C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 37 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO BUSSOLENGO (matr. 58764), Campionato di Prima Categoria girone A, 8^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Calcio Bussolengo-Malcesine. La società CALCIO BUSSOLENGO nella persona del suo Presidente, sig. Emilio Montresor, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 46 del 17.11.2021.

Reclamo n. 37 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO BUSSOLENGO (matr. 58764), Campionato di Prima Categoria girone A, 8^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Calcio Bussolengo-Malcesine. La società CALCIO BUSSOLENGO nella persona del suo Presidente, sig. Emilio Montresor, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 46 del 17.11.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato conseguito sul campo (3-3); - l’assegnazione del risultato 0-3; - la penalizzazione di un punto in classifica; - l’inibizione al sig. Franchini Marco (dirigente) sino a tutto il 29.11.2021 per non aver utilizzato, obbligatoriamente, un giocatore nato dal 1.1.2000 in poi per un tempo di circa 20 minuti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO BUSSOLENGO; esaminata la documentazione agli atti; chiesti chiarimenti all’arbitro in ordine a due difformità presenti nel referto arbitrale, precisamente: 1. l’identità del calciatore n. 6 del Calcio Bussolengo, il quale risulta essere Benetolo Francesco (anno 2000) nella distinta arbitrale e Berzacola Nicolò (anno 1997) in quella della società; 2. l’ordine delle sostituzioni tra quanto indicato nel referto e quanto risulta dal rapportino arbitrale firmato, oltre che dall’arbitro, dai dirigenti delle due società; sentito in proposito l’arbitro, il quale in data 24.11.21 inviava supplemento di rapporto con cui confermava l’identità del n. 6 in Berzacola Nicolò (anno 1997) nonché le sostituzioni effettuate durante la gara così come riportate nel rapportino arbitrale; acclarato pertanto che, per un tempo di 5 minuti non prendeva parte alla gara alcun giocatore nato dall’1.1.2000 così come previsto dal regolamento pubblicato sul C.U. n. 1 del 7.7.2021 a pagina 16; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il ricorso promosso dalla società CALCIO BUSSOLENGO confermando le sanzioni del Giudice sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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