C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 12/11/2021 – Delibera – sul reclamo n. 24/2021/2022 della società A.S.D. ROMANO CALCIO A 5 (matr. 947491), Campionato di Calcio a 5 Serie D girone A, 3^ giornata di Andata, 15.10.2021 Futsal Città Murata-Romano Calcio a 5.

sul reclamo n. 24/2021/2022 della società A.S.D. ROMANO CALCIO A 5 (matr. 947491), Campionato di Calcio a 5 Serie D girone A, 3^ giornata di Andata, 15.10.2021 Futsal Città Murata-Romano Calcio a 5.

A seguito dell’esame della documentazione ufficiale in atti, dell’audizione dei ricorrenti e del Direttore di gara la Corte sportiva d'appello territoriale osserva quanto segue. L'arbitro, chiamato a chiarimenti, ha confermato quanto riportato nel referto di gara e nel supplemento di rapporto fornendo le precisazioni sopra riportate. A riguardo si sottolinea come, nel giudizio sportivo, il rapporto di gara abbia valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art.61.1 del C.G.S. (cfr. ex multis delibera di codesta Corte, comunicato 42 del 4.11.2015). Il referto arbitrale inoltre mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata, come avvenuto nel caso in esame. Circa la richiesta formulata dal Romano Calcio a 5 di sentire quali testimoni gli osservatori federali e/o gli arbitri presenti a bordo campo, si rileva come codesta Corte abbia già ritenuto che il verbale redatto dall’Osservatore tecnico arbitrale non possa trovare ingresso in un procedimento caratterizzato dalla fede privilegiata del referto del direttore di gara (cfr. Delibera Corte Sportiva di Appello Territoriale CU N. 67 del 13/02/2019) e per la medesima ragione non ritiene ammissibile l'audizione di tali soggetti quali testimoni e non ritiene ammissibile la richiesta di identificarli al fine di richiedere l’esibizione del materiale audio-visivo dagli stessi raccolto. Materiale audio-visivo che, in ogni caso, non sarebbe acquisibile poiché non rientrante nei casi tipizzati dall’art 61.2. C.G.S. In ordine alle istanze istruttorie formulate dai ricorrenti, esaminati i nuovi elementi probatori indicati dalla Società, si ritiene che gli stessi non siano in grado di inficiare quanto già ricostruito nel referto e nel supplemento di rapporto dell’arbitro che ha appunto fede privilegiata. Per completezza si rappresenta che i ricorrenti non hanno indicato i singoli capitoli di prova, come disposto dall’art 60. CO 2 CGS, e ciò a pena di inammissibilità. Anche le dichiarazioni prodotte dai ricorrenti incorrono negli stessi limiti citati circa le richieste testimonianze in ordine alla loro ammissibilità nel processo sportivo. Al di là del rilievo che tali prove possano avere, le stesse non sono in grado di incrinare la fede privilegiata del referto arbitrale. Le dichiarazioni dovrebbero avere almeno altrettanta fede privilegiata (es.: verbale dei Carabinieri o dichiarazioni dell’Autorità sanitaria pubblica) del che non può dirsi nel caso in esame. P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di respingere il reclamo presentato dalla Società Romano Calcio a 5; di confermare la sanzione della squalifica di due giornate a Frison Andrea, la squalifica di quattro giornate a La Mattina Alessio, l’inibizione di un mese al dirigente Vettori Marco, l’inibizione di tre mesi all’allenatore Moro Christofer, nonché l’ammenda di Euro 85,00 alla società Romano calcio 5, con diffida ad esercitare un attento controllo repressivo sui propri sostenitori e di disporre l’addebito della tassa di reclamo, stante il rigetto dello stesso.

 

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