C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 7 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( ammenda € 150,00, squalifica calciatore CATALANO Vincenzo per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n. 7 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( ammenda € 150,00, squalifica calciatore CATALANO Vincenzo per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo ha sanzionato il calciatore Vincenzo Catalano per cinque gare effettive per aver offeso e minacciato l’arbitro al termine della gara e la società Rosarno Calcio con un’ammenda di € 150,00 per aver propri calciatori offeso l’arbitro e per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale. La Società Rosarno Calcio sostiene che il comportamento del calciatore Catalano non ha integrato gli estremi della minaccia ma si sarebbe esplicitato in una espressione quasi scherzosa rivolta da un uomo di quarant’anni ad un più giovane arbitro che non gli avrebbe portato rispetto. In merito all’ammenda argomenta che nessuno dei propri tesserati ha offeso l’arbitro e che la lagnanza sull’acqua della doccia che “usciva lentamente ed a gocce” sarebbe veramente bizzarra. Il Collegio rappresenta che il reclamo va rigettato nella parte in cui si impugna l’ammenda, ritiene, invece, relativamente alla posizione del Catalano, che la sanzione vada ridotta a quattro giornate per ricondurla ad equità. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Vincenzo CATALANO a QUATTRO gare effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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