C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 04/11/2021 – Delibera – Reclamo n. 24 2021/2022 della società A.S.D. ROMANO CALCIO A 5 (matr. 947491), Campionato di Calcio a 5 Serie D girone A, 3^ giornata di Andata, 15.10.2021 Futsal Città Murata-Romano Calcio a 5. Propone preannuncio di reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società ROMANO CALCIO A 5 attraverso il suo difensore, studio legale associato Pontarollo Melluso di Bassano del Grappa (VI), avverso delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 20.10.2021.

 

Reclamo n. 24 2021/2022 della società A.S.D. ROMANO CALCIO A 5 (matr. 947491), Campionato di Calcio a 5 Serie D girone A, 3^ giornata di Andata, 15.10.2021 Futsal Città Murata-Romano Calcio a 5. Propone preannuncio di reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società ROMANO CALCIO A 5 attraverso il suo difensore, studio legale associato Pontarollo Melluso di Bassano del Grappa (VI), avverso delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 20.10.2021.

Il provvedimento impugnato si riferisce a: - n. 2 giornate di squalifica al calciatore FRISON ANDREA, per utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 comma 1 lett. a) del CGS); - n. 4 giornate di squalifica al calciatore LA MATTINA ALESSIO, per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, con utilizzo di espressioni anche blasfeme (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS); - n. 1 mese di inibizione al dirigente VETTORI MARCO per condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS); - n. 3 mesi di inibizione al dirigente e allenatore MORO CHRISTOFER, di cui uno per aver agito per motivi ignobili, anche in ragione del suo ruolo di allenatore, stante la sua condotta gravemente ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 14 comma 1 lett. d) CGS); - ammenda di Euro 85,00 con diffida ad esercitare un attento controllo reprensivo sui propri sostenitori. All’esito dell’esame delle evidenze in atti, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per il sig. Frison Andrea e non accoglie il ricorso nel resto, confermando la decisione del Giudice di primo grado e disponendo l’addebito della tassa reclamo non versata. Riserva la motivazione nei termini di cui all’art. 51 comma 1 CGS.

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