C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 20/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 12 2021/2022 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009), 3^ giornata di andata, Under 19 provinciali di Verona girone B. La società PEDEMONTE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 17 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 2.10.2021 Pedemonte-Lazise.

Reclamo n. 12 2021/2022 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009), 3^ giornata di andata, Under 19 provinciali di Verona girone B. La società PEDEMONTE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 17 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 2.10.2021 Pedemonte-Lazise.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato conseguito sul campo; - la sanzione della perdita della gara con il risultato Pedemonte-Lazise 0-3; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; - la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Tommasi Giuseppe sino al 20.10.21. Il Giudice Sportivo provinciale motivava così il provvedimento: “è rilevato dagli atti di gara che la società PEDEMONTE ha utilizzato un numero superiore (7) di fuori quota, nati nell’anno 2002, rispetto a quello consentito dalle norme vigenti (6)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società PEDEMONTE; esaminata la documentazione agli atti;

ilevato dal referto arbitrale che la società PEDEMONTE ha schierato in campo complessivamente, comprese le sostituzioni, n. 7 giocatori nati nell’anno 2002, per un totale di n. 7 giocatori c.d. fuori quota; vista la disposizione di cui al C.U. 1 del 7 luglio 2021 a pagina 27 secondo la quale i limiti di partecipazione al campionato Under 19 provinciale dei calciatori in relazione all’età prevedono l’utilizzo di un massimo di 8 calciatori fuori quota, di cui un massimo di 6 nati dal 1.1.2002 in poi e massimo 2 nati dal 1.1.2001 in poi; ritenuto che la ratio della norma sia quella di consentire l’impiego di giocatori più giovani, nel caso specifico dal 2003 in poi, con una deroga per 8 giocatori nati negli anni precedenti; ritenuto che il fatto di prevedere la possibilità che di questi 8 giocatori 2 possano essere nati nel 2001, non esclude la possibilità che tutti e 8 possano invece essere nati nel 2002; atteso che in caso contrario si creerebbe una discriminazione ed una distonia con la ratio della norma che vedrebbe avvantaggiare chi in realtà schiera giocatori di età maggiore; richiamata la propria conforme giurisprudenza nel senso di cui sopra (cfr. reclamo n. 4 2021/2022 C.U. 33 del 6.10.21); P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di accogliere il reclamo della società PEDEMONTE confermando il risultato conseguito sul campo e revocando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo non è dovuta.

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