C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 02/03/2022 – Delibera – Reclamo n. 61 2021/2022 della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO (matr. 932136). Campionato Under 15 regionali maschili/C, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 LuparenseUnion Camposanmartino. La società UNION CAMPOSANMARTINO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Mauro Claudio Casotto, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 72 del 16.2.2022.

Reclamo n. 61 2021/2022 della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO (matr. 932136). Campionato Under 15 regionali maschili/C, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 LuparenseUnion Camposanmartino. La società UNION CAMPOSANMARTINO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Mauro Claudio Casotto, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 72 del 16.2.2022.

Il provvedimento impugnato riguarda la seguente sanzione: - Squalifica sino al 31.3.2022 inflitta al sig. LUCA DE SANTI (allenatore), espulso dal terreno di gioco in quanto manteneva un atteggiamento offensivo nei confronti dell’Arbitro, anche reagendo alle Sue decisioni con comportamenti di stizza, come prendere a calci la rete e la panchina. All’uscita dal terreno di gioco, continuava ad insultare l’Arbitro e ad istigare il pubblico a persistere nelle offese contro il Direttore di gara. Sanzione aggravata tenuto conto della giovane età dei giocatori e del ruolo educativo che riveste l’allenatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società UNION CAMPOSANMARTINO; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che il reclamo è stato trasmesso non come allegato alla Pec ma come testo della Pec medesima senza apposizione di firma ordinaria né digitale; preso atto della decisione n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima sezione, che ha ritenuto necessaria l’apposizione della firma per rendere ammissibile il ricorso; rilevato altresì il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ovvero l’addebito sul conto campionato autorizzato dalla reclamante, così come previsto dagli art. 48 comma 2 e 76 comma 2 CGS; considerato pertanto che il ricorso privo di tali elementi deve considerarsi inammissibile; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara il ricorso presentato dalla società UNION CAMPOSANMARTINO inammissibile. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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