C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 15/12/2021 – Delibera – VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 2742/745 pfi 21/22 PM/ep Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 2742/745 pfi 21/22 PM/ep nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Verona International, oggi USD Torri del Benaco; 2. il sig. MAZZO DAVIDE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società US Albaronco ASD; 3. il sig. ROMIO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti direttore generale della società US Albaronco ASD; 4. il sig. CASTELLO SAMUELE, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza della società US Albaronco ASD; 5. la società USD TORRI Del BENACO – già ASD Verona International – matr. n. 945095, inattiva dal 30.6.21; 6. la società US ALBARONCO ASD – matr. n. 67736.

VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 2742/745 pfi 21/22 PM/ep Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 2742/745 pfi 21/22 PM/ep nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Verona International, oggi USD Torri del Benaco; 2. il sig. MAZZO DAVIDE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società US Albaronco ASD; 3. il sig. ROMIO ALESSANDRO, all'epoca dei fatti direttore generale della società US Albaronco ASD; 4. il sig. CASTELLO SAMUELE, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza della società US Albaronco ASD; 5. la società USD TORRI Del BENACO - già ASD Verona International - matr. n. 945095, inattiva dal 30.6.21; 6. la società US ALBARONCO ASD - matr. n. 67736.

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Gianni SOLINAS Componente avv. Giampaolo MARCON Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. MAZZO DAVIDE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società US Albaronco ASD; il sig. CASTELLO SAMUELE, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza della società US Albaronco ASD; la Procura federale, rappresentata da avv. Alessandro Boscarino Non risultano presenti:

il sig. ROMIO ALESSANDRO, all'epoca dei fatti direttore generale della società US Albaronco ASD, il quale con e-mail datata 10 dicembre 2021 comunicava di non poter partecipare all’udienza per motivi di lavoro e chiedeva l’applicazione di una eventuale sanzione ridotta ai sensi dell’art. 127 CGS; il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Verona International, oggi USD Torri del Benaco. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 14 dicembre 2021, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Verona International, oggi USD Torri del Benaco, per rispondere: a. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso svolto attività, nonostante non fosse tesserato per la US Albaronco ASD, volta al tesseramento per tale società di quattro calciatori di nazionalità brasiliana, sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; b. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso apposto, nel mese di gennaio dell'anno 2020, le firme non veridiche del calciatore sig. Pereira Lima Belem Lian e dei suoi genitori sulla “Dichiarazione del Calciatore” attestante che lo stesso non è mai stato tesserato per una federazione estera, nonché per aver apposto le medesime firme non veridiche sul modulo n. DL9478342 di tesseramento del predetto calciatore per la società US Albaronco ASD; c. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver percepito mensilmente la somma di euro 500,00 dalla US Albaronco ASD per provvedere al mantenimento dei quattro calciatori di nazionalità brasiliana sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; d. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver assunto l’onere di cura per il vitto e l’alloggio dei calciatori brasiliani sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique, omettendo tuttavia di assicurare agli stessi, dopo i primi tre mesi di tesseramento con la US Albaronco ASD, un alloggio adeguato e consentendo che tali calciatori, alcuni dei quali per giunta minori, fossero alloggiati in un appartamento privo delle forniture di acqua e luce; e. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver chiesto al calciatore sig. Pereira Lima Belem Lian la somma di Euro 10.000,00 al fine di ottenere lo svincolo dalla società US Albaronco ASD; f. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 22 ter, comma 4, delle NOIF per avere lo stesso omesso di comunicare alla F.I.G.C. di essere stato oggetto di un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol per traffico internazionale di sostanze stupefacenti; g. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato, non si presentava per essere ascoltato dalla Procura Federale senza addurre alcun giustificato motivo ostativo; 2. il sig. MAZZO DAVIDE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società US Albaronco ASD per rispondere: a. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo svolgesse attività, nonostante non fosse tesserato per la US Albaronco ASD, volta al tesseramento per tale società di quattro calciatori di nazionalità brasiliana, sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; tanto anche a titolo di concorso necessario nella condotta posta in essere dal sig. De Sousa Thyago Rodrigo;

b. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo apponesse, nel mese di gennaio dell'anno 2020, le firme non veridiche del sig. Pereira Lima Belem Lian e dei suoi genitori sulla “Dichiarazione del Calciatore” attestante che lo stesso non è mai stato tesserato per una federazione estera, nonchè per aver consentito, e comunque non impedito, che le stesse firme non veridiche venissero apposte sul modulo n. DL9478342 di tesseramento del predetto calciatore per la società US Albaronco ASD; nonché ancora per aver utilizzato i moduli appena citati, presentandoli ai competenti Organi Federali, nella consapevolezza che gli stessi recassero firme apocrife; c. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, e comunque non impedito, che la società della quale era presidente e legale rappresentante pro tempore corrispondesse al sig. De Sousa Thyago Rodrigo la somma di euro 500,00 per provvedere al mantenimento dei quattro calciatori di nazionalità brasiliana sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; 3. il sig. ROMIO ALESSANDRO, all'epoca dei fatti direttore generale della società US Albaronco ASD, per rispondere: a. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo svolgesse attività, nonostante non fosse tesserato per la US Albaronco ASD, volta al tesseramento per tale società di quattro calciatori di nazionalità brasiliana, sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; tanto anche a titolo di concorso necessario nella condotta posta in essere dal sig. De Sousa Thyago Rodrigo; b. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo apponesse, nel mese di gennaio dell'anno 2020, le firme non veridiche del sig. Pereira Lima Belem Lian e dei suoi genitori sulla “Dichiarazione del Calciatore” attestante che lo stesso non è mai stato tesserato per una federazione estera, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che le stesse firme non veridiche venissero apposte sul modulo n. DL9478342 di tesseramento del predetto calciatore per la società US Albaronco ASD; nonché ancora per aver consentito che la propria società di appartenenza utilizzasse i moduli appena citati, presentandoli ai competenti Organi Federali, nella consapevolezza che gli stessi recassero firme apocrife; c. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, e comunque non impedito, che la propria società di appartenenza corrispondesse al sig. De Sousa Thyago Rodrigo la somma di euro 500,00 per provvedere al mantenimento dei quattro calciatori di nazionalità brasiliana sigg.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; d. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver chiesto al calciatore sig. Pereira Lima Belem Lian la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) al fine di ottenere lo svincolo dalla società US Albaronco ASD; 4. il sig. CASTELLO SAMUELE, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza della società US Albaronco ASD, per rispondere: a. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo svolgesse attività, nonostante non fosse tesserato per la US Albaronco ASD, volta al tesseramento per tale società di quattro calciatori di nazionalità brasiliana, sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; tanto anche a titolo di concorso necessario nella condotta posta in essere dal sig. De Sousa Thyago Rodrigo; b. della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver consentito, e comunque non impedito, che il sig. De Sousa Thyago Rodrigo apponesse, nel mese di gennaio dell'anno 2020,

le firme non veridiche del sig. Pereira Lima Belem Lian e dei suoi genitori sulla “Dichiarazione del Calciatore” attestante che lo stesso non è mai stato tesserato per una federazione estera, nonchè per aver consentito, e comunque non impedito, che le stesse firme non veridiche venissero apposte sul modulo n. DL9478342 di tesseramento del predetto calciatore per la società US Albaronco ASD; nonché ancora per aver utilizzato i moduli appena citati, apponendovi anche la propria sottoscrizione e presentandoli ai competenti Organi Federali, nonostante la consapevolezza che gli stessi recassero firme apocrife; c. della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, e comunque non impedito, che la propria società di appartenenza corrispondesse al sig. De Sousa Thyago Rodrigo la somma di euro 500,00 per provvedere al mantenimento dei quattro calciatori di nazionalità brasiliana sig.ri Pereira Lima Belem Lian, Giraldi Pereira Diego, Bernardes Prado Vinicius Jose' e Belem Nacarato Lucas Henrique; 5. la società USD TORRI DEL BENACO - già ASD Verona International - matr. n. 945095, inattiva dal 30.6.21, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. De Sousa Thyago Rodrigo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 6. la società US ALBARONCO ASD - matr. n. 67736, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Mazzo Davide, Romio Alessandro e Castello Samuele, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale chiede alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS. I soggetti deferiti (Mazzo Davide, Romio Alessandro, Castello Samuele e la Società Albaronco) e la Procura federale dichiarano di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire dell’applicazione dell’art. 127 CGS. Il rappresentante della Procura propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. MAZZO DAVIDE mesi 4 di inibizione in luogo di mesi 6, da scontarsi nel campionato 2021/2022; sig. ROMIO ALESSANDRO mesi 8 di inibizione in luogo di anni 1, da scontarsi nel campionato 2021/2022; sig. CASTELLO SAMUELE mesi 6 di inibizione in luogo di mesi 9, da scontarsi nel campionato 2021/2022; società ALBARONCO Euro 1.333,00 a titolo di sanzione pecuniaria, in luogo di Euro 2.000,00; il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS, preso atto dell’accordo raggiunto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di giorni 30 successivi alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Per quanto concerne le parti deferite non presenti al dibattimento, ovvero: il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Verona International, oggi USD Torri del Benaco; la società USD TORRI Del BENACO già ASD Verona International - matr. n. 945095, inattiva dal 30.6.21; Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 2742/745 pfi 21-22 PM/ep; - sentito il Rappresentante della Procura; - ritenute pienamente provate alla luce delle evidenze in atti le violazioni ascritte, per i rispettivi titoli, ai soggetti deferiti; - ritenuta altresì la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale con riferimento alle predette violazioni; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: il sig. DE SOUSA THYAGO RODRIGO anni 5 di inibizione; ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera h CGS con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, data la particolare gravità delle infrazioni commesse; la società USD TORRI Del BENACO a titolo di responsabilità diretta (art. 6 comma 1 CGS), Euro 2.000,00 di ammenda. È riservato il deposito della decisione nei termini previsti dall’art. 82 comma 4 CGS.

 

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