C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 57 2021/2022 della società MONIEGO CALCIO (matr. 205525) Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2 girone E, 2^ giornata di Ritorno, gara del 22.12.2021 Moniego Calcio-MM Al Pozzo C5. La società MONIEGO CALCIO propone preannuncio di reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 50 del 5.1.2021 della Divisione regionale di Calcio a 5.

Reclamo n. 57 2021/2022 della società MONIEGO CALCIO (matr. 205525) Coppa Veneto di Calcio a 5 Serie C2 girone E, 2^ giornata di Ritorno, gara del 22.12.2021 Moniego Calcio-MM Al Pozzo C5. La società MONIEGO CALCIO propone preannuncio di reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 50 del 5.1.2021 della Divisione regionale di Calcio a 5.

Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica fino al 30.6.2023 del sig. Pistellato Emanuele (calciatore) con la seguente motivazione: “a seguito di una rete subita dalla propria squadra, ha scagliato il pallone verso l’Arbitro senza colpirlo. Si è quindi diretto correndo verso lo stesso con fare arrogante e minaccioso offendendolo. Alla notifica del provvedimento di espulsione decretato dal Direttore di gara, si è portato faccia a faccia con l’Arbitro spingendolo con veemenza e attingendolo con uno sputo. I compagni di squadra lo portavano quindi verso gli spogliatoi, nel tragitto reiterava offese e frasi blasfeme. Mentre si dirigeva al parcheggio accompagnato dai dirigenti della squadra di casa, l’Arbitro veniva deriso dal Pistellato che gli augurava un fatale incidente stradale”. Al preannuncio, presentato nei termini previsti dal C.U. 50/A della FIGC (Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2021/2022) la società MONIEGO CALCIO non ha fatto seguire il reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ne prende atto e si pronuncia per il non luogo a procedere. La tassa reclamo viene addebitata (art. 48 co. 2 CGS)

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