C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 22/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 51 2021/2022 della società POL. AURORA LEGNARO (matr. 947069), Campionato Under 15 provinciali di Padova girone C, 10^ giornata di Andata, gara dell’8.12.2021 Codevigo-Aurora Legnaro. La società AURORA LEGNARO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giorgio Carraro, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 29 del 10.12.2021

Reclamo n. 51 2021/2022 della società POL. AURORA LEGNARO (matr. 947069), Campionato Under 15 provinciali di Padova girone C, 10^ giornata di Andata, gara dell’8.12.2021 Codevigo-Aurora Legnaro. La società AURORA LEGNARO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giorgio Carraro, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 29 del 10.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per n. 7 gare effettive comminata al sig. Palazzin Riccardo (calciatore) così motivandola: terminata la gara, mentre le squadre uscivano dal terreno di gioco, veniva incontro all’arbitro con fare minaccioso gridando pesanti insulti tra i quali “sporco negro”, “mongoloide” e “becco”; alla vista del provvedimento disciplinare assumeva un atteggiamento ironico e provocatorio battendogli le mani e cercando di colpirlo con uno sputo senza riuscirci. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società AURORA LEGNARO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il direttore di gara che ha confermato integralmente il suo rapporto; ritenuto, alla luce della fede privilegiata da ascrivere al rapporto arbitrale, non contraddetto da circostanze oggettive, che i fatti ascritti al calciatore Palazzin Riccardo sono da considerare provati; ritenuto che la sanzione applicata dal Giudice di prime cure appare congrua rispetto alle violazioni addebitate; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il ricorso della società AURORA LEGNARO confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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