C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 46 2021/2022 della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA (matr. 920528), Campionato di Seconda Categoria di Verona girone C, 9^ giornata di Andata, gara del 21.11.2021 Ares Calcio Verona-Noi La Sorgente. La società ARES CALCIO VERONA nella persona del suo Presidente, sig. Adriano Verzini, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 29 del 24.11.2021.

 

Reclamo n. 46 2021/2022 della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA (matr. 920528), Campionato di Seconda Categoria di Verona girone C, 9^ giornata di Andata, gara del 21.11.2021 Ares Calcio Verona-Noi La Sorgente. La società ARES CALCIO VERONA nella persona del suo Presidente, sig. Adriano Verzini, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 29 del 24.11.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda l’ammenda di Euro 80,00 per comportamento antisportivo da parte dei sostenitori della società ospitante, i quali interrompevano le azioni offensive degli avversari costringendo il Direttore di gara ad interrompere il gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ARES CALCIO VERONA; esaminata la documentazione agli atti; visto l’art. 76 comma 2 CGS secondo cui “il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; ritenuto che nel caso di specie il reclamo (seppur non preceduto da preannuncio) avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del preannuncio come da consolidata giurisprudenza federale (vedi ad esempio delibera Corte Sportiva d’Appello II Sezione, C.U. 132/CSA 2018/2019 a pag. 2); atteso che il reclamo è stato depositato alla segreteria della Corte in data 28.11.2021, oltre quindi il termine previsto per il deposito del preannuncio; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società ARES CALCIO VERONA. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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