C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 20/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 13 2021/2022 della società A.S.D. CITTA’ DI ASOLO (matr. 919114), 3^ giornata di andata, 2^ Categoria girone S. La società CITTA’ DI ASOLO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Treviso pubblicata sul C.U. 20 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato di 2^ Categoria del 3.10.2021 Castion-Città di Asolo.

Reclamo n. 13 2021/2022 della società A.S.D. CITTA’ DI ASOLO (matr. 919114), 3^ giornata di andata, 2^ Categoria girone S. La società CITTA’ DI ASOLO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Treviso pubblicata sul C.U. 20 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato di 2^ Categoria del 3.10.2021 Castion-Città di Asolo.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la sanzione della perdita della gara con il risultato Castion-Città di Asolo 3-0; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; - la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Dal Bello Dante sino al 19.10.21. Il Giudice Sportivo provinciale motivava così il provvedimento: “dal referto arbitrale risulta che al 24’ del 2T l’Arbitro ha ammonito il giocatore ATALA JOEL (CITTA’ DI ASOLO); effettuati gli accertamenti di rito presso l’ufficio tesseramenti del CRV, risulta che il giocatore non è tesserato e quindi non aveva titolo di partecipare alla gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società CITTA’ DI ASOLO; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che il reclamo è stato depositato non a mezzo di posta elettronica certificata – per tale intendendosi l’indirizzo Pec della segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale – ma soltanto a mezzo posta elettronica ordinaria (anche a non voler considerare l’ulteriore circostanza che la reclamante ha utilizzato non già l’indirizzo della segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma quello del Segretario del CR Veneto, e prescindendo altresì dal fatto che, del tutto irritualmente, il preannuncio di reclamo è stato depositato presso la segreteria della Delegazione provinciale di Treviso); rilevato che quanto sopra costituisce violazione dell’art. 76 comma 3 CGS ed assorbe ogni altra questione; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo della società CITTA’ DI ASOLO. La tassa reclamo viene addebitata.

 

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