C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 29/09/2021 – Delibera – gara del 19/ 9/2021 LONGARONEALPINA CALCIO – CAPPELLA MAGGIORE
gara del 19/ 9/2021 LONGARONEALPINA CALCIO - CAPPELLA MAGGIORE La società CAPPELLA MAGGIORE ha proposto rituale ricorso avverso la regolarità della gara, disputata il 19.9.2021 contro la società LONGARONEALPINA CALCIO, lamentando l'irregolare posizione del giocatore Stefano LONGO, che non avrebbe scontato tre giornate di squalifica, ricevute nel precedente campionato, poi sospeso. Dal confronto delle posizioni delle parti, emergerebbe che il calciatore, dopo l'intervenuta sospensione emergenziale, é stato trasferito dalla società militata (Longaronealpina) alla società Spinea 1966, che ha disputato il mini torneo per il passaggio in serie D, nel quale, però, non sarebbe mai stato impiegato, con efficacia estintiva della sanzione. Al termine é stato ritesserato per la società bellunese di provenienza. Dalla corrispondenza scambiata tra i rappresentanti delle due società interessate (la reclamante esprime forti perplessità sulla legittimità e lealtà del comportamento), un passaggio interessante si rinviene nelle giustificazioni della reclamata, là dove respinge l'addebito con l'espressione "io e il mio staff conosciamo i regolamenti e li rispettiamo". Quest'ultimo termine, a parere del giudicante, considerata la peculiarità del caso, potrebbe meglio essere inteso come "utilizziamo". Così fosse, dovrebbe ritenersi il comportamento della società reclamata non conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 4 comma 1 CGS, concretantesi nell'abuso delle norme per conseguire degli effetti estranei alla loro funzione. La società reclamante, in esito alle deduzioni della reclamata, ha rinunciato al ricorso. Per le considerazioni sopra espresse il G.S. delibera di non assumere allo stato alcun provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni del caso.