C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 8 2021/2022 della società A.S.D. SPORTING 88 (matr. 201494). La società SPORTING 88 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale della Delegazione di Padova di cui al C.U. 16 del 29 settembre 2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 25 settembre 2021 Real Tremignon-Sporting 88.

Reclamo n. 8 2021/2022 della società A.S.D. SPORTING 88 (matr. 201494). La società SPORTING 88 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale della Delegazione di Padova di cui al C.U. 16 del 29 settembre 2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 25 settembre 2021 Real Tremignon-Sporting 88.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato conseguito sul campo; - la sanzione della perdita della gara con il risultato Real Tremignon-Sporting 88 3-0; - la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 alla società SPORTING 88; - la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Tonietto Paolo (SPORTING 88) sino al 6.10.21. Il Giudice Sportivo provinciale motivava così il provvedimento: “emerge dal rapporto arbitrale che la società SPORTING 88 con la sostituzione al 42° minuto del 1T del giocatore Zanin Dylan con Martini Patrick (anno 2002) ha utilizzato n. 7 giocatori fuori quota, nati dal 1.1.2002, in luogo dei 6 consentiti dal regolamento pubblicato sul C.U. n. 1 del 7.7.2021 punto A/10 b) pag. 19 e C.U. n. 9 del 1.9.21 della Delegazione di Padova pag. 283”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SPORTING 88; esaminata la documentazione agli atti; rilevato dal referto arbitrale che la società SPORTING 88 ha schierato in campo complessivamente, comprese le sostituzioni, n. 7 giocatori nati nell’anno 2002 e n. 2 giocatori nati nell’anno 2001, per un totale di n. 9 giocatori c.d. fuori quota;

preso atto della disposizione di cui al C.U. 1 del 7 luglio 2021 a pagina 27 secondo la quale i limiti di partecipazione al campionato Under 19 provinciale dei calciatori in relazione all’età prevedono l’utilizzo di un massimo di 8 calciatori fuori quota nell’arco dell’intera partita, comprese le sostituzioni; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il ricorso della società SPORTING 88 confermando quanto stabilito dal Giudice Sportivo di primo grado. Si addebita la tassa reclamo.

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