C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 05/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 54 2021/2022 della società S.S.D. AC VEDELAGO A R.L. (matr. 920591), Campionato Under 19 Élite girone A, 11^ giornata di Andata, gara del 15.12.2021 AC Vedelago-Union Eurocassola. La società AC VEDELAGO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Claudio Volpato, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 58 del 22.12.2021.

Reclamo n. 54 2021/2022 della società S.S.D. AC VEDELAGO A R.L. (matr. 920591), Campionato Under 19 Élite girone A, 11^ giornata di Andata, gara del 15.12.2021 AC Vedelago-Union Eurocassola. La società AC VEDELAGO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Claudio Volpato, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 58 del 22.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica del sig. Franchetto Massimo (allenatore) sino al 10.1.2022. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società AC VEDELAGO; esaminata la documentazione agli atti; visto il supplemento di rapporto inviato dall’arbitro il quale attribuisce al sig. Roggia James (allenatore dell’Union Eurocassola) il comportamento scorretto oggetto di provvedimento disciplinare erroneamente attribuito al sig. Franchetto Massimo (allenatore dell’AC VEDELAGO); rilevato che, con ogni evidenza, il Giudice sportivo ha per mero errore materiale irrogato al sig. Franchetto Massimo la sanzione che in realtà doveva essere applicata al sig. Roggia James; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, di accogliere il reclamo della società AC VEDELAGO annullando la squalifica sino al 10.1.2022 al sig. Franchetto Massimo (AC VEDELAGO) e comminandola invece al sig. Roggia James (UNION EUROCASSOLA). La tassa reclamo non è dovuta.

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