C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 13/02/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: – Società A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Maurizio Perrelli soggetto appartenente alla società al momento della consumazione della violazione. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6492/140 pfi 18-19/MS/AS/ac del 28/12/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di:
- Società A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Maurizio Perrelli soggetto appartenente alla società al momento della consumazione della violazione. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6492/140 pfi 18-19/MS/AS/ac del 28/12/2018.
Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto; Visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 140 pfi18/19, avente ad oggetto: “Comportamento antisportivo dell’allenatore Perrelli Maurizio che senza giusta causa non avrebbe rispettato le funzioni previste in qualità di tecnico nei confronti della Soc. ASD Silana” (Prot. 5295)”. Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -lettera di affidamento dell’incarico del 7/09/2018 - prot. 2275/140 pfi 18-19/MS/AS/ac; -segnalazione della Società Silana Calcio 1947 del 14/12/2017 pervenuta alla Procura Federale in data 27/12/2017 e relativi allegati; -relazione del Collaboratore della Procura Dott. Antonio Lacava del 15/10/2018 e relativi allegati; -memoria difensiva della A.S.D. Silana Calcio 1947 trasmessa in data 15/11/2018 dal proprio avvocato di fiducia Avv. Luigi Ivan Congi; -audizione del Sig. Maurizio Perrelli in data 10/12/2018 davanti al rappresentante della Procura Federale Dott. Antonio Lacava; Considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale dell’A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) la stessa ha cessato tutte le attività per la stagione 2018/2019 ma allo stato non risulta revocata la propria affiliazione; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata all’odierna deferita e dalla stessa regolarmente ricevuta;
Rilevato che il Sig. Maurizio Perrelli soggetto sottoposto alle indagini è stato ascoltato in data 10/12/2018 dal rappresentante della Procura Federale Dott. Antonio Lacava, alla presenza del proprio avvocato di fiducia Avv. Roberto Principe ma dalla sua audizione non sono emersi elementi utili ai fini del proscioglimento dello stesso; Rilevato, inoltre, che l’A.S.D. Silana Calcio 1947 ha fatto pervenire una propria memoria difensiva in data 15/11/2018 tramite il proprio avvocato di fiducia Avv. Luigi Ivan Congi dalla quale però non emergono elementi utili ai fini del proscioglimento della stessa; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso il seguente comportamento ascrivibile ai soggetti di seguito indicati: - Sig. Maurizio PERRELLI, iscritto nei ruoli tecnici (codice 115.480) ed allenatore di base all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 92 comma 1 delle N.O.I.F. per essere venuto meno durante la ss 2017/2018 ai principi di lealtà, correttezza e probità derivanti dal proprio tesseramento in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. Silana Calcio 1947, per aver cessato ogni attività e per avere abbandonato la squadra a partire dal 28.11.2017 sino al 14.12.2017, nonostante la formale convocazione disposta a mezzo email del 29.11.2017 e successive convocazioni avvenute a mezzo raccomandata. Il tutto in assenza di idonea giustificazione che ne rappresentasse un legittimo impedimento; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. della società di seguito indicata: - A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione; Considerato, che nei confronti del Sig. Maurizio Perrelli si procede con separato atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - la Società A.S.D. Silana Calcio 1947 (matr. 945240) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Maurizio Perrelli soggetto appartenente alla società al momento della consumazione della violazione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’11 febbraio 2019, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per la Società A.S.D. Silana Calcio 1947 l’ammenda di € 100,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. Silana Calcio 1947(matr. 945240) è stata dichiara inattiva dal 9 Agosto 2018(C.U. n. 13 s.s. 2018/2019); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. SILANA CALCIO 1947(matr. 945240) poiché inattiva dal 9 AGOSTO 2018.
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