sanzione dell’ammonizione con diffida…
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0057/TFN - SD del 17 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.C. e F.P.B. - Reg. Prot. 43/TFN-SD
Massima: Anni 2 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto dichiarazioni tramite la casella pec in uso al socio del sodalizio sportivo con la quale ha falsamente attestato che i calciatori per la stagione sportiva 2022-2023, non vantassero più alcun credito nei confronti della società per prestazioni riferibili alla stagione sportiva 2022-2023 nonché per aver allegato alla predetta dichiarazione copia di una quietanza liberatoria datata 30.6.2023 e recante firma apocrifa del calciatori unitamente a copia di un assegni bancari esponente l’importo asseritamente tratto a favore dei calciatori e recante firma apocrifa “per ricevuta” dei medesimi beneficiari. Mesi 18 di inibizione al socio per i medesimi fatti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0010/TFN - SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: R.P. e Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 259/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente del Consiglio di amministrazione per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato deposito, da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 20 aprile 2024, della relazione contenente il giudizio della società di revisione; Ammenda di € 5.000,00 alla società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF…A mente dell’art. 85, lett. D), parag. 1, lett. d) delle NOIF nella formulazione vigente ratione temporis, le società di calcio femminile, “entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione devono depositare copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: […], d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;[…].” Il mancato adempimento dell’obbligo, posto direttamente a carico delle società, costituisce violazione in materia gestionale ed economica (Art. 31 CGS - 1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, […], anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0251/TFN - SD del 13 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – S.F. e Ravenna Women FC SSD ARL - Reg. Prot. 239/TFN-SD
Massima: Giorni 40 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, non avendo adempiuto l’impegno a depositare, entro il termine del 2 ottobre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la categoria Esordienti e per la categoria Pulcini. Ammenda di Euro 6.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0250/TFN - SD del 12 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – D.M. e FC Freedom SSDARL - Reg. Prot. 238/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 26 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico Settore Tecnico per la prima squadra, avendo indicato quale preparatore atletico la sig.ra …., attestando che la stessa avrebbe partecipato al primo corso utile centrale di preparatore atletico, così come previsto nel corpo della lett. d, corso per il quale, non essendo in possesso della qualifica UEFA C, non possedeva i requisiti di ammissibilità e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, avendo indicato come allenatore della categoria Esordienti, la sig.ra … che non risultava essere tesserata per la società FC Freedom. Ammenda di Euro 4.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0228/TFN - SD del 22 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – G.B. - Reg. Prot. 223/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri abilitato dal Settore Tecnico e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra….In particolare, nel fissare gli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B, il menzionato Comunicato Ufficiale prevede che le società devono “2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024: … a.3) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. … d) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0227/TFN - SD del 21 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – F.S. e ASD Res Women - Reg. Prot. 222/TFN-SD22-23
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15. Ammenda di € 2.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0198/TFN - SD del 19 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.B. e L.P. - Reg. Prot. 176/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere lo stesso, in sede di ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-24 (poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023), consentito e/o comunque non impedito il deposito, a beneficio della società dallo stesso rappresentata, di una quietanza liberatoria, riportante una data (quella del 30.6.2023) e la firma della calciatrice sig.ra …, tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, non veridiche in quanto documento compilato integralmente dalla dirigente tesserata per la società sig.ra …, come dalla medesima espressamente ammesso; Mesi 8 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere la stessa, sottoscritto datato e compilato integralmente la quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra …., tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, ai fini del deposito della stessa unitamente al ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. per ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023-24, poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023…In relazione invece alla posizione del sig. …., Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, la responsabilità discende dalla mancata verifica compiuta, all’atto del deposito, della quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra …, in sede di richiesta di ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024. Nel caso di specie, pertanto, l’elemento soggettivo della responsabilità è rinvenibile, oltre che nella culpa in eligendo e nella culpa in vigilando, anche nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0178/TFN - SD del 19 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.M. e ASD Castrovillari Calcio - Reg. Prot. 166/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 9 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); Ammenda di € 1.333,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0158/TFN - SD del 27 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 26 gennaio 2024, depositato il 29 gennaio 2024 nei confronti del sig. G.M. e della società AC Locri 1909 - Reg. Prot. 145/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: - copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023).- fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023)”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.333,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 26 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0199/TFN-SD/2022-2023, depositata il 14 giugno 2023
Impugnazione – istanza: – sig. R.P. -Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN ha sanzionato la società ed il presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare entro il 30 settembre 2022 almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile…L’art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio “ubi commoda, ibi et incommoda” (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità “per colpa”. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Inoltre, ancor più specificamente, è stato anche osservato (CFA, SSUU, n. 8/2022-2023) – con argomenti che il Collegio condivide – che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme; ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., infatti, “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. Così, quindi, l’errore in questione può essere considerato “scusabile” soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivante da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; Sez. IV, n. 104/2022-2023). Non è quindi richiesta, nell’attuale ordinamento, l’individuazione di un “dolo generico”, ma è sufficiente l’elemento soggettivo della “colpa”. Nel caso di specie non appaiono situazioni idonee a giustificare l’operato della Società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede del dirigente, in quanto al Collegio si palesa evidente l’ingiustificata assenza di diligenza, che avrebbe imposto al suddetto dirigente – con conseguente riflesso sulla società e sul suo legale rappresentante – di controllare con attenzione un’incombenza di non difficile adozione, quale è il tesseramento di un allenatore e l’indicazione del campionato di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda una società ben strutturata e che partecipa a campionato nazionale, con varie squadre di categoria, come quella reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 194/TFN - SD del 7 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 26859/759 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. A.O.S. e della società ASD Apulia Trani - Reg. Prot. 176/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 34 di inibizione per la violazione: - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.1) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro quindici giorni previsto nel Comunicato essendosi il tecnico responsabile della prima squadra indicato in sede di dichiarazione, il sig. …, dimesso in data 8 ottobre 2022 ed essendo stato sostituito solo in data 23 novembre 2022 dal sig. …;
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative previsto nel Comunicato avendo esonerato il sig. Angelo Di Leo, indicato in sede di dichiarazione come preparatore dei portieri, in data 18 ottobre 2022, e non avendo provveduto alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni previsto dal Comunicato; - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a depositare entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le categorie under 12/esordienti e pulcini. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.667,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 3 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento: n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. M.C. - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitta l’inibizione di giorni 30 al Presidente e legale rappresentante della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN - SD dell’12 Luglio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 19714/583pf21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti del sig. B.A. e della società ASD FC Sassari Torres Femminile - Reg. Prot. 171/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Titolo II, lettera A (Requisiti sportivi e organizzativi - Serie B femminile) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD FC Sassari Torres Femminile, partecipato con il medesimo Gruppo Squadra composto da 18 ragazze seguite da un solo allenatore, sia al Campionato U15 Femminile Regionale Girone A che al Torneo Categoria Fair Play Esordienti, in occasione di varie gare disputate nel corso della Stagione Sportiva 2021 - 2022, anche successivamente alla segnalazione della FIGC - Divisione Calcio Femminile dalla quale ha preso l’abbrivio il presente procedimento disciplinare. Ammenda di € 2.000,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 171/TFN - SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 18486/85pf 21 22 GC/SA/mg del 31 maggio 2022 nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa - Reg. Prot. 166/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 390,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, la sig.ra ….., consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di serie B della Divisione Calcio a 5 - LND S.S. 20/21: - III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00; - IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00….Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che vada irrogata la sanzione di euro 390,00 non ritenendo congrua quella richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 300,00 considerato che, per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo (nel caso di specie euro 300,00), in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 94/TFN - SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. S.C. e della società ASD Carbonia Calcio - Reg. Prot. 86/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 31 del CGS per avere lo stesso apposto, ovvero fatto apporre, firme false sulle quietanze liberatorie dei giocatori …., e per averle prodotte in allegato alla domanda di iscrizione della squadra della ASD Carbonia Calcio al campionato serie D, in base al Comunicato Ufficiale N° 203 del 25 giugno 2021 - iscrizione al campionato nazionale di serie D 2021/2022 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale. Ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società