C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 27/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 16 2021/2022 della società SSDARL MM SAREGO ACADEMY (matr. 951445), 2^ giornata di Andata, Campionato Under 19 Provinciali di Vicenza girone A. La società MM SAREGO ACADEMY propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Vicenza pubblicata sul C.U. 15 del 13.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 Provinciali del 9.10.2021 Castelgomberto Lux-MM Sarego Academy. Il provvedimento impugnato riguarda:la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la sanzione della perdita della gara con il risultato Castelgomberto Lux-MM Sarego Academy 3-0; – la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; – la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Giaquinta Fabio sino al 25.10.21.

 

Reclamo n. 16 2021/2022 della società SSDARL MM SAREGO ACADEMY (matr. 951445), 2^ giornata di Andata, Campionato Under 19 Provinciali di Vicenza girone A. La società MM SAREGO ACADEMY propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Vicenza pubblicata sul C.U. 15 del 13.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 Provinciali del 9.10.2021 Castelgomberto Lux-MM Sarego Academy. Il provvedimento impugnato riguarda:la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la sanzione della perdita della gara con il risultato Castelgomberto Lux-MM Sarego Academy 3-0; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; - la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Giaquinta Fabio sino al 25.10.21.

 Il Giudice Sportivo provinciale, nel rigettare il ricorso presentato dalla società Castelgomberto Lux in quanto inammissibile e accertato tuttavia l’impiego durante la gara del calciatore Piana Riccardo in posizione irregolare in quanto non tesserato, sanzionava la società MM SAREGO ACADEMY come sopra riportato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società MM SAREGO ACADEMY; esaminata la documentazione agli atti; visto il tenore del combinato disposto degli artt. 65 lettera d) e 10 comma 6 del CGS che consente al Giudice Sportivo di provvedere autonomamente a sanzionare la società che utilizza giocatori in posizione irregolare; ritenuto non pertinente il richiamo alla decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. 71 del 27.2.2019 in quanto relativa a diverso caso di errore tecnico; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo della società MM SAREGO ACADEMY confermando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo provinciale. La tassa reclamo viene addebitata.

 

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