C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 10/11/2021 – Delibera – Reclamo n. 26 2021/2022 della società F.C.D. DOLO 1909 (matr. 915643), Campionato Under 15 provinciali girone C, 4^ giornata di Andata, gara del 24.10.2021 Zero Branco FBC-Dolo 1909. La società DOLO 1909 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia pubblicata sul C.U. 28 del 27.10.2021.

Reclamo n. 26 2021/2022 della società F.C.D. DOLO 1909 (matr. 915643), Campionato Under 15 provinciali girone C, 4^ giornata di Andata, gara del 24.10.2021 Zero Branco FBC-Dolo 1909. La società DOLO 1909 propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia pubblicata sul C.U. 28 del 27.10.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato conseguito sul campo (2-5); - la perdita della gara con il risultato di 3-0; - l’ammenda di Euro 30,00; - l’inibizione all’8.11.2021 al sig. Pasqualotto Antonio (Dirigente accompagnatore) per aver sostituito, al 32’ del 2T il giocatore n. 2 Gallenda Samuele con il n. 19 Pettenò Stefano, contravvenendo alle disposizioni del regolamento che consente il massimo di n. 7 sostituzioni nel corso della gara per la categoria Giovanissimi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società DOLO 1909; rilevato che il reclamo è stato trasmesso non come allegato alla Pec ma come testo della Pec medesima senza apposizione di firma ordinaria né digitale e senza peraltro inserire in copia la società controparte (art. 76 comma 3 CGS); atteso inoltre che il reclamo non presentava cenno al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 comma 2 CGS); P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di dichiarare il reclamo irricevibile. La tassa reclamo viene addebitata.

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