C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 05/01/2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 193 STAGIONE SPORTIVA 2020/21, PROMOSSO DALLA PROCURA FEDERALE nei confronti: del Sig. PELLIZZONI BRUNO già tesserato quale Presidente ACD San Martino Speme della Società ACD San Martino Speme a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C., Prot. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf datato 05 febbraio 2020
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 193 STAGIONE SPORTIVA 2020/21, PROMOSSO DALLA PROCURA FEDERALE nei confronti: del Sig. PELLIZZONI BRUNO già tesserato quale Presidente ACD San Martino Speme della Società ACD San Martino Speme a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C., Prot. 9979/193 pfi 19/20 MDL/cf datato 05 febbraio 2020, per le ragioni di seguito indicate: 1)il Sig. PELLIZZONI Bruno, già tesserato quale presidente della società ACD San Martino Speme ed ora non più nei ruoli della Federazione, “per avere esercitato e per continuare ad esercitare le funzioni di presidente e legale rappresentante della citata società senza averne i poteri, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 4 del C.G.S., anche in riferimento agli articoli 15 delle N.O.I.F. e 16 dello Statuto della Federazione.” 2) la Società ACD San Martino Speme, “ai sensi dell’articolo 6 C.G.S. per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante signor Bruno Pellizzoni, come sopra indicate.” SENTITI il rappresentante della Procura, che ha illustrato le ragioni del deferimento, riportandosi ai motivi di cui all’atto di deferimento e ai motivi di reclamo avanti la Corte di Appello Federale in data 7 luglio 2020, e concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di anni 3 di inibizione per il signor Bruno Pellizzoni e di Euro 1.500,00 di ammenda per la società San Martino Speme, e il difensore del deferito, che, in rito, ha rinnovato l'eccezione, già formulata net primo grado di questo giudizio con memoria 4 settembre 2020, qui sinteticamente ribadita, circa la mancata audizione del signor Pellizzoni, pur richiesta formalmente, con conseguente improcedibilità dell'odierno deferimento, e, nel merito, si è riportato ai motivi espressi nella già citata memoria difensiva, eccependo la totale genericità ed infondatezza dei capi d'imputazione formulati dalla Procura Federale, in particolare evidenziando che l’organo requirente non ha individuato alcuna precisa condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, tenuto conto del fatto che nel corso delle stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nessun soggetto avente interesse ha mai assunto alcuna specifica iniziativa per contestare presunte attività poste in essere dal sig. Pellizzoni senza averne il potere. La difesa richiama anche la relazione d'indagine della Procura Federale nella quale non emergono rilievi circa presunte condotte imputate al sig. Pellizzoni. Conseguentemente chiede, ove il Tribunale ritenga di assumere una decisione nel merito, l'integrale proscioglimento del sig. Pellizzoni da ogni addebito. RITENUTO IN FATTO La vicenda prende le mosse da una richiesta del Presidente il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, datata 4 luglio 2019, alla Procura Federale, nella quale si evidenziava la situazione di forte contrasto all’interno della compagine sociale della società ACD San Martino Speme, tale da portare alla contemporanea presenza di due persone che si qualificavano come presidente e da due consigli direttivi, con conseguente pericolo di paralisi dell’azione dell’associazione, espressamente definita “una delle società più dinamiche” e nei cui impianti “trova ospitalità uno dei tre centri federali FIGC” e si chiedeva di stabilire quale fosse “l’effettiva dirigenza ufficialmente preposta alle operazioni.” La Procura iscriveva il procedimento in data 2 agosto 2019 al n. 193 pfi - 19/20 e iniziava le indagini, che in conseguenza di proroga di quaranta giorni (atto Procura 30 settembre 2019 prot. 3902), si concludevano con la relazione 5 novembre 2019 (protocollo Procura Federale n. 6503 del 19 novembre 2019). All’esito, la Procura Federale notificava il 26 novembre/24 dicembre 2019 l’avviso di conclusione delle indagini, nel quale evidenziava “una condotta illecita del sig. Bruno Pellizzoni per avere questi esercitato – e per continuare ad esercitare – le funzioni di presidente e legale rappresentante della società San Martino Speme senza averne i poteri, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, anche in riferimento agli artt. 15 NOIF e 16 Statuto Figc: violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 22.8.2018 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la federazione” e la responsabilità della società ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del CGS della FIGC. Il 12 dicembre 2019 il signor Pellizzoni, per il tramite dell’avvocato Daniele Lo Presti, chiedeva copia degli atti e dei documenti, producendo copia di procura alle liti conferita al predetto e all’avvocato Davide Lo Presti. Il 20 dicembre 2019 il signor Pellizzoni nominava difensore di fiducia l’avvocato Mattia Grassani, eleggeva domicilio presso lo stesso, chiedendo di ivi ricevere le comunicazioni relative al procedimento, e chiedeva di essere sentito; la comunicazione veniva inviata alla Procura dall’avvocato Grassani il 22 dicembre 2019 a mezzo PEC. La Procura non provvedeva all’audizione del signor Pellizzoni e il 5 febbraio 2020 gli notificava, mediante PEC indirizzata agli avvocati Daniele e Davide Lo Presti, l’atto di deferimento avanti al Tribunale Federale Territoriale Veneto; uguale notificazione veniva fatta alla società, cui però veniva notificato l’atto di deferimento anche mediante raccomandata presso la sede sociale. L’udienza fissata per il 10 marzo veniva rinviata a causa della situazione emergenziale creata dalla pandemia Covid 19 e, con provvedimento 17 giugno 2020, una volta riaperti gli uffici della Segreteria, il Tribunale fissava la nuova udienza per il giorno 29 giugno 2020. In quella sede, visti gli articoli 123 e 125 C.G.S., preso atto della richiesta della Procura di richiesta degli atti per procedere all’audizione del signor Pellizzoni, dichiarava l’improcedibilità del procedimento disciplinare e rimetteva gli atti alla Procura per ogni ulteriore iniziativa. Avverso la decisione proponeva reclamo la Procura, affermando la nullità della procura conferita all’avvocato Grassani e la validità di quella invece conferita agli avvocati Davide e Daniele Lo Presti, comunque la sanatoria di ogni nullità provocata dalla costituzione in giudizio dell’avvocato Grassani. La Corte Federale d’Appello, nella riunione del 21 luglio 202, cassava la decisione del T.F.T. Veneto, accogliendo le eccezioni di nullità del mandato, di valida nomina dei precedenti difensori (non valendo la nomina all’avvocato Grassani quale revoca del loro mandato) e di sanatoria dell’eventuale nullità della procedura come conseguenza della costituzione in giudizio dell’avvocato Grassani. Rinviava quindi al giudice di primo grado per l’esame del merito. Il Tribunale Federale Territoriale Veneto fissava l’udienza per la discussione del merito il giorno 8 settembre 2020 e in quella sede il difensore del signor Pellizzoni comunicava il ricorso del proprio cliente al Collegio di Garanzia dello Sport e ritenendo quella causa pregiudicante chiedeva la sospensione di quella all’esame del T.F.T. Veneto. La Procura Federale non si opponeva. Il T.F.T. Veneto, quindi, sospendeva il procedimento ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del CONI, applicabile in forza del rinvio esterno di cui all’articolo 3 del C.G.S. della FIGC. Il giorno 11 novembre 2021, il Collegio di Garanzia (sentenza 107/2021) dichiarava l’inammissibilità del ricorso del signor Pellizzoni, provocando così il giudicato sulla sentenza della Corte d’Appello Federale e la necessità della decisione nel merito del procedimento disciplinare. Il T.F.T. Veneto fissava quindi la riunione del 28 dicembre 2021 per la discussione e decisione del merito e, sentite le parti, emetteva il seguente dispositivo: In parziale accoglimento delle contestazioni di cui all'atto di deferimento, come precisato in motivazione, deliberava l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. BRUNO PELLIZZONI mesi 3 di inibizione con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso società federate; società SAN MARTINO SPEME Euro 300,00 di ammenda sulla base delle seguenti CONSIDERAZIONI IN DIRITTO La Procura Federale Interregionale ha così individuato i fatti costituenti l’illecita condotta del signor Pellizzon: “premesso che, dagli atti di indagine, i fatti accertati risultano essere I seguenti: - in data 18 luglio 2017 il Sig. Bruno Pellizzoni, in allora Presidente della società ACD San Martino Speme (Ia Società), inviava lettera di dimissioni dalla carica di Presidente; - in data 22 agosto 2018, il consiglio direttivo della Società, regolarmente convocato (come pure con- fermato dalla documentazione inviata dal sig. Sabaini in data 28.11.2019 direttamente alla Procura Federale), accettava le dimissioni del sig. Pellizzoni; - in data 30 aprite 2019, l'assemblea dei Soci della Società, con convocazione regolarmente inviata anche al sig. Pellizzoni, nei termini previsti dallo Statuto sociale, eleggeva le nuove cariche sociali, nominando il nuovo Presidente, sig. Sabaini Alessandro, ed il nuovo Consiglio Direttivo; - i verbali di assemblea in date 18 luglio 2018 e 16 agosto 2018 non appaiono validamente redatti, non sono mai stati notificati o inviati al partecipanti e non possono quindi considerarsi avere alcuna efficacia né (mancando sia le convocazioni alle assemblee stesse, sia il rispetto delle norme statutarie per Ia convocazione e Ia validità delle assemblee nonché per l’inserimento di nuovi soci, cosi come manca qualsiasi dichiarazione scritta o ratifica della presunta rinuncia alla qualifica di socio da parte degli asseriti rinunciatari" nonché appare palesemente invalida la "proposta acquisizione" della Società, in violazione di norme statutarie e di legge ed addirittura in assenza del nominativi del presunti soggetti acquirenti); - non risulta essere mai stata regolarmente tenuta alcuna contabilità della Società, neppure in forma minimale, da parte del sig. Pellizzoni, ed anzi risulta che ii sig. Alessandro Sabaini abbia provveduto sua sponte ad effettuare numerosi versamenti in favore della società, al fine di consentire a continuazione dell’attività (pregiudicata anche dalla reiterata assenza dal centro sportivo da parte del sig. Pellizzoni, come testimoniato — vi è una lettera in atti— dai genitori del giovani facenti parte del settore giovanile);”. Va anzitutto esclusa la possibilità di sanzionare il comportamento del signor Pellizzoni per quanto riguarda i verbali delle assemblee del 18 luglio e 16 agosto 2018. Si tratta, invero, di fatti per i quali il Pellizzoni è già stato s ottoposto a procedimento disciplinare (procedimento n. 145 stagione 2020/2021) e sanzionato con provvedimento assunto da questo Tribunale il 19 gennaio 2020; vale dunque il principio del ne bis in idem. In secondo luogo, si deve escludere, stando ai fatti accertati, la violazione dell’articolo 15 delle NOIF e dell’articolo 16 dello Statuto della FIGC: nulla di quanto afferma l’accusa mette in relazione le irregolarità accertate con l’affiliazione della società alla FIGC ovvero con il tesseramento (si noti che la società all’epoca dei fatti era già da anni affiliata alla Federazione). Residua la violazione dei doveri di correttezza e probità, di cui all’articolo 4 del CGS per non avere tenuto una regolare contabilità della società. È circostanza veridica, ma si tratta di un comportamento che mai è stato stigmatizzato da alcun componente l’associazione e che non ha cagionato alcun pregiudizio all’associazione. Né potrà essere valorizzato il fatto che una persona, il signor Sabaini, abbia effettuato versamenti in denaro a favore della società, allorquando risulta che sono stati effettuati sua sponte: si porrà eventualmente un problema di finanziamento da parte del socio, avente mera valenza interna alla compagine sociale. Infine, che la mancata presenza del signor Pellizzoni al centro sportivo abbia pregiudicato la continuazione dell’attività dell’associazione è rimasta mera ipotesi. * La responsabilità della società ACD San Martino Speme consegue a quella dei propri tesserati ai sensi dell’articolo 6 CGS. PQM il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, dichiara: il signor Pellizzoni Bruno responsabile della violazione dell’articolo 41 del CGS, per non avere tenuto una regolare contabilità della associazione; la società ACD San Martino Speme responsabile delle violazioni commesse dal predetto (articolo 6, commi 1 e 2 CGS) e per l’effetto irroga: al signor Pellizzoni Bruno la sanzione dell’inibizione per mesi 3 con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso società federate; alla società ACD San Martino Speme l’ammenda di Euro 300,00.
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