C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 27/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 23 2021/2022 della società U.S.D. OPITERGINA (matr. 34930), 5^ giornata di Andata, Campionato di Eccellenza girone C. La società OPITERGINA ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Eccellenza del 17.10.2021 Liapiave-Opitergina.
Reclamo n. 23 2021/2022 della società U.S.D. OPITERGINA (matr. 34930), 5^ giornata di Andata, Campionato di Eccellenza girone C. La società OPITERGINA ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Eccellenza del 17.10.2021 Liapiave-Opitergina.
Il provvedimento impugnato riguarda: - la squalifica per 6 gare effettive dell’allenatore Costantini Maurizio; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00;
Il Giudice Sportivo regionale motivava così il provvedimento: “nell’applicare la sanzione dell’ammonizione inflitta dall’arbitro, è emerso che Costantini Maurizio non è tesserato. Per tale motivo, la società Opitergina non poteva impiegarlo come allenatore”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società OPITERGINA; esaminata la documentazione agli atti; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti, dai quali si evince che l’allenatore Costantini Maurizio risulta effettivamente tesserato dal 9.10.21; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo della società OPITERGINA revocando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo regionale. La tassa reclamo non è dovuta.
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