C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 8 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( squalifica calciatore TROPEA Riccardo per SEI gare effettive).

RECLAMO n. 8 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( squalifica calciatore TROPEA Riccardo per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione di prime cure che si impugna con l’odierno reclamo punisce il calciatore Riccardo Tropea che “si affrontava verbalmente con un avversario arrivando quindi allo scontro fisico con schiaffi e calci”. Lo stesso, placato il primo scontro, colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario. La reclamante sostiene che i fatti vadano ridimensionati nella loro gravità e che la sanzione, pertanto, vada corposamente ridotta per ricondurla ad equità. Ritiene questo Collegio che la tesi dell’Atletico Maida, tenuto conto del contesto in cui i fatti sono avvenuti e della loro capacità lesiva, possa trovare parziale accoglimento per cui la sanzione vada ridotta a cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Riccardo TROPEA a CINQUE gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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