C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 27/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 17 2021/2022 della società U.S. SANMARTINOCOLLE (matr. 930654), 4^ giornata di Andata, Campionato di Prima Categoria girone I. La società SANMARTINOCOLLE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 36 del 13.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Prima Categoria del 9.10.2021 Sanmartinocolle-Calcio Cordignano.
Reclamo n. 17 2021/2022 della società U.S. SANMARTINOCOLLE (matr. 930654), 4^ giornata di Andata, Campionato di Prima Categoria girone I. La società SANMARTINOCOLLE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 36 del 13.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Prima Categoria del 9.10.2021 Sanmartinocolle-Calcio Cordignano.
Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per 4 gare effettive del calciatore Serafin Luca per condotta irriguardosa con contatto fisico (rif. art. 36 comma 1 lettera b) del CGS). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società SANMARTINOCOLLE; esaminata la documentazione agli atti; sentito l’Arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara; attesa la fede privilegiata del contenuto del rapporto arbitrale ex. art. 61 comma 1 CGS; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo della società SANMARTINOCOLLE confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo regionale. La tassa reclamo viene addebitata.
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