F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/CFA pubblicata il 2 Marzo 2022 (motivazioni) – A.S.D. WOMAN NAPOLI C5-sig. Emilio BUONOCORE-sig. Ciro MATTIELLO-Anna TROCCHIA
Decisione/0068/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0084/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0085/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0086/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0087/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni – Presidente
Antonia Fiordelisi - Componente (relatore)
Luca Cestaro - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami:
1) numero 0084/CFA/2021-2022 proposto dalla Società A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 avverso la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva ed Euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) di ammenda inflitte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione al comportamento posto in essere dal suo Presidente e legale rappresentante nonché dai propri tesserati, sigg.ri Mattiello Ciro, Procida Claudio, Gaio Massimiliano, Trocchia Anna e Vivolo Pasquale a seguito di deferimento del Procuratore Federale n. 4434/6pf2122/GC/blp del 17.12.2021;
2) numero 0085/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Emilio BUONOCORE avverso la sanzione dell’inibizione di anni 2 (due) e mesi
4 (quattro) inflitta al reclamante per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, co. 2 e 7, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F e 7 dello Statuto Federale; la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 comma 1, 61 e 66, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) e degli artt. 30 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17.12.2021;
3) numero 0086/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Ciro MATTIELLO avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17.12.2021;
4) numero 0087/CFA/2021-2022 proposto salla sig.ra Anna TROCCHIA avverso la sanzione della squalifica di giornate 15 (quindici), da scontarsi in gare ufficiali, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 commi 1, 61 e 66 N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17.12.2021.
Per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 0086/TFN-SD 2021-2022 del 19.01.2022;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi anche in videoconferenza il giorno 21 febbraio 2022, l’Avv. Antonia Fiordelisi e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio per i reclamanti ed il sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
L’odierno procedimento trae origine dall’atto di deferimento degli appellanti innanzi al Tribunale Federale - Sezione Disciplinare per rispondere delle violazioni alla normativa federale di seguito descritte:
1. Sig. BUONOCORE Emilio, all’epoca dei fatti, Presidente dell’A.S.D. Woman Napoli:
A) la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, co. 2 e 7, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F e 7, comma 1, dello Statuto Federale:
a1) per aver consentito alla calciatrice Jimenez Lopez Eugenia Del Pino, in data antecedente al tesseramento avvenuto il 30.10.2020, di disputare i seguenti incontri:
i) 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli, disputata il 18.10.2020;
ii) 2° gara Woman Napoli- Polisportiva Five Bitonto, disputata il 25.10.2020, ancorché la stessa non avesse titolo legittimante a parteciparvi;
a2) per aver consentito alla calciatrice Mazzella Roberta, in data antecedente al tesseramento avvenuto il 20.12.2020, di disputare il seguente incontro:
i) 9° gara Woman Napoli- Calcio Sangiovannese, disputata il 13.12.2020, ancorché la stessa non avesse titolo legittimante a parteciparvi;
B) la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico:
b1) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Procida Claudio, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, come indicato in distinta nelle seguenti gare:
i) 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli del 24.02.2021;
ii) 20° gara Salernitana Femminile - Woman Napoli del 28.02.2021;
iii) 21° gara Woman Napoli - Team Scaletta del 03.04.2021;
iv) 22° gara Calcio Sangiovannese - Woman Napoli del 07.04.2021;
v) 23° gara Woman Napoli – Città di Taranto del 14.04.2021;
vi) 24° gara Futsal Irpinia Femminile - Woman Napoli del 28.03.2021;
vii) Play out Andata gara Woman Napoli - Calcio Sangiovannese del 02.03.2021;
b2) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Mattiello Ciro, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, come indicato in distinta nelle seguenti gare:
i) 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli del 18.10.2020;
ii) 3° gara Cus Cosenza - Woman Napoli del 01.11.2020;
iii) 6° gara Femminile Molfetta - Woman Napoli del 22.11.2020;
iv) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;
v) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;
vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;
C) la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico:
1) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, alla sig.ra Trocchia Anna, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta Società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, come indicato in distinta nelle seguenti gare:
i) 4° gara Woman Napoli – S. Marzano del 08.11.2020;
ii) 7° gar Woman Napoli - S l rnitana Femminile del 10.02.2021;
iii) 8° gara Team Scaletta - Woman Napoli del 24.02.2021;
iv) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;
v) 10° gara Città di Taranto – Woman Napoli del 20.12.2020;
vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;
vii) 20° gara Salernitana Femminile - Woman Napoli del 28.02.2021;
viii) 21° gara Woman Napoli – Team Scaletta del 03.04.2021;
ix) 26° gara Royal Team Lamezia - Woman Napoli del 18.04.2021;
x) Play out “A” Woman Napoli - Calcio Sangiovannese del 02.05.2021;
xi) Play out “R” Calcio Sangiovannese - Woman Napoli del 09.05.2021;
2) per aver consentito, o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. GAIO Massimiliano, in costanza di formale tesseramento in qualità di dirigente, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, come indicato in distinta nelle seguenti gare:
i) 12° gara New Cap 74 – Woman Napoli del 06.01.2021;
ii) 14° gara Woman Napoli – Futsal Rionero del 17.01.2021;
iii) 15° gara Polisport. Five Bitonto – Woman Napoli del 24.01.2021;
iv) 16° gara Woman Napoli – Cus Cosenza del 31.01.2021;
v) 17° gara S. Marzano – Woman Napoli del 07.02.2021;
vi) 24° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 28.03.2021;
D) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’art. 30 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. GAIO Massimiliano, in costanza di formale tesseramento in qualità di dirigente, di svolgere le funzioni di medico della squadra della prefata Società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, nella 23° gara Woman Napoli – Città di Taranto del 14.04.2021;
E) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale, in occasione della 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli del 24.02.2021, sottoscrivendo la relativa distinta di gara nella quale il sig. PROCIDA Claudio veniva indicato come allenatore e la sig.ra TROCCHIA Anna come operatrice sanitaria, nonostante entrambi non fossero iscritti all’albo del Settore Tecnico;
F) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per aver consentito o, comunque, non impedito lo svolgimento di alcune partite giocate in casa, nonostante l’assenza del medico in panchina e l’assenza dell’ambulanza, oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite ed in particolare in occasione nelle seguenti gare:
i) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;
ii) 11° gara Woman Napoli – Futsal Irpinia Femminile del 27.12.2020;
iii) 14° gara Woman Napoli – Futsal Rionero del 17.01.2021;
iv) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;
v) 21° gara Woman Napoli – Team Scaletta del 03.04.2021;
vi) 23° gara Woman Napoli – Città di Taranto del 14.04.2021;
2. MATTIELLO Ciro, all’epoca dei fatti Dirig nte dell’A.S.D. Woman Napoli:
la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2020/2021, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, partecipando alle seguenti gare:
i) 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli del 18.10.2020;
ii) 3° gara Cus Cosenza – Woman Napoli del 01.11.2020;
iii) 6° gara Femminile Molfetta – Woman Napoli del 22.11.2020;
iv) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;
v) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;
vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;
3. Sig.ra TROCCHIA Anna, all’epoca dei fatti calciatrice dell’A.S.D. Woman Napoli:
A) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice (rivestita anche del ruolo di presidente onorario), nella stagione sportiva 2020/2021, funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo, partecipando alle seguenti gare:
i) 4° gara Woman Napoli – S. Marzano del 08.11.2020;
ii) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;
iii) 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli del 24.02.2021;
iv) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;
v) 10° gara Città Di Taranto – Woman Napoli del 20.12.2020;
vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;
vii) 20° gara Salernitana Femminile – Woman Napoli del 28.02.2021;
viii) 21° gara Woman Napoli – Team Scaletta del 03.04.2021;
ix) 26° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli del 18.04.2021;
x) Play out Andata gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 02.05.2021;
xi) Play out Ritorno gara Calcio Sangiovannese – Woman Napoli del 09.05.2021;
B) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice, nella stagione 2020/2021, sottoscritto le distinte di gara, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Woman Napoli nelle quali:
a.iv) in occasione della 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli disputata in data 18.10.2020:
- è presente la calciatrice Jimenez Lopez Eugenia Del Pio che ha preso parte alla gara non essendo ancora regolarmente tesserata;
- sono presenti solo 6 calciatrici (laddove il numero minino è 10);
- sono presenti solo 4 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);
- è indicato come allenatore Mattiello Ciro, non iscritto all’albo del settore tecnico;
a.v) in o casione della 6° gar F mminile Molf tta – Woman Napoli disputata in data 22.11.2020:
- sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minino è 10);
- è indicato come allenatore Mattiello Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;
a.vi) in occasione dell’11° gara Woman Napoli – Futsal Irpinia Femminile del 27.12.2020:
- sono presenti in distinta solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);
- sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);
- non è indicato alcun allenatore;
- non è indicato alcun medico;
a.vii) in occasione della 22° gara Calcio Sangiovannese – Woman Napoli disputata in data 07.04.2021:
- sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);
- è indicato come allenatore Procida Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;
a.viii) in occasione della 23° gara Woman Napoli – Città di Taranto disputata in data 14.04.2021:
- è indicato come allenatore Procida Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;
- è indicato come medico Gaio Massimiliano, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;
a.ix) in occasione della 25° gara Woman Napoli – New Cap 74 disputata in data 11.04.2021:
- non è indicato alcun medico; - non è indicato alcun allenatore;
a.x) in occasione della 26° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli disputata in data 18.04.2021:
- non è indicato alcun allenatore;
- è indicata come operatore sanitario/massaggiatore, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;
a.xi) in occasione del Play out Ritorno Calcio Sangiovannese – Woman Napoli disputata in data 09.05.2021:
- non è indicato alcun allenatore;
- è indicata come operatore sanitario/massaggiatore, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico.
4. la Società A.D.S. WOMAN NAPOLI C5 :
per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Buonocore Emilio, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Woman Napoli C5, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6 comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Mattiello Ciro, Procida Claudio, Gaio Massimiliano, Trocchia Anna e Vivolo Pasquale come sopra descritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare i reclami proposti separatamente in relazione alla medesima deliberazione sono riuniti d’ufficio ai sensi dell’art. 103, comma 3, C.G.S..
Osserva questa Corte che, dallo scrutinio della copiosa documentazione acquisita agli atti dell’odierno procedimento, deve ritenersi acclarata la responsabilità del sig. Buonocore Emilio, nella qualità di Presidente pro tempore della società ASD Woman Napoli C5, per le plurime e reiterate violazioni a lui ascritte, con le precisazioni appresso indicate.
In relazione alla fattispecie dell’utilizzo irregolare delle due calciatrici Jimenez Lopez Eugenia Del Pino e Mazzella Roberta, schierate in campo rispettivamente nelle gare del 18 e 25 ottobre 2020 e in quella del 13 dicembre 2020, occorre preliminarmente richiamare quanto stabilito dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F., che recita: “la data didepositodelle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenentele med simerichieste sabilisce, adognieffetto, la decorrenza del tesseramento”. Lo stesso articolo prevede altresì: “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”.
Per i/le calciatori/calciatrici cittadini stranieri al loro primo tesseramento in Italia si applica l’art. 40 quater delle N.O.I.F., a norma del quale il tesseramento “decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.”.
Orbene, in merito alla pratica di tesseramento della Jimenez Lopez Eugenia Del Pino è evidente che - trattandosi di calciatrice comunitaria proveniente dalla Federazione spagnola e di primo tesseramento in Italia – la stessa si è perfezionata solo a far data dalla comunicazione ufficiale della F.I.G.C. e non dal giorno dell’avvenuto deposito della richiesta di tesseramento (14.10.2020), come sostenuto in atti dalla difesa; in realtà, dalle risultanze istruttorie dell’Organo inquirente cristallizzate nella Relazione conclusiva del 9 ottobre 2021 (procedimento 6/pf/21-22), il tesseramento della suindicata calciatrice è avvenuto in epoca successiva alla disputa delle due partite contestate e, segnatamente, in data 30.10.2020.
