F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 191/CSA pubblicata il 9 Marzo 2022 – L.R. Vicenza S.p.A.

Decisione n. 191/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 208/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini – Componente

Maurizio Greco - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 208/CSA/2021-2022, proposto dalla società L.R. Vicenza S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 136 del 24.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.03.2022, l’Avv. Greco e uditi l’Avv. Federica Gramatica e il Direttore generale Paolo Bedin per la reclamante, nonché il calciatore Diaw Davide Djily;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Al 51° del secondo tempo, della gara CREMONESE L.R. VICENZA disputata il 22.02.2022, il giocatore DAVIDE DJILY DIAW numero 9 della società L.R. VICENZA “…a pallone lontano tirava una gomitata in pancia all’avversario che proseguiva il gioco…” (cfr. referto arbitrale, punto “ESPULSIONI CALCIATORI” che qualifica il fatto quale “condotta violenta”).

L’arbitro espelleva il calciatore DIAW ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, con delibera pubblicata sul C.U. n. 136 del 24.02.2022, lo sanzionava con la squalifica per (3) tre gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato reclamo la società L.R. VICENZA chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all’espulsione prima ed alla squalifica dopo. Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che il calciatore DIAW era direttamente coinvolto in una azione di gioco, essendo destinatario del pallone calciatogli da un compagno che però non riusciva ad intercettare per l’intervento del portiere avversario.

Nell’ambito dell’azione, sostiene la reclamante, il DIAW, subito dopo l’intervento del portiere della CREMONESE, cercava di riprendere la propria posizione essendo in quel frangente ostacolato da un avversario che lo ostruiva con il braccio sinistro.

Al fine di divincolarsi dalla presa, con un movimento scomposto finalizzato a liberarsi dall’ostruzione, il DIAW finiva per colpire l’avversario stesso, senza però alcuna intenzionalità e senza alcuna violenza, tant’è vero che l’avversario stesso riprendeva a giocare immediatamente senza alcun intervento di staff medico e/o infermieristico. Secondo la reclamante, quindi, non vi era stata alcuna gomitata, non era corretto sostenere che il pallone fosse lontano e, fondamentalmente, lo svilupparsi dell’azione andava inquadrato in un contesto affatto diverso da quello rappresentato dall’arbitro. Non poteva quindi trattarsi di condotta violenta ma solo di una condotta antisportiva, con la conseguenza che andava applicata la sanzione minima della squalifica per una gara, ai sensi dell’art. 9, comma 7, C.G.S. ovvero, essendo palese una condotta non deliberatamente violenta, la sanzione prevista dall’art. 39, C.G.S. anziché quella prevista dall’art. 38 del C.G.S. stesso, con la squalifica per due gare ovvero per una giornata con ammenda; in via ulteriormente gradata, veniva chiesta la squalifica per due gare con ammenda.

In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa.

Ciò posto, le prospettate censure meritano parziale accoglimento per quanto appresso. Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione - parziale - degli accadimenti contenuta nell’impugnazione.

Ed infatti, dall’esame del referto dell’arbitro emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore DIAW, del L.R. VICENZA, ha colpito l’avversario.

Dal referto stesso emerge altresì con chiarezza però che benché la condotta si svolgeva a “pallone lontano”, cosa peraltro affatto diversa rispetto alla circostanza che il pallone non fosse a distanza di gioco il calciatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza fisica, con il che si deve presumere che non vi fosse l’intenzionalità di creare alcun danno venendo così meno uno dei connotati tipici della condotta violenta.

La circostanza, del resto, che il calciatore abbia lasciato il terreno di gioco senza contestazione alcuna e che i fatti non abbiano creato reazioni scomposte da parte del calciatore colpito e/o dei suoi compagni di squadra, è sintomo di un accadimento sì gravemente antisportivo ma non patentemente violento, accadimento connotato da un eccesso di impeto agonistico; il che giustifica appunto, sotto ulteriore profilo, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

In conclusione, i fatti così come delineati evidenziano una condotta gravemente antisportiva, che la Corte ritiene equo sia sanzionata in 2 (due) giornate di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Greco                                                                    Carmine Volpe

                     

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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