F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 190/CSA pubblicata il 8 Marzo 2022 – A.S.D. United Aprilia

Decisione n. 190/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 187/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Savio Picone - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 187/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. United Aprilia, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 773 del 15.2.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3.3.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno e udita l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 21.2.2022, a seguito di preannuncio del 16.2.2022, la A.S.D. United Aprilia ha impugnato la decisione del 15.2.2022 (Com. Uff. n. 773) nella parte in cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, ha comminato alle società A.S.D. United Aprilia e A.S.D. United Pomezia C5 la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara United Pomezia – United Aprilia, valevole per il campionato di serie B, girone E, di calcio a 5, disputata il giorno 12.2.2022 ed interrotta al minuto 1,24 del secondo tempo sul punteggio di 1-2. Ha inoltre comminato a entrambe le società la penalizzazione di 1 punto in classifica ed alla sola United Pomezia C5 l’obbligo di disputare i due successivi incontri a porte chiuse (sanzione, quest’ultima, non censurata dal reclamo della A.S.D. United Aprilia).

Era accaduto che, a seguito di una colluttazione avvenuta sugli spalti tra due spettatori, uno di questi era rimasto a terra esanime con una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva sangue copiosamente: si era pertanto reso necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il ferito e di una pattuglia di Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Era accaduto altresì che, nel prestare le prime cure al ferito, costui era risultato essere il padre di due calciatori della United Aprilia, circostanza questa che aveva determinato tra tutti i calciatori presenti uno stato di grave turbamento, di paura e di preoccupazione che non si era stemperato neppure a seguito della stabilizzazione del soggetto ferito e del suo trasporto in ospedale: tanto da comportare l’unanime decisione dei calciatori di non voler proseguire l’incontro, decisione formalizzata per iscritto all’Arbitro, su sua richiesta, dai capitani delle due squadre.

Il Giudice Sportivo, avendo valutato che dal referto arbitrale non si potesse evincere la volontà del direttore di gara di sospendere l’incontro, ha ritenuto le due compagini rinunciatarie alla prosecuzione dell’incontro medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma, 2, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla norma.  La reclamante, dopo aver dettagliatamente ricostruito il grave episodio, con particolare riferimento alla circostanza che il padre dei due calciatori della United Aprilia (sig. Miele) era stato aggredito con estrema violenza da un soggetto che era fuggito dopo l’aggressione e che costui, a seguito degli accertamenti esperiti dai Carabinieri, era risultato essere il sig. Maurizio Sala, tesserato della United Pomezia quale preparatore dei portieri, censura la decisione impugnata sotto diversi profili, qui di seguito così riassumibili:

1) errore tecnico dell’arbitro per violazione della Regola 5, punti 2), 8) e 9), del Regolamento di Calcio a 5: in particolare, sarebbe stato violato il punto 2), secondo cui “l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, degli altri arbitri e del cronometrista o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”, nonché il punto 8), laddove si prevede che “nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle due squadre di rientrare negli spogliatoi”; situazioni, queste, entrambe ravvisabili nei fatti accaduti, anche per la mancanza sul posto sia dell’ambulanza che della forza pubblica. Sarebbe stato altresì violato il punto 9), laddove prevede che “la sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara…”: situazione che si sarebbe determinata nel caso di specie, posto che i Carabinieri giunti sul posto per gli accertamenti, avevano lasciato il palazzetto alle ore 22,15, dopo cioè che erano trascorsi ben 144 minuti dalla sospensione della gara, avvenuta alle ore 19,51;

2) violazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F., non potendosi le due squadre considerarsi rinunciatarie, nella misura in cui il referto arbitrale non indicava la volontà dell’arbitro di proseguire l’incontro;

3) mancata valutazione dell’art. 10, comma 1, C.G.S., per effetto del quale, alla luce dei fatti occorsi, la sospensione della gara sarebbe stata da imputare alla United Pomezia, con conseguente sanzione della perdita della gara solo a carico di quest’ultima;

4) mancata valutazione dell’art. 10, comma 2, C.G.S., per effetto del quale i fatti occorsi, da imputarsi alla United Pomezia, avrebbero comportato un’alterazione al potenziale atletico della United Aprilia, con conseguente disapplicazione della sanzione di cui all’art. 53, comma 2, N.O.I.F. ed applicazione della sanzione, a carico della consorella, della penalizzazione di punti in classifica;

5) mancata valutazione dell’art. 10, comma 5, N.O.I.F., per essersi verificati fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici che avrebbero influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che avrebbero quindi legittimato l’annullamento della gara stessa, ovvero la sua ripetizione o continuazione.

La reclamante ha quindi concluso, previo annullamento della sanzione della perdita della gara ex art. 53, comma 2, C.G.S., in via principale per la ripetizione della gara stessa a fronte dell’errore tecnico dell’arbitro; in via subordinata per la sanzione della perdita della gara a carico della sola United Pomezia ex art. 10, comma, 1, C.G.S. o, in alternativa, per la conferma del risultato sul campo e penalizzazione della United Pomezia ex art. 10, comma, 2, C.G.S.; in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S., per la ripetizione della gara o la sua effettuazione dal minuto in cui era stata interrotta.

Si è costituita la United Pomezia con propria memoria, sostanzialmente associandosi alle considerazioni in fatto ed in diritto formulate dalla reclamante, pur negando la responsabilità propria e del proprio tesserato e concludendo negli stessi termini della consorella, salvo che per la comminazione delle sanzioni a proprio carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della A.S.D. United Aprilia può essere accolto, seppure unicamente ai sensi ed in applicazione dell’art. 10, comma, 5, C.G.S., invocato dalla reclamante in via estremamente gradata rispetto ai motivi principali che questa Corte, viceversa, ritiene infondati.

E’ agevole innanzi tutto rilevare che l’Arbitro non è incorso in alcun errore tecnico in relazione alla presunta violazione della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, punti 2), 3) e 9). A parte la considerazione che tali disposizioni regolamentari attengono esclusivamente alla tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare (laddove la colluttazione tra due soggetti isolati non ha mai minacciato l’incolumità di altri), resta comunque ben fermo il principio, esplicitato nelle predette disposizioni regolamentari,  che la valutazione della situazione determinatasi e la sua attitudine a compromettere la prosecuzione della gara resta di competenza esclusiva ed insindacabile dell’Arbitro, il quale, pertanto, nell’apprezzamento della situazione, non può aver commesso alcun errore tecnico. Analogamente in relazione al punto 9), laddove si legge, nel supplemento di referto, che la dichiarazione dei capitani di non voler proseguire la gara gli era stata consegnata alle ore 20.25 circa, quando cioè erano trascorsi meno di 45 minuti dalla sospensione (avvenuta alle ore 19.51).

Neppure possono trovare applicazione i commi 1 e 2 dell’art. 10 C.G.S., sia perché tale applicazione presupporrebbe un accertamento della responsabilità della colluttazione non (ancora) rilevabile dagli atti, sia perché, in ogni caso, non sembrano in concreto ricorrere le fattispecie disciplinate dalle suddette disposizioni.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F., è evidente che il Giudice Sportivo, dal punto di vista strettamente tecnico, ha correttamente applicato la disposizione, basandosi sulla dichiarazione di non voler proseguire l’incontro presentata all’Arbitro dai capitani delle due squadre.

Ritiene, tuttavia, questa Corte che i fatti occorsi, per la loro singolarità e, ad un tempo, eccezionalità, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara.

La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Ebbene, nell’esercitare qui un tale duplice potere discrezionale, ritiene la Corte, con riguardo alla grave colluttazione verificatasi nel corso della gara in questione, che non possono non assumere rilievo le seguenti circostanze: i) che il fatto violento e sanguinoso si è verificato all’interno di una struttura chiusa e di limitata estensione; ii) che il soggetto rimasto gravemente ferito era il padre di due calciatori della United Aprilia presenti all’incontro; iii) che il gioco era stato comunque interrotto anche per consentire l’arrivo dell’ambulanza e dei Carabinieri; iv) che questi ultimi si sono trattenuti presso l’impianto per eseguire gli accertamenti per oltre due ore dall’intervento; v) che pacifico può ritenersi lo stato di grave turbamento e di emozione in cui si trovavano non solo i due ragazzi figli del ferito, ma anche tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre, come peraltro testimoniato dalla dichiarazione rilasciata all’Arbitro dai capitani delle due squadre a nome di tutti i loro compagni; vi) che lo stesso supplemento di referto arbitrale testimonia che “nemmeno l’arrivo dell’ambulanza, che ha stabilizzato il soggetto e lo ha trasportato poi all’ospedale, ha fatto calmare il forte clima di paura che si era formato”; vii) che entrambe le squadre in blocco hanno concordato sull’impossibilità di proseguire la gara.

Si può dunque serenamente affermare che, nel caso di specie e secondo la valutazione operata da questa Corte ai sensi dell’art., 10, comma 5, C.G.S., la definitiva sospensione della gara è stata determinata non già dal fatto (tecnico) della decisione delle due squadre di non volerla riprendere, bensì dalle circostanze eccezionali, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo nei limiti dell’impugnazione della A.S.D. United Aprilia e, quindi, laddove, sul presupposto dell’avvenuta “rinuncia” a proseguire la gara, ha comminato la sanzione della perdita della gara stessa e della penalizzazione in classifica a carico di entrambe le società. Considerato che la gara in questione si è regolarmente giocata sino al minuto 1,24 del secondo tempo, ritiene questa Corte Sportiva, anche in applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., di disporre l’effettuazione della gara a decorrere dal suddetto minuto e sino al termine del tempo regolamentare. Fermo, per il resto, il provvedimento del Giudice Sportivo.

Preso atto che nell’episodio di violenza all’origine della vicenda risulta coinvolto un tesserato della società A.S.D. United Pomezia C5, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in sede per gli accertamenti di competenza inerenti a possibili profili disciplinari a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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