Anche per quanto attiene la pratica di tesseramento della calciatrice Mazzella Roberta, si addiviene alle medesime conclusioni in merito alla irregolarità della partita disputata in data 13.12.2020, stante l’allegazione da parte della difesa del mero modulo di richiesta del tesseramento sottoscritto dall’interessata e dal Presidente p.t. della società in data 11.12.2020; viceversa, non è stata prodotta la prova dell’avvenuto deposito e/o della spedizione alla Federazione del prefato modulo, di talché non è revocabile in dubbio la circostanza acclarata dall’Organo inquirente, secondo cui il tesseramento della calciatrice Manzella si è perfezionato successivamente allo svolgimento della gara in contestazione, segnatamente in data 20.12.2020 (procedimento 6/pf/21-22).
Sul punto, come già espresso da questa Corte in diversa pronuncia, nei procedimenti di giustizia sportiva trova applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, il consolidato principio secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.” (Sez. Unite, n. 35/CFA/2021-2022).
D’altronde, la ratio della contestata fattispecie al Sig. Buonocore risiede nella responsabilità che è posta in capo ai legali rappresentanti delle società calcistiche per il principio di immedesimazione organica con il sodalizio sportivo di appartenenza, di guisa che costituisce onere - non solo del “tesserando”, ma anche del legale rappresentante della società sportiva – il compito di verificare presso gli uffici competenti il corretto svolgimento delle pratiche di tesseramento e il perfezionamento delle stesse, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società in competizione, ai sensi dell’art. 4 del C.G.S..
Quanto alle residuali violazioni, come analiticamente contestate in epigrafe al sig. Buonocore, esse devono ritenersi provate alla luce dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale e confermata dal Giudice di prime cure. Difatti, l’aver consentito o comunque non impedito - a più riprese nella stagione sportiva 2020/2021 - l’utilizzo dei soggetti ut supra identificati, privi della prescritta autorizzazione ed iscrizione ai rispettivi albi del Settore Tecnico, in qualità di allenatori ufficiali della società e sanitari/massaggiatori della squadra, si appalesa quale condotta in violazione delle norme che governano l’ordinamento sportivo ed in spregio ai fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi.
Ad analoghe conclusioni il Collegio perviene in merito all’impiego del medico sociale della squadra (in realtà tesserato come dirigente), nonché allo svolgimento di ben 6 gare di campionato senza la presenza di un’ambulanza, mettendosi così a rischio la tutela del bene incomprimibile della salute.
Tuttavia, pur emergendo a carico del sig. Buonocore un plesso di plurime e reiterate azioni e/o omissioni che lascia trasparire una gestione societaria alquanto caotica e superficiale, questa Corte ritiene che il sofferto “quadro…(omissis)”, come certificato in atti, anche se non idoneo a scalfire l’impianto accusatorio posto a suo carico, è in grado di attenuarne la gravità, nella misura per la quale si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
Per quanto attiene alle violazioni contestate al sig. Ciro Mattiello, sanzionato in prime cure con l’inibizione di mesi 6 (sei), per aver svolto le funzioni di allenatore nel corso di ben sei gare del Campionato 2020/2021 in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione ed iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 23 co. 1 N.O.I.F., in relazione agli artt. 28 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico – il Collegio ritiene che le censure dedotte dall’appellante avverso la gravità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure appaiono infondate e alquanto inconsistenti.
In realtà, dallo scrutinio della documentazione acquisita agli atti, tra cui assumono particolare valenza dimostrativa le distinte di gara scrutinate in atti, emerge non solo la responsabilità per le singole condotte realizzate, ma anche la reiterazione delle stesse.
A parere del Collegio, le doglianze poste a fondamento della tesi difensiva secondo cui “… i fatti di cui sopra sono avvenuti in periodo di piena pandemia da Covid-19 e la Società WOMAN NAPOLI C5, Società dilettantistica, ha dovuto fare suo malgrado di necessità virtù cercando di sopperire come meglioha potutoalle varie defezioni chevia via sipalesavano” risultano prive di pregio, atteso ch le criticità dovute ll’ mergenza sanitaria hanno attin o e travolto tutto il mondo dello sport, e non solo.
Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di ritenere eludibili, in un momento storico come quello attuale, le regole poste dal legislatore sportivo a presidio del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche in ambito dilettantistico.
Analogamente, per le motivazioni in parte già espresse, il Collegio ritiene acclarate - in considerazione della copiosa, dirimente ed esaustiva documentazione prodotta dalle parti - le plurime condotte ascritte alla sig.ra Trocchia Anna, all’epoca dei fatti calciatrice in costanza di tesseramento con la ASD Woman Napoli, rivestita anche del ruolo di presidente onorario.
Quanto allo svolgimento da parte della sig.ra Trocchia delle funzioni di operatore sanitario/massaggiatore, il possesso del titolo abilitativo di “Operatore Sanitario BLS-D” conseguito in data 16.03.2019, non scrimina la fattispecie di cui al Capo A) di incolpazione. Difatti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico, “possono essere iscritti nel ruolo di Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n. 741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell’elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della salute”.
Orbene, la ricorrente - pur trovandosi all’atto della contestazione in possesso di un attestato di Operatore BLS-D con idoneità a svolgere le funzioni di Primo Soccorso e Rianimazione cardiopolmonare, con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno non era abilitata allo svolgimento delle funzioni di fisioterapista o di altro titolo equipollente riconducibile all’area riabilitativo/fisioterapica, né iscritta nel precipuo ruolo degli Operatori sanitari, ai sensi del citato articolo 31 del Regolamento del Settore Tecnico.
Ma vi è di più; trovandosi la sig.ra Trocchia in costanza di tesseramento con la ASD Woman Napoli in qualità di calciatrice, non avrebbe potuto contemporaneamente tesserarsi con il diverso ruolo di sanitario/massaggiatore, peraltro irregolarmente esercitato.
In merito, infine, alla responsabilità della società ASD Woman Napoli C5, incolpata a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 CGS, il Collegio osserva che la “responsabilità diretta” - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi le rappresenta – si configura sic et sempliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria.
In siffatta fattispecie si configura un rapporto di “immedesimazione organica” tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. Quanto alla responsabilità oggettiva della Società ASD Woman Napoli C5, essa deriva dall’acclarata responsabilità dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti il cui operato è riconducibile, direttamente o indirettamente, alla sfera di interesse del sodalizio sportivo ricorrente (art. 6, comma 2, CGS).
Tuttavia, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in merito all’attenuante riconosciuta al Presidente Buonocore nella relativa parte motiva, deve di riflesso affievolirsi il plesso punitivo inflitto in prime cure alla ASD Woman Napoli C5, nella misura per la quale si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
Infine, non può essere accolta la richiesta della difesa tesa ad ottenere l’applicazione del principio della continuazione (come mutuato dal diritto penale ex art. 81 cpv. del Codice Penale), atteso che l’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”.
Proprio quest’ultimo presupposto consente di distinguere la fattispecie del reato continuato da quella del concorso materiale di reati, di talché se le violazioni sono commesse sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo; viceversa se trattasi di concorso materiale si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata.
Sul punto, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è stato evidenziato che l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi.
Inoltre, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007).
In conclusione, a giudizio del Collegio, non è sussumibile sotto il vincolo della continuazione la pluralità di azioni ed omissioni poste in essere dagli appellanti, né è ravvisabile nelle condotte realizzate da ciascuno la loro preventiva programmazione e/o rappresentazione unitaria.
P.Q.M.
Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe ai sensi dell'art. 103, comma 3, CGS, così provvede:
- relativamente al reclamo n. 0084/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5, in parziale accoglimento, ridetermina la sola sanzione pecuniaria in € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda confermando la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- relativamente al reclamo n. 0085/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Emilio Buonocore, in parziale accoglimento, ridetermina la sanzione dell'inibizione ad anni 2 (due). Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- relativamente al reclamo n. 0086/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Ciro Mattiello, lo respinge;
- relativamente al reclamo n. 0087/CFA/2021-2022 proposto dalla sig.ra Anna Trocchia, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonia Fiordelisi Mauro Mazzoni
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce