C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 29/12/2021 – Delibera – Società ACD SAN MARTINO SPEME VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf Il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. BRUNO PELLIZZONI, all’epoca dei fatti presidente della società ACD San Martino Speme; 2. la società ACD SAN MARTINO SPEME – matr. n. 920588;

Società ACD SAN MARTINO SPEME VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf Il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. BRUNO PELLIZZONI, all'epoca dei fatti presidente della società ACD San Martino Speme; 2. la società ACD SAN MARTINO SPEME - matr. n. 920588;

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente (Relatore) avv. Gianni SOLINAS Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. BRUNO PELLIZZONI, rappresentato e assistito dall’avv. Luigi Carlutti del foro di Bologna, giusta delega conferita in data odierna dall’avv. Mattia Grassani del foro di Bologna (mandato difensivo agli atti); la PROCURA FEDERALE, rappresentata dall’avv. Alessandro Boscarino Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 28 dicembre 2021, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. BRUNO PELLIZZONI, all'epoca dei fatti presidente della società ACD San Martino Speme, per avere questi esercitato le funzioni di presidente e legale rappresentante della società San Martino Speme senza averne i poteri, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, anche in riferimento agli artt. 15 Noif e 16 Statuto; 2. la società ACD SAN MARTINO SPEME ai sensi dell’art. 6 CGS per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante sig. Bruno Pellizzoni. Il Relatore del Collegio, avv. Capo, espone succintamente la fattispecie in esame e lo stato del procedimento. Si prende atto che le parti non presentano particolari richieste né sollevano eccezione alcuna. Il rappresentante della Procura federale procede a illustrare le ragioni del deferimento, riportandosi ai motivi di cui al relativo atto del 5.2.2020 e ai motivi di reclamo avanti la Corte di Appello Federale in data 7.7.2020 e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. BRUNO PELLIZZONI anni 3 di inibizione;

società SAN MARTINO SPEME Euro 1.500,00 di ammenda L’avv. Carlutti, per la parte deferita Pellizzoni, rinnova l’eccezione, già formulata nel primo grado di questo giudizio con memoria del 4.9.2020 prima del passaggio al Collegio di Garanzia del Coni e sistematicamente ribadita, circa la mancata audizione del sig. Pellizzoni, pur richiesta formalmente, con conseguente improcedibilità dell’odierno deferimento. Nel merito del procedimento, la difesa del sig. Pellizzoni si riporta ai motivi espressi nella memoria difensiva eccependo la totale genericità ed infondatezza dei capi d’imputazione formulati dalla Procura Federale, in particolare l’organo requirente non ha individuato alcuna precisa condotta ritenuta disciplinarmente rilevante tenuto conto del fatto che nel corso delle stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nessun soggetto avente interesse ha mai assunto alcuna specifica iniziativa per contestare presunte attività del sig. Pellizzoni senza averne il potere. L’esponente difesa richiama anche la relazione all’indagine della Procura Federale nella quale non emergono rilievi circa presunte condotte imputate al sig. Pellizzoni. Conseguentemente chiede che, ove il Tribunale ritenga di assumere una decisione nel merito, l’integrale proscioglimento del sig. Pellizzoni da ogni addebito. Il Collegio dichiara chiusa la discussione e si riserva la decisione nei termini di cui al CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 9979/193 pfi 19-20 MDL/cf; PQM In parziale accoglimento delle contestazioni di cui all’atto di deferimento, come precisato in motivazione, delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. BRUNO PELLIZZONI mesi 3 di inibizione con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso società federate; società SAN MARTINO SPEME Euro 300,00 di ammenda. È riservato il deposito della decisione nei termini previsti dall’art. 82 comma 4 CGS.

 

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