C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 45 2021/2022 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009), Campionato Under 19 Provinciali di Verona girone B, 9^ giornata di Andata, gara del 20.11.2021 Pedemonte-Pieve San Floriano. La società PEDEMONTE nella persona del suo Presidente, sig. Graziano Baltieri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 29 del 24.11.2021.

Reclamo n. 45 2021/2022 della società POL. PEDEMONTE (matr. 780009), Campionato Under 19 Provinciali di Verona girone B, 9^ giornata di Andata, gara del 20.11.2021 Pedemonte-Pieve San Floriano. La società PEDEMONTE nella persona del suo Presidente, sig. Graziano Baltieri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 29 del 24.11.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda le sanzioni inflitte a seguito di prima rinuncia, ovvero: - la perdita della gara con punteggio 0-3; - l’ammenda di Euro 200,00; in quanto le giustificazioni palesate dal Presidente della società Pedemonte ed allegate al rapporto arbitrale in merito all’asserita impossibilità di partecipare alla gara da parte dei propri giocatori non potevano essere considerate sufficienti poiché non in linea con le disposizioni per l’emergenza Covid-19 di cui al protocollo FIGC stagione sportiva 2021/2022 e richiamate nei C.U. n. 11 del 8.9.2021 e n. 15 del 29.9.2021 della Delegazione di Verona. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PEDEMONTE; esaminata la documentazione agli atti; verificato che:

- l’atteggiamento assunto dalla società Pedemonte è stato assolutamente prudenziale, confermato successivamente dalle risultanze dei tamponi molecolari dei giorni seguenti che hanno accertato la positività sia del sig. Tommasi Giuseppe che del di lui figlio Tommasi Luca; - anche la società Pieve San Floriano si era detta da subito disponibile al rinvio della partita, avvalorando così l’atteggiamento prudenziale del Pedemonte; - esistevano pertanto le condizioni sin dalla data dell’incontro per l’applicazione del protocollo di cui FIGC per l’emergenza Covid 2021/2022; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di accogliere il ricorso della società Pedemonte riformando totalmente quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone quindi lo svolgimento della gara. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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