C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 55 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO TRISSINO (matr. 9430661) Campionato Under 17 regionali girone A, 13^ giornata di Andata, gara del 19.12.2021 Pescantina Settimo-Calcio Trissino. La società CALCIO TRISSINO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Marco Bicego, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 58 del 22.12.2021.

Reclamo n. 55 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO TRISSINO (matr. 9430661) Campionato Under 17 regionali girone A, 13^ giornata di Andata, gara del 19.12.2021 Pescantina Settimo-Calcio Trissino. La società CALCIO TRISSINO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Marco Bicego, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 58 del 22.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda la ripetizione della gara a seguito di errore tecnico del Direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO TRISSINO; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che il reclamo non risulta notificato alla controparte, come del resto fatto presente dalla società Pescantina Settimo in data 2.1.22 conseguentemente al ricevimento della comunicazione di fissazione udienza da parte della Segreteria della Corte; visto l’art. 76 comma 3 del CGS (il reclamo deve essere depositato a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare); P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di dichiarare il reclamo della società CALCIO TRISSINO inammissibile. La tassa reclamo viene addebitata.

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