C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 27/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 19 2021/2022 della società G.S.D. LE TORRI BERTESINA (matr. 63329), 5^ giornata di Andata, Campionato di Promozione girone B. La società LE TORRI BERTESINA ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Promozione del 17.10.2021 Le Torri Bertesina-Caldogno Calcio.

Reclamo n. 19 2021/2022 della società G.S.D. LE TORRI BERTESINA (matr. 63329), 5^ giornata di Andata, Campionato di Promozione girone B. La società LE TORRI BERTESINA ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Promozione del 17.10.2021 Le Torri Bertesina-Caldogno Calcio.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la squalifica per 6 gare effettive dell’allenatore Sgrigna Alessandro; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; - la sanzione di squalifica per 2 gare effettive a carico del calciatore Zini Nicolò. Il Giudice Sportivo regionale motivava così il provvedimento: “nell’applicare la sanzione dell’ammonizione inflitta dall’arbitro, si è accertato che l’allenatore Sgrigna Alessandro non è tesserato. Il suo impiego non doveva essere autorizzato dalla società LE TORRI BERTESINA”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società LE TORRI BERTESINA; esaminata la documentazione agli atti; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti, dai quali si evince che l’allenatore Sgrigna Alessandro risulta effettivamente tesserato dal 6.10.21; ritenuta non impugnabile la sanzione comminata al calciatore Zini Nicolò in quanto non superiore alle due giornate di squalifica; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società LE TORRI BERTESINA revocando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo regionale per quanto riguarda l’allenatore Sgrigna Alessandro e confermando la sanzione relativa al calciatore Zini Nicolò. La tassa reclamo non è dovuta

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