C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 14/09/2021 – Delibera – Reclamo n. 2 2021/2022 della società A.S.D. MALCESINE CALCIO (matr. 28630). La società A.S.D. MALCESINE CALCIO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 1^ Categoria del 5 settembre 2021 Pastrengo 2006 – Malcesine Calcio.

Reclamo n. 2 2021/2022 della società A.S.D. MALCESINE CALCIO (matr. 28630). La società A.S.D. MALCESINE CALCIO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 1^ Categoria del 5 settembre 2021 Pastrengo 2006 – Malcesine Calcio.

Il provvedimento impugnato riguarda la posizione irregolare del giocatore LUCA CORDIOLI, squalificato per una gara per recidiva in ammonizione con C.U. 25 del 25 settembre 2019. Il Giudice Sportivo regionale respingeva il reclamo con la seguente motivazione: “la società reclamante, seppure abbia dato prova della squalifica, non ha dato prova documentale del fatto che la società di appartenenza non abbia disputato successivamente alcuna gara del medesimo Torneo o di Torneo equiparato e che pertanto la squalifica reclamata non fosse stata effettivamente scontata alla data della disputa della gara in oggetto”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. MALCESINE CALCIO; acclarato che successivamente al provvedimento di squalifica la prima gara utile per scontare la squalifica avrebbe dovuto essere la prima gara di Trofeo Regione Veneto di 1^ Categoria della corrente Stagione Sportiva, essendo fatto notorio l'essere intervenuto medio tempore provvedimento a livello nazionale che sospendeva l'intera attività calcistica dilettantistica; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società A.S.D. MALCESINE CALCIO e infligge alla società A.S.D. PASTRENGO 2006 la sanzione della perdita della gara con il risultato Pastrengo 2006 – Malcesine Calcio 0 – 3. La tassa reclamo non è dovuta.

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