C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 14/09/2021 – Delibera – Reclamo n. 3 2021/2022 della società U.S.D. BONAVIGO 1961 (matr. 943429). La società U.S.D. BONAVIGO 1961 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria del 5 settembre 2021 Spes Poiana – Bonavigo 1961.

Reclamo n. 3 2021/2022 della società U.S.D. BONAVIGO 1961 (matr. 943429). La società U.S.D. BONAVIGO 1961 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria del 5 settembre 2021 Spes Poiana – Bonavigo 1961.

Il provvedimento impugnato riguarda la posizione irregolare del giocatore ANDREA NEGRELLO, squalificato per una gara per recidiva in ammonizione con C.U. 31 del 16 ottobre 2019. Il Giudice Sportivo regionale dichiarava irricevibile il reclamo con la seguente motivazione: “sia il preannuncio di reclamo, sia il reclamo sono stati inoltrati a mezzo posta elettronica a più soggetti e non unicamente alla segreteria di questo Ufficio, venendo pertanto meno alle disposizioni vigenti; in ogni caso, la reclamante non ha dato prova puntuale del fatto che la società di appartenenza del giocatore non ha disputato ulteriori gare del medesimo Torneo o di Torneo equivalente”. In data 10 settembre 2021 la società A.S.D. SPES POIANA per il tramite del suo difensore, avv. Corrado Perseghin, ha fatto pervenire sue controdeduzioni in ragione del fatto che le mail Pec con le quali la società U.S.D. BONAVIGO 1961 ha inviato il preavviso di reclamo e il reclamo alla segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono senza contenuto interno, prive quindi dell’atto essenziale, e non firmate digitalmente. Per tale motivo vi sarebbe irricevibilità. A sostegno, la società A.S.D. SPES POIANA si rifà alla decisione n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima sezione, depositata agli atti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società U.S.D. BONAVIGO 1961; esaminata la documentazione agli atti; preso atto della citata decisione n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima sezione; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara il ricorso improcedibile per mancata sottoscrizione dell’atto. Si addebita la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it