C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 26/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 58 2021/2022 della società A.S.D. SANVITOCATRENTA (matr. 940789). Campionato di Seconda Categoria, 13^ giornata di Andata, gara del 29.12.2021 Sanvitocatrenta-Concordia. La società SANVITOCATRENTA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Aldo Trabucco e per il tramite del proprio difensore avv. Francesco Maria Poncato del foro di Vicenza, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 28 del 5.1.2022.
Reclamo n. 58 2021/2022 della società A.S.D. SANVITOCATRENTA (matr. 940789). Campionato di Seconda Categoria, 13^ giornata di Andata, gara del 29.12.2021 Sanvitocatrenta-Concordia. La società SANVITOCATRENTA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Aldo Trabucco e per il tramite del proprio difensore avv. Francesco Maria Poncato del foro di Vicenza, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 28 del 5.1.2022.
Il provvedimento impugnato riguarda le seguenti sanzioni: - non omologazione del risultato conseguito sul campo (2-1) e la perdita della gara con il risultato di 0- 3; - l’inibizione del sig. Salvatore Cianci (dirigente accompagnatore) per n. 2 giornate; - l’ammenda di Euro 60,00; per aver utilizzato nel corso della gara il giocatore con maglia n. 14, entrato al minuto 30’ del secondo tempo al posto del giocatore con maglia n. 11; detto giocatore non compariva nella distinta di gara e, di conseguenza, non era stato identificato prima dell’inizio della gara e nemmeno successivamente. L’ingresso in campo del giocatore n. 14 risulta confermato anche dal rapportino di sostituzione consegnato all’addetto all’arbitro con sottoscrizione del dirigente accompagnatore della società SANVITOCATRENTA. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SANVITOCATRENTA; esaminata la documentazione agli atti; sentito il difensore della società reclamante, avv. Poncato; rilevato che la il preannuncio di reclamo non è stato notificato alla controparte e che il reclamo è stato notificato alla stessa il giorno 17.1.22, quindi dopo sette giorni dall’invio degli atti alla reclamante da parte della Segreteria della Corte, avvenuto in data 10.1.22; visto l’art. 76 co. 2 e 3 CGS secondo cui il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2) e il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3); considerato che la tardiva comunicazione del reclamo alla controparte contraddice espressamente la previsione del suddetto articolo ed è idonea ad incidere sul diritto di difesa della controparte stessa che, nel caso di specie, non ha nemmeno fatto pervenire alcuna deduzione difensiva; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il ricorso. La tassa reclamo viene addebitata.
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