F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN – SD del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4173/137pf21-22/GC/SA/mg del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. Gomes De Sousa Eduardo e della società ASD Gear Siaz Piazza Armerina – Reg. Prot. 80/TFN-SD

 

Decisione/0101/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore);

Valeria Ciervo – Componente;

Valentino Fedeli – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 10 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4173/137pf21-22 GC/SA/mg del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. Gomes De Sousa Eduardo e della società ASD Gear Siaz Piazza Armerina, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Gomes De Sousa Eduardo (da ora, anche il tesserato o il calciatore o il deferito) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 CGS in relazione all’art. 40, comma 6, NOIF per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la ASD Gear Siaz Piazza Armerina (da ora anche la società o la deferita), rilasciato una dichiarazione mendace, in particolare dichiarando di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera; nonché ha deferito, per responsabilità oggettiva ex art. 6,comma 2, CGS, la ASD Gear Siaz Piazza Armerina per il comportamento ascritto al proprio tesserato.

La fase istruttoria

In data 14.09.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 137pf21-22 avente ad oggetto la dichiarazione mendace che poi sarà a fondamento del deferimento.

Il procedimento traeva origine da una comunicazione dell’Ufficio Tesseramento FIGC nella quale si segnalava che il tesseramento del calciatore, autorizzato in data 13.08.2021, era stato revocato in data 23.08.2021 a seguito della comunicazione, da parte della Federazione Brasiliana, che il calciatore medesimo era stato tesserato per quella Federazione, in particolare per la società Gramado Futsal.

Nel corso della scarna ma sufficiente istruttoria, oltre alle acquisizioni di rito (fogli di censimento, ecc.), la società depositava memoria nella quale contestava la falsità della dichiarazione, affermando che il calciatore la aveva confermata chiarendo che aveva svolto solo alcune sedute di allenamento con quella società, senza mai firmare tesseramento, per poi, a seguito di mancato accordo con la medesima, riprendere la sua attività con una società amatoriale di promozione sportiva non facente parte della Federazione Brasiliana, la quale peraltro, nella comunicazione prima ricordata, aveva dato atto che la società Gramado Futsal era “expired” nell’aprile 2019.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 21.12.2021, non venivano prodotte memorie né depositata documentazione.

Il dibattimento

All’udienza del 21.12.2021, svoltasi in videoconferenza, risultava presente, in collegamento da remoto, solo l’avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, rappresentava la necessità, ai fini del decidere, che la Procura acquisisse gli atti del nuovo tesseramento del calciatore intervenuto in data 18.10.2021, nonché le distinte delle eventuali gare disputate dal calciatore tra il 13 e il 23 agosto 2021, rinviando la trattazione del procedimento all’udienza del 10 febbraio 2022, nella quale il rappresentante della Procura dava atto dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta dal Tribunale, rappresentando che, sia pure in via telefonica, il Dipartimento competente aveva segnalato che – nel periodo di interesse - non si era svolta alcuna partita ufficiale di Futsal.

Invitato, poi, dal Presidente, l’avv. Giua, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’irrogazione delle sanzioni di mesi due di squalifica per il calciatore e di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti, per le violazioni e le forme di cui al deferimento.

Non superabile, al riguardo, è la dichiarazione della Federazione Brasiliana, che ha attestato il tesseramento per una società alla medesima affilata.

Al riguardo, il Collegio non intende nascondere che il racconto del calciatore, come riferito nella memoria depositata dalla società, ha una sua suggestione, non meramente emozionale, attesi i riferimenti al suo interno. Ma indubbiamente, al di là di quel racconto, non vi sono riscontri circa la non genuinità del suo tesseramento con la Gramado Futsal, peraltro “expired” quattro mesi prima del tesseramento per la FIGC.

Occorre, quindi, determinare le sanzioni conseguenti.

Il Tribunale, sul punto, non può non considerare che: a) vi è una apparenza di buona fede nel comportamento del calciatore; b) il periodo di tesseramento illegittimo è durato 10 giorni; c) durante tale periodo non si è disputata alcuna gara; d) la richiesta di tesseramento è stata reiterata (a conferma che non vi erano altre ragioni ostative) e autorizzata in data 18.10.2021; e) la Federazione Brasiliana ha assentito al transfert internazionale, confermando che il calciatore non aveva alcuna pendenza con la Federazione stessa e con la Gramado Futsal.

Appare equo, alla luce delle suesposte considerazioni, determinare le sanzioni in misura assai contenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gomes De Sousa Eduardo, giorni 15 (quindici) di squalifica;

- per la società ASD Gear Siaz Piazza Armerina, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

 

Depositato in data 21 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it