C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 24/11/2021 – Delibera – Reclamo n. 33 2021/2022 della società A.S.D. MONTE FUTSAL (matr. 943469), Campionato Calcio a 5 Under 17 maschile girone 3, 5^ giornata di Andata, gara del 6.11.2021 Monte Futsal-Dibiesse Calcetto Miane. La società MONTE FUTSAL propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 34 del 10.11.2021 della Delegazione regionale di Calcio a 5.
Reclamo n. 33 2021/2022 della società A.S.D. MONTE FUTSAL (matr. 943469), Campionato Calcio a 5 Under 17 maschile girone 3, 5^ giornata di Andata, gara del 6.11.2021 Monte Futsal-Dibiesse Calcetto Miane. La società MONTE FUTSAL propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 34 del 10.11.2021 della Delegazione regionale di Calcio a 5.
Il provvedimento impugnato riguarda: - n. 5 giornate di squalifica al sig. Bertin Andrea (calciatore), il quale veniva identificato come persona che, a fine gara, scavalcava il parapetto della tribuna ed entrava negli spogliatoi. All’invito dell’arbitro di uscire dai locali, lo stesso Bertin si rifiutava iniziando ad offenderlo e deriderlo ripetutamente. Veniva successivamente allontanato dal capitano del Monte Futsal; - Euro 60,00 di ammenda alla società per aver consentito l’ingresso negli spogliatoi di persone non aventi titolo (pena ridotta per il fattivo comportamento del capitano del Monte Futsal). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società MONTE FUTSAL; sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato quanto riportato nel proprio rapporto, aggiungendo peraltro che il calciatore Bertin Andrea inizialmente aveva contestato la sua direzione di gara ed in particolare la mancata concessione di un calcio di rigore. Questa sarebbe stata in realtà l’origine del suo atteggiamento aggressivo; attesa la fede privilegiata di quanto dichiarato dal direttore di gara ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS; PQM
La Corte delibera di respingere il reclamo della società MONTE FUTSAL confermando le sanzioni del Giudice Sportivo di primo grado. La tassa reclamo viene addebitata.
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