C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 25/07/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.1 (2018/2019) a carico di: sig. VIOLANTE Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, (matricola 74898), della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,12956/800/pfi17-18/CS/sds del 07/06/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.1 (2018/2019) a carico di:
sig. VIOLANTE Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, (matricola 74898), della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,12956/800/pfi17-18/CS/sds del 07/06/2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ff, Visti gli atti dell’attività di indagine espletata del procedimento disciplinare n.718pf14-15, avente ad oggetto: mancato pagamento da parte della società ASD CALCIO GALLICO CATONA delle somme dovute, in favore dei tesserati DI LEO Giovanni e RACITI Francesco, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni n. 2/67 e n. 3/67 del 29 febbraio 2017 della Commissione Accordi Economici della L.N.D.. (Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13.02.2018 al n. 800 pfi 17-18). Viste la comunicazione di conclusione delle indagini e ritenuta la memoria difensiva pervenuta;
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare l’esame del materiale documentale fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Ø Fogli censimento della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, relativi alle s.s. 2016/17 e 2017/18; Ø Lodo Arbitrale LND del 23.02.2017- C.U. n. 2 e 3/17; Ø Dichiarazioni Liberatorie dei Sigg. Raciti Francesco e De Leo Giovanni 07.07.2017; Ø Missiva del Segretario del Collegio Arbitrale del 28/2/2017; Ø Missiva del legale, Avv. Pietro Alosi. Letto l’esposto, Prot. n. 1121 del 10 Aprile 2017, a firma dell’avv. Alosi, legale dei tecnici Raciti Francesco e De Leo Giovanni, riguardante la inottemperanza da parte della società ASD Calcio Gallico Catona, militante nel campionato regionale di Eccellenza, delle delibere del Collegio Arbitrale presso la LND del 23-02-17 ( C.U. N. 2 e 3/67), emesse a seguito di contenzioso tra la società ASD Calcio Gallico Catona e i predetti tesserati, allenatori della predetta società per la stagione sportiva 2015/16; rilevato che le decisioni del Collegio Arbitrale in oggetto, pubblicate il 23.02.2017, in relazione alle vertenze de qua, hanno accolto i ricorsi e per l’effetto hanno statuito l’obbligo per la società ASD Calcio Gallico Catona di pagare ai Sigg. Raciti Francesco e De Leo Giovanni rispettivamente la somma di € 4.182,80 per il primo ed € 8.125,94 per il secondo a saldo delle loro spettanze oltre interessi legali equitativamente calcolati; rilevato che, le delibere de quibus innanzi citate sono inappellabili nonché immediatamente esecutive, e quindi, l’inadempimento, quivi, risulta per tabulas, avendo la società adempiuto all’obbligo statuito dal lodo del Collegio Arbitrale solo in data 07.07.2017 (come da dichiarazioni liberatorie in atti) e pertanto oltre il termine di trenta giorni, così come previsto dall’art. 94 ter, comma 13, considerato che il testè provvedimento veniva pubblicato in data 23.02.2017; ritenuto che, la condotta sopra descritta integri gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del C.G.S., per avere la predetta società non ottemperato all’obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo/i; ritenuto, al contempo che, in relazione alle violazioni ascrivibili alla società ASD Calcio Gallico Catona, è imputabile direttamente il presidente della medesima società, all’epoca dei fatti, Sig. Violante Sebastiano, per il rapporto di immedesimazione organica per la sua qualità di presidente, e per la società a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta; visto l’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi al questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Violante Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni; la Società A.S.D. Calcio Gallico Catona(matricola 74898) della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 luglio 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. È comparso anche l’Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, e per la suddetta Società. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per il Sig. - Violante Sebastiano, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, la sanzione di mesi sei d'inibizione. per la Società A.S.D. Calcio Gallico Catona la sanzione di € 600,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza. ; L’Avvocato Lo Presti conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito per i deferiti evidenziando che la Società incolpata ha provveduto tempestivamente al pagamento in favore di De Leo Giovanni e Raciti Francesco degli importi di cui alle decisioni n. 2/67 e 3/67, come ricevute liberatorie prodotte.
I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Invero, le ricevute di pagamento del 15.3.2017 e del 22.3.2017 (rispettivamente d’acconto e di saldo) sottoscritte dai sigg. Giovanni De Leo e Raciti Francesco, non valgono a soddisfare la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute in esito alle decisioni n. 2/67 e n. 3/67 del 29.2.2017 della Commissione Accordi Economici della L.N.D.. Invero, è in atti la nota del 5.4.2017, pervenuta al Comitato Regionale Calabria in data 10.4.2017 (ossia in epoca successiva alla data delle prodotte quietanze di pagamento), con cui De Leo Giovanni e Raciti Francresco, che hanno sottoscritto la predetta nota unitamente all’avv. Pietro Aloisi, informano gli Organi Federali del mancato pagamento e sollecitano gli interventi di competenza. Né la Società, pur trattandosi di cifre ingenti, che per disposizione di legge non possono essere erogate in contanti, ha prodotto documentazione relativa alle modalità del pagamento. Deve, quindi, concludersi che dalla documentazione in atti risulta che i pagamenti non siano avvenuti tempestivamente. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga : -Al Sig.VIOLANTE Sebastiano, Presidente della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, la sanzione di mesi 6 (SEI) d'inibizione e quindi fino al 07.02.2019 (già inibito fino al 07.08.2018 v. CU 119 TFT s.s.2017/2018); -alla Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 1 (UNO) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.
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