C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 29/09/2021 – Delibera – gara del 19/ 9/2021 CONDOR S.A. TREVISO – VILLORBA CALCIO
gara del 19/ 9/2021 CONDOR S.A. TREVISO - VILLORBA CALCIO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 28 del 22.09.2021, rilevato dalla distinta allegata al R.A. che la società Villorba Calcio schierava in campo il giocatore n. 1 nato in data 01.12.2009; visto il regolamento ufficiale del Torneo il quale espressamente prevede che: Possono prendere parte all’attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12' anno di età; che tale regola è derogabile, su espressa richiesta ed autorizzazione del S.G.S. per tramite del Comitato di appartenenza, facendo partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età prima della disputa della gara; PQM il G.S. delibera di sanzionare la società VILLORBA CALCIO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato conseguito sul campo CONDOR S.A. TREVISO - VILLORBA CALCIO 6 - 1, nonchè con la penalizzazione di un punto in classifica; stante la gravità del fatto, aver permesso l'accesso in campo di un calciatore non in età, esponendolo pertanto alla possibile mancata copertura assicurativa, si irroga alla società VILLORBA CALCIO l'ammenda di euro 150,00; si infligge al Dir. Acc. Signor MENEGHETTI IVAN e all'allenatore SIG. FRANCESCHINI ELVIS, l'inibizione fino al 31.10.2021.