C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 39 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO PONTE NELLE ALPI (matr. 780529), Campionato di Seconda Categoria di Belluno girone T, 8^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Calcio Ponte nelle Alpi-Vittsangiacomo. La società CALCIO PONTE NELLE ALPI nella persona del suo Presidente, sig. enrico Collarin, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Belluno pubblicata sul C.U. 25 del 17.11.2021.
Reclamo n. 39 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO PONTE NELLE ALPI (matr. 780529), Campionato di Seconda Categoria di Belluno girone T, 8^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Calcio Ponte nelle Alpi-Vittsangiacomo. La società CALCIO PONTE NELLE ALPI nella persona del suo Presidente, sig. enrico Collarin, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Belluno pubblicata sul C.U. 25 del 17.11.2021.
Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per cinque gare effettive comminata al sig. DE VETTOR GIMMI (ALLENATORE): due gare per reiterato comportamento violento nei confronti di dirigenti e calciatori avversari presenti in panchina; una gara per ingiurie nei confronti del direttore di gara; una gara per atteggiamenti minacciosi e una per reiterate proteste sempre nei confronti dell’arbitro a gara terminata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO PONTE NELLE ALPI; esaminata la documentazione agli atti; preso atto che la società non ha espresso nel reclamo richiesta di essere sentita; sentito in proposito l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara; attesa la fede privilegiata di quanto dichiarato dal direttore di gara ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società CALCIO PONTE NELLE ALPI confermando le sanzioni del Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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