C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.9 del signor LIOTTA Pasquale (Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.10.2018 ( inibizione fino al 30.11.2018).

RECLAMO n.9 del signor LIOTTA Pasquale (Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.10.2018 ( inibizione fino al 30.11.2018).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito dell’avvocato di fiducia; RILEVA il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per essere entrato abusivamente nello spogliatoio arbitrale a fine gara e tenuto un comportamento minaccioso verso l’arbitro esplicitatosi nell’aver sbattuto gli occhiali sulla scrivania e alzato la mano come se lo volesse colpire. Il Liotta sostiene che il suo comportamento ha rappresentato una reazione, non concretizzatasi assolutamente in una minaccia ma al più in una protesta scomposta, per essere stato colpito dal battente della porta dello spogliatoio sbattuta in maniera violenta da uno dei componenti della terna arbitrale, unici soggetti presenti all’interno del locale. Ritiene questo Collegio che – pur volendo accedere alla tesi del Liotta nella parte in cui giustifica il motivo dell’entrata nello spogliatoio e il suo stato di irritazione - non può negarsi che i fatti avvenuti nello spogliatoio arbitrale appaiono incontestati ma vanno correttamente valutati nella loro reale gravità per cui la sanzione va ridotta fino a tutto il 18 novembre p.v.. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione del signor Pasquale LIOTTA a tutto il 18 NOVEMBRE 2018; dispone restituirsi la tassa

